Quesiti relativi ai Box, Autosili, Autorimesse (parcamento autovetture e/o motorini)

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ale3000
00mercoledì 3 marzo 2010 21:04
Domanda:

Sto acquistando un nuovo appartamento con box di pertinenza; l'edificio è addossato ad una collina con a monte l'ingresso degli appartamenti e a valle l'ingresso ai box, sottostanti agli appartamenti, che quindi non risultano interrati ma a livello stradale.

Ho notato che le serrande dei box non hanno aperture di ventilazione, sono pannelli completamente chiusi (almeno all'apparenza!) e, siccome i box non hanno finestre, mi chiedevo se questi box risultano a norma o meno, visto che dalla lettura del D.M. 01/02/1986 mi pareva che l'areazione fosse obbligatoria.

Può aiutarmi a sciogliere questo dubbio? Devo pretendere un serramento con aperture di areazione o questo potrebbe andare bene?



Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

LA NORMA RIPORTATA PREVEDE L'AEREAZIONE ANCHE PER I BOX ANCHE TRAMITE LA SERRANDA DI ACCESSO.

CON CORDIALITA' ING. LUIGI ABATE


3.9. Ventilazione.


3.9.0. Ventilazione naturale.

Le autorimesse devono essere munite di un sistema di aerazione naturale costituito DA aperture ricavate nelle pareti e/o nei soffitti e disposte in modo DA consentire un efficace ricambio dell'aria ambiente, nonché lo smaltimento del calore e dei fumi di un eventuale incendio.

Al fine di assicurare una uniforme ventilazione dei locali, Le aperture di aerazione devono essere distribuite IL più possibile uniformemente e a distanza reciproca non superiore a 40 m.



3.9.1. Superficie di ventilazione.



Le aperture di aerazione naturale devono avere una superficie non inferire a 1/25 Della superficie in pianta del compartimento. Nei casi nei quali non é previsto l'impianto di ventilazione meccanica di cui al successivo punto, una frazione di tale superficie -non inferiore a 0,003 m² per metro quadrato di pavimento - deve essere completamente priva di serramenti.

Il sistema di ventilazione deve essere indipendente per ogni piano.

Per autorimesse sotterranee la ventilazione può avvenire tramite intercapedini e/o camini; se utilizza la stessa intercapedine, per consentire l'indipendenza Della ventilazione per piano, is può ricorrere al sezionamento verticale o all'uso di canalizzazione di tipo "shunt".


Per Le autorimesse suddivise in box l'aerazione naturale deve essere realizzata per ciascun box. Tale aerazione può essere ottenuta con canalizzazioni verso l'esterno o con aperture anche sulla corsia di manovra, prive di serramenti e di superficie non inferiore ad 1/100 di quella in pianta del box stesso.
ale3000
00mercoledì 3 marzo 2010 21:05
Domanda:

Sono cortesemente a richiederle un chiarimento relativo alla richiesta del certificato di prevenzione incendio.Abito in una pallezzina con 10 unita’ abitative,nel piano semi interrato abbiamo 12 box x ricovero auto con accesso diretto da spazio a cielo aperto,in riferimento al Decreto ministeriale 01/02/1986 ricadiamo nelle norme di sicurezza del punto 2 o al punto 3?(in poche parole dobbiamo dotarci di un impianto per la separazione di liquidi infiammabili dalle acque residue?tengo a precisare che all’interno dei box non viene svolta nessun’altra attivita’ se non quella di ricovero auto)iRingraziando x l’attenzione, certo di una Sua risposta porgo cordiali saluti.



Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

IL MINISTERO INTERNO HA CHIARITO, CON APPOSITA NOTA, CHE SE ALL'INTERNO DELLA AUTORIMESSA NON SI SVOLGONO ATTIVITA' DI LAVAGGIO - AUTOVETTURE NON OCCORRE L'IMPIANTO DI SEPARAZIONE DELLE ACQUE REFLUE. SALUTI.
ale3000
00mercoledì 3 marzo 2010 21:05
Domanda:

Possiedo ed utilizzo un posto auto all'interno di un'area privata, costituita in parte da box (posti sotto un fabbricato di civile abitazione), in parte da posti auto scoperti (all'interno di un'area privata antistante il suddetto fabbricato).

Questa area, oltre a contenere i posti auto (di propietà e segnalati con striscie a terra), costituisce via di accesso ai box e posti auto tramite due "stradine" con in testa due cancelli automatici su pubblica via.

Il fatto: almeno due condomini, da qualche tempo, senza rispetto innanzi tutto del loro prossimo, hanno preso l'abitudine di parcheggiare sovente le loro auto sui vialetti di accesso, limitando fortemente le possibilità di manovra e di accesso. Personalmente, non conoscendoli di persona, ho lasciato loro parecchi biglietti per richiamerli ad un comportamento consono ed affitto un cartello di Divieto di Sosta con un richiamo esplicito al DM 1/2/86, punto 3.6.3 (corsie di manovra) e 3.7.2 (raggio min. di curvatura rampe di accesso) ma pare questo non abbia sortito effetto!

La domanda: a chi mi posso rivolgere per, eventualmente, far sanzionare queste persone? L'Amministratore, oltre evidentemente a disinteressarsi del problema, non verrebbe certamente ascoltato.



Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

SE L'ATTIVITA' E' SOGGETTA AI CONTROLLI DA PARTE DEI VVF DEL LUOGO (AUTORIMESSA CON PIU' DI 9 AUTOVETTURE AL COPERTO) A QUEST'ULTIMI SI PUO' RIVOLGERE. CON CORDIALITA'
ale3000
00mercoledì 3 marzo 2010 21:05
Domanda:

Buongiorno, volevo sottoporvi il seguente quesito:

Nel calcolo dei posti auto di un'autorimessa suddivisa in box, un box profondo 10 metri e largo 3 metri in cui verosimilmente andranno 2 autoveicoli uno in fila all'altro, conta come uno o due posti auto?



Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

IL TUO BOX SVILUPPA 30 MQ. PERTANTO CON VETTURE PARCHEGGIATE IN PIANO DEVI CONSIDERARE NON PIU' DI UNA UNITA'. SE LA CUBATURA DEL TUO BOX SUPERA I 40 MC. (COME IO PENSO) PUOI PARCHEGGIARE ANCHE DUE AUTO A CONDIZIONE CHE UNA DI QUESTI SIA POSTA , CON DISPOSITIVO DI SOLLEVAMENTO , SOPRA L'ALTRA.

TI RIPORTO I RIFERIMENTI NORMATIVI:

3.3 Superficie specifica di parcamento.


La superficie specifica di parcamento non può essere inferiore a:


20 m² per autorimesse non sorvegliate;


10 m² per autorimesse sorvegliate e autosilo.


Nelle autorimesse a box purché di volume netto, per ogni box, non inferiore a 40 m³ é consentito l'utilizzo di dispositivi di sollevamento per il ricovero di non più di due autoveicoli. Saluti.
ale3000
00mercoledì 3 marzo 2010 21:06
Preg.mo dott. Abate, avrei bisogno di una sua risposta in merito ad
un quesito che sembra semplice, ma forse non lo è. In una autorimessa
di cui mi sto interessando per la presentazione di un certificato che
aggiorni la situazione non si riesce a capire quanti motorini possiamo
parcheggiare. L'autorimessa interrata di circa mq.1500 ha attualmente
certificazioni per n.40 autovetture, per cui non ci sarebbero problemi
in quantio la superficie e la natura della ventilazione e tutti gli
altri parametri vanno molto bene. Ma non è questo il problema. Alcuni
condomini lamentano che molti parcheggiano i motorini all'interno dei
box chiusi ( l'autorimessa ha sia box chiusi che posti auto aperti) e
che non è possibile controllare il numero nè certo fare "appostamenti".
I motorini vanno e vengono e molti box sono spesso chiusi per lunghi
periodi. Molti altri condomini vorrebbero che il numero dei posti auto
fosse ripreso da un vecchi regolamento condominiale. A me sembrava
corretto che solo l'amministratore può risolvere tale vertenza,
inviando una raccomandata a tutti i condomini, chiedendo, sotto la loro
responsabilità, quanti motorini/autovetture parcheggiano o hanno
intenzione di parcheggiare, dopo di che l'amministratore chiede al
tecnico di verificare se tale numero è compatibile con la superficie ed
i requisiti dell'autorimessa. Successivamente si potranno rifare le
tabelle millesimali del locale garage per una nuova suddivisione delle
spese in funzione non della superficie occupata, ma del numero delle
utenze ( auto + motorini). Che ne pensa? Infine, come comportarsi con i
condomini che acquisrtano un motorino ex novo dopo il CPI, e lo
parcheggiano in un box chiuso ( a fianco di una autovettura o sul
fondo entra facilmente) che di fatto altera il numero di parcamento
per cui era stata autorizzata l'autorimessa e rende contestabile
l'assicurazione che il condominio vorrebbe instaurare per l'incendio?
la ringrazio per la risposta.


Risponde l'Ing Luigi Abate, Direttore Regionale VVF Lazio

COMBINANDO LE NORME SOTTORIPORTATE:
A ) Superficie specifica di parcamento.

La superficie specifica di parcamento non può essere inferiore a:
20 m² per autorimesse non sorvegliate;
10 m² per autorimesse sorvegliate e autosilo.
Nelle autorimesse a box purché di volume netto, per ogni box, non inferiore a 40 m³ é consentito l'utilizzo di dispositivi di sollevamento per il ricovero di non più di due autoveicoli.


B )Box: volume delimitato da strutture di resistenza al fuoco definita e di superficie non superiore a 40 m².

C )Alcuni Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco hanno recentemente posto all'attenzione di questa Direzione Generale la problematica relativa al parcamento di motocicli e ciclomotori all'interno di autorimesse, in considerazione della crescente esigenza di ricovero per detti veicoli, specie nelle aree metropolitane.
Come noto il testo del Decreto ministeriale 1° febbraio 1986 recante "Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili" (Vedi) cita unicamente il termine autoveicolo non richiamando in maniera esplicita, in nessun punto, le altre tipologie di veicoli.

Il nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di cui si allega uno stralcio, riporta all'art. 47 la classificazione dei veicoli (ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, ecc.) e, agli articoli successivi, la definizione degli stessi sulla base di specifiche caratteristiche.
Pertanto, tenuto conto del citato decreto legislativo e considerato che la bozza di regola tecnica per le autorimesse, approvata dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, prevede per I veicoli in oggetto una superficie specifica di parcamento pari a 2,5 m² in caso di autorimesse sorvegliate e a 5 m² in caso di autorimesse non sorvegliate, si ritiene ammissibile l'introduzione di un parametro di equivalenza tra autoveicoli e motocicli o ciclomotori per ogni autoveicolo in meno.

Si precisa, infine, che il suddetto criterio di equivalenza trova applicazione anche ai fini dell'assoggettabilità delle autorimesse ai controlli di prevenzione incendi.


SI POSSONO TRARRE LE SEGUENTI CONSIDERAZIONI:

LA VOSTRA AUTORIMESSA , SE NON FOSSE DIVISA A BOX, PUO' OSPITARE , IN QUANTO NON SORVEGLIATA, N° 75 AUTOVETTURE.
NEL CASO SPECIFICO RITENGO CHE OGNI BOX DI SUPERFICIE MAGGIORE A 20 MQ. E COMUNQUE NON ECCEDENTE I 40 MQ. PUO' CONTENERE FINO A DUE VETTURE O CICLOMOTORI EQUIVALENTI SE LA CUBATURA ECCEDE I 40 MC.
AD ESEMPIO SE UN BOX AVESSE 30 MQ. DI SUPERFICIE E CUBATURA PARI A 75 MC. (30X2,5) POTREBBE OSPITARE UNA AUTOVETTURA E DUE MOTOCICLI.
UNO STALLO DISEGNATO A TERRA DI 25 MQ. PUO' PARCARE UNA VETTURA ED UN CICLOMOTORE, MENTRE UNO STALLO DI 23 MQ. PUO' PARCARE SOLO UNA AUTOVETTURA.
OVVIAMENTE IL TOTALE DEI MEZZI PARCHEGGIATI , IN FUNZIONE DELLE EQUIVALENZE, NON PUO' ECCEDERE LE 75 UNITA' (MISURATE IN AUTOVETTURE) IN TUTTA L'AUTORIMESSA E SENZA ARRECARE PREGIUDIZI FUNZIONALI ALLE CORSIE DI MANOVRA.
LA CONSISTENZA ED IL RIPARTO PER OGNI BOX E STALLO ,AD OGNI BUON CONTO, DEVONO COMUNQUE ESSERE AUTORIZZATI DAL COMANDO COMPETENTE PER TERRITORIO A SEGUITO DI RICHIESTA DA PARTE DEL CONDOMINIO.

CORDIALI SALUTI

ING. LUIGI ABATE
ale3000
00mercoledì 3 marzo 2010 21:06
In un autosilo meccanizzato, dovendo realizzare n° 2 vani scala di sicurezza, uno esterno ed uno interno, ad uso degli addetti alla manutenzione dell’impianto, volevo sapere se le strutture (muri e porte) del vano scala previsto all’interno dell’impianto e la zona di parcamento delle auto devono essere REI 180 oppure è possibile separale con strutture REI 120 visto che almeno fino ad oggi in Italia non ho trovato ditte che producano porte REI 180 ad un anta (a parte i portoni scorrevoli).


RISPONDE L'ING. GIANFRANCESCO MONOPOLI, COMANDO VVF. ROMA:

La tipologia delle scale da adottare in un autosilo è definita dal punto 3.10.8 del D.M. 1 febbario 1986 : “3.10.8. L'autosilo deve essere provvisto di scale a prova di fumo raggiungibili con percorrenze interne non superiori a 60 m. Tali scale devono essere raggiungibili dalle singole celle prevedendo passaggi liberi, sul lato opposto dell'ingresso macchina, di almeno 90 cm oltre l'ingombro degli autoveicoli”

Pertanto il tipo di scala interna da adottare deve essere una scala a prova di fumo e non soltanto protetta.

Il grado di resistenza al fuoco della scala a prova di fumo deve essere REI 120 (con porte REI 120) a norma del punto 3.6.2. “I passaggi tra I piani dell'autorimessa, le rampe pedonali, le scale, gli ascensori, gli elevatori, devono essere esterni o racchiusi in gabbie realizzate con strutture non combustibili di tipo almeno REI 120 e muniti di porte di tipo almeno REI 120 provviste di autochiusura”.

Si fa presente che il valore di REI 180 citato dal professionista per la scala e per le strutture è da adottarsi per le eventuali strutture di separazione tra l’autosilo con altre parti dello stesso edificio non utilizzate per autorimessa (vd. Punti 3.4.1 Strutture dei locali. I locali destinati ad autorimessa devono essere realizzati con strutture non separanti non combustibili di tipo R 90.

Le strutture di separazione con altre parti dello stesso edificio devono essere di tipo non inferiore a REI 90 e per gli autosili non inferiore a REI 180).
ale3000
00mercoledì 3 marzo 2010 21:07
Gent.mo Ing. Abate,

le sarei veramente grata se volesse dirmi quale deve essere l’altezza del garage situato nel piano seminterrato della palazzina ad uffici nella quale lavoro e quanto deve essere alto il relativo accesso in entrata/uscita.

Pochi giorni fa, entrando nel suddetto garage, ho rotto il cassone porta-oggetti posizionato sulla mia auto in quanto la serranda all’entrata non era completamente tirata su, ma scendeva di circa 15 cm.

Ho notato a questo punto, che nessun cartello indicava l’altezza minima disponibile, e non credo comunque che l’entrata superi i metri 2,10.

La ringrazio per l’attenzione e auguro a Lei ed al Suo staff una buona giornata


Risponde il Direttore Ing. Luigi Abate, Direzione Regionale Vigili del Fuoco Lazio:

L'ALTEZZA DI PIANO (INCLUSO L'INGRESSO) PER UNA AUTORIMESSA E':

- L'altezza dei piani non può essere inferiore a 2,4 m con un minimo di 2 m sotto trave (SE L'AUTORIMESSA OSPITA PIU' DI 9 AUTOMEZZI)

- SOLAMENTE 2 METRI PER AUTORIMESSE NON SOGGETTE (ISOLATE O SOTTO ALTRI LOCALI).

CORDIALI SALUTI
ale3000
00mercoledì 3 marzo 2010 21:07
Buonasera,
vivo in una residenza condominiale di tre palazzine, nel vano interrato sono stati costruiti circa 25 box. Per salire ai piani superiori sono state posizionate tre porte REI. Mi rivolgo a voi per delucidazioni in quanto ultimamente una condomina insiste a posizionare su una di queste porte REI un cordino per poter tenere spalancata la porta (a suo dire gli serve per passare quando ha in mano le borse della spesa) ma purtroppo ho notato diverse volte che la porta rimane aperta bloccata, con senza nessuna persona presente per l'intera giornata. Volevo sapere se mettere un cordino è regolare e a chi eventualmente rivolgermi per risolvere il problema.
Ringrazio anticipatamente


Risponde Luigi Liolli, funzionario del Comando Provinciale VVF di Roma:

La sigla REI indica, ai sensi della vigente normativa italiana, tre requisiti che una stuttura o un serramento devono possedere ai fini della resistenza al fuoco (R mantenimento delle caratteristiche di resistenza -E tenuta ai fumi - I isolamento termico). Il numero che segue la sigla indica per quanti minuti queste caratteristiche vengono mantenute da un elemento (parete, solaio, porta ecc.) se sottoposto ad una particolare curva tempo/temperatura.

Per quanto concerne la prevenzione incendi le autorimesse sono disciplinate da una norma pubblicata con DM 1.2.1986. Tale norma prevede anche le caratteristiche che devono possedere le strutture di compartimentazione (strutture atte a contenere gli effetti dell'incendio e dei prodotti della combustione) e come possono avvenire le comunicazioni tra l'autorimessa ed altre attività ( per esempio con un edificio per civili abitazioni). I vari casi prospettati dalla norma variano in funzione della capacità di parcamento dell'autorimessa, del tipo di attività con la quale viene prevista la comunicazione, dell'altezza del fabbricato ecc. Al fine del mantenimento dell'efficienza delle compartimentazioni viene prevista l'installazione di porte tagliafuoco (o REI come lei le chiama).

Tali porte sono munite di un dispositivo di autochiusura proprio perchè solo quando sono chiuse riescono ad impedire la propagazione dell'incendio e dei prodotti della combustione.

Mettere una catena, un cordino o un cuneo (la "tacchia del famoso Conte impersonato in un film da Enrico Montesano) che impediscono la chiusura della porta, ne inficiano la funzionalità ai fini della protezione antincendio.

Se la porta è inserita in punto di frequente passaggio posso suggerire l'installazione di un dispositivo che mantiene la porta in posizione di apertura fino al momento del verificarsi di un incendio. Tale dispositivo è solitamente costituito da un elettromagnete che è collegato ad un impianto per la rilevazione dell'incendio. Quando I sensori avvertono la presenza dell'incendio aprono il circuito elettrico e le porte, sganciandosi dagli elettromagneti, iniziano a fare il loro mestiere di barriera contro il fuoco.

E in condizioni normali si possono portare con serenità le "buste" della spesa.

Per risolvere il suo problema puo' dapprima rivolgersi all'amministratore del condominio, ricordandogli anche le sue responsabilita' (penali) qualora non prende risoluti provvedimenti; successivamente, qualora la situazione in essere non trovi una soluzione,puo' inoltrare un esposto circostanziato al locale Comando VVF. per i relativi provvedimenti di polizia giudiziaria.
ale3000
00mercoledì 3 marzo 2010 21:07
Domanda:

Desidero chiedere riguardo al garage sotterraneo del mio condominio. I posti auto sono otto e quindi non necessita del C.P.I.
Sono comunque state fatte, presumo senza relativo permesso, da due inquilini delle modifiche ai loro garage per le quali due finestre, utili per l'aerazione, sono ora state chiuse (volendo potrei fare altrettanto con il risultato di chiudere una ulteriore finestra). Mi chiedo se ora, che restano tre finestre utili, tale modifiche effettuate possono creare problemi connessi alla sicurezza e se, in conseguenza alle modifiche citate, gli altri condomini possono avere delle responsabilità.
Ringranziando, Andrea


Risponde l'Ing. Alessandro PAOLA del COMANDO VVF ROMA:

Le autorimesse con capacità di parcamento non superiore a 9 autoveicoli sono regolamentate dall'art. 2 del DM 1-2-1986 che prevede una superficie minima di aerazione pari ad 1/30 della superficie in pianta.
Pertanto, limitatamente agli aspetti della sicurezza antincendio dell'attività, è fatto obbligo che l'amministratore del condominio faccia osservare la succitata norma negli eventuali lavori di chiusura delle finestre di cui oggi l'autorimessa è provvista.
ale3000
00mercoledì 3 marzo 2010 21:08
Ringrazio per la solerzia dimostrata, è un sito veramente utile e competente.
In ultimo volevo chiedere se il portone basculante, nel nostro caso si chiude automaticamente a tempo, rientra utile per il calcolo dell'aerazione della superficie utile a raggiungere l'1/30.
Non avendo un amministratore regolarmente preposto a chi ci si deve rivolgere affinché, nel caso i lavori di chiusura delle finestre risultino dannose alla sicurezza, venga tutelata la sicurezza dell'aerazione?
E la eventuale responsabilità della mancanza di sicurezza ricade pure nei confronti dei condomini che si sono trovate le finestre chiuse senza essere stati interpellati? O resta unicamente responsabile, per ogni possibile incidente, chi l'ha costruito senza regolare permesso?
Ringraziando i miei cordiali saluti.


Risponde l'Ing. Alessandro PAOLA COMANDO VVF ROMA:

L'aerazione ricavata su infisso o serramento di un'autorimessa può essere computata nella percentuale di 1/30 della superficie in pianta, se lo stesso è apribile in caso di di incendio. Nel caso proposto dal quesito, si ritiene che l'aerazione sulla basculante possa essere correttamente computata.
Nel caso di dispute in merito alla corretta realizzazione delle chiusure dell'autorimessa non soggetta al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, le cui opere debbono essere autorizzate dai competenti uffici comunali, si può richiedere la verifica dei titoli autorizzativi mediante l'intervento polizia municipale. Per tali questioni sarebbe sempre preferibile sentire il parere di un legale, anche in merito agli aspetti di responsabilità dei condomini.
In ogni caso, qualora si ravvisassero violazioni del decreto del ministero dell'interno 1 febbario 1986, le segnalazioni in materia di carenza di misure di sicurezza per la tutela delle persone, possono essere segnalate al locale comando dei vigili del fuoco mediante esposto.
ale3000
00mercoledì 3 marzo 2010 21:08
Domanda:

Ho acquistato recentemente un box auto + due posti auto antistanti il box, regolarmente accatastati siti al 2° piano interrato di un fabbricato di recente costruzione dove sono ubicati altri box auto. Ho avuto l’amara sorpresa che la mia autovettura è rimasta incastrata sulla curva della rampa di accesso costretto a svincolarmi con l’ausilio di diverse persone che mi hanno poi trainato in retromarcia. Ritenendo che tale limitazione sia determinata da un raggio di svolta non idoneo per una autorimessa, mi sono quindi rivolto al costruttore che mi ha riferito che tutto rientrava nella norma, ed era prossimo ad avere l’agibilità dai vigili del fuoco in quanto era stato a loro approvato un progetto in deroga. Successivamente mi sono rivolto ad un tecnico che mi ha confermato che in deroga si possono superare alcuni criteri costruttivi tra cui anche il raggio di curvatura, facendomi però osservare che I costruttori non potevano vendermi I posti auto antistanti l’apertura del box, trattandosi di spazio di manovra, essenziale per la messa in sicurezza dell’auto dal box. Alla luce di quanto sopra ritenendomi truffato gradirei alcuni chiarimenti prima di iniziare una inutile procedura legale nei confronti dei costruttori non potendo usufruire del bene acquistato e pagato oltre il valore di mercato considerata la posizione centrale alla mia città.

Pertanto ben accettando sue considerazioni e suggerimenti in proposito le pongo alcune domande:

è possibile avere una agibilità considerato il mio caso che non riesco a scendere nel garage con una autovettura di normali dimensioni?

Può esserci un vincolo nel rilascio dell’agibilità in ordine alla grandezza delle autovetture?

Esistono dei limiti nei progetti in deroga? Ed eventuali esposti che mi riservo di effettuare cosa possono determinare se poi ci sono le deroghe?

Il costruttore nella vendita era tenuto ad informarmi che in tale autorimessa non potevano accedere vetture medio grandi visto che a prima vista sembrava impossibile non accedervi?

È vero quello che mi ha riferito il tecnico che I posti auto posti davanti all’ingresso del box auto ostacolando l’uscita di quet’ultimo non dovevano esserci e che I vigili del fuoco se consapevoli non daranno autorizzazione? E se ciò è vero come hanno fatto ad accatastarli?


Risponde l’Ing. Antonio Albanese, Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rieti:

L’art. 6 del D.P.R. 12.01.98, n. 37 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi), prevede che, qualora un’attività sottoposta a controllo di prevenzione incendi presenti caratteristiche tali da non consentire l’integrale osservanza della normativa vigente, gli interessati possono presentare domanda motivata per la deroga al rispetto delle condizioni prescritte. Ai fini della concessione della deroga, occorre proporre adeguate misure alternative alle prescrizioni che non è possibile rispettare. Il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco competente per territorio (sentito il Comitato Tecnico Regionale ed esaminato il parere espresso dal Comando dei Vigili del Fuoco) decide se concedere la deroga dopo aver valutato se l’inosservanza alla norma risulti comunque accettabile e se le misure alternative proposte siano adeguate.

Un raggio di curvatura (della rampa di accesso ad un’autorimessa) inferiore al valore prescritto può essere oggetto di deroga, purché “ragionevole” e compensato da adeguati provvedimenti alternativi.

Nel caso prospettato si possono formulare tre diverse ipotesi:

1. Contrariamente a quanto affermato, non è stata concessa alcuna deroga (nel qual caso, essendoci una difformità rispetto alla norma di riferimento, non verrà rilasciato il Certificato di Prevenzione Incendi).

2. L’effettiva situazione dei luoghi non corrisponde a quanto riportato nella relazione tecnica e negli elaborati grafici trasmessi in allegato alla richiesta di deroga (nel qual caso, la deroga concessa è priva di validità e, pertanto, non verrà rilasciato il Certificato di Prevenzione Incendi).

3. Dalla documentazione tecnica (relazione ed elaborati grafici) presentata in allegato alla richiesta di deroga non si evinceva l’effettiva situazione dei luoghi.

In ogni caso, per decidere le iniziative da adottare, è opportuno rivolgersi al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio per valutare la situazione.



Per quanto attiene il secondo aspetto (parcheggio degli autoveicoli), si evidenzia che il D.M. 1.02.86 (Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili) precisa unicamente che “le corsie di manovra devono consentire il facile movimento degli autoveicoli..”. Tale prescrizione viene comunemente interpretata dai Comandi nel senso che ciascun posto auto o box deve risultare direttamente accessibile dalla corsia di manovra e non è, pertanto, possibile parcare autoveicoli davanti ad altri posti auto o box. Peraltro, il Ministero dell’Interno, interpellato al riguardo, ha ritenuto in più occasioni (ad esempio note in data 20.10.98 ed in data 7.11.01) tale soluzione accettabile solo nel caso di autorimesse pubbliche sorvegliate, dove cioè sia presente personale addetto alla movimentazione degli autoveicoli all’interno dell’autorimessa ed al loro corretto parcamento.
ale3000
00mercoledì 3 marzo 2010 21:09
Buonasera Ing. Abate,

2 anni fa ho acquistato un appartamento sito in Roma in un condominio di 18 interni con annessa autorimessa interrata (1° piano interrato) di 18 posti auto delimitati da righe a terra (cd. "a spazio aperto"). In fase di rogito il costruttore verbalizzava di aver presentato richiesta di "NOP" c/o gli uffici competenti (Uff. Provinciale dei VVFF). Ora per l'ottenimento del CPI, ci è stato fatto notare che: poichè l'accesso carrabile sulla pubblica via è costituito da una unica rampa di accesso a doppio senso di marcia della misura di ampiezza di 3,10 mt. e che l'altra unica uscita è comunicante con il vano scale e ascensore ancorche' (dotata di porta REI 120), non puo' considerarsi a norma per carenza di uscite pedonali. In sostanza il progetto esecutivo del costruttore (approvato dal Comune) è sbagliato poiche' non prevede una rampa di uscita pedonale dal locale autorimessa. E' effettivamente necessaria? Corrisponde a verità il dover riprogettare una nuova uscita dal locale autorimessa? La nuova spesa è a cura del costruttore (e/o dell'architetto che ha firmato il progetto poi approvato) oppure dei condomini? E' vero che per il momento non possiamo disporre dell'autorimessa per le ns. autovetture?

La ringrazio anticipatamente della attenzione che potra' darmi

Cordiali Saluti


Risponde ll Direttore Ing. Luigi Abate, Direzione Regionale Vigili del Fuoco Lazio:

PREG.MO SIGNOR P.
ANDIAMO PER ORDINE.
IL NOP NON ESISTE PIU' DA DIVERSI ANNI, QUINDI CREDO CHE IL COSTRUTTORE ABBIA PRESENTATO UN PROGETTO PER LA PREVENTIVA APPROVAZIONE.
AD OGNI BUON CONTO PER UNA AUTORIMESSA FINO A 30 POSTI AUTO ,INTERRATA AD UN PIANO, DOVE IL PERCORSO DI ESODO DAL PUNTO PIU' LONTANO DI QUESTA FINO A SPAZIO SCOPERTO SIA INFERIORE A 30 METRI BASTA ANCHE LA SOLA RAMPA DI ACCESSO..... PURCHE' SEMPRE FRUIBILE ( INSERENDO AD ESEMPIO UNA PORTA AD ANTA APRIBILE VERSO L'ESTERNO NEL CANCELLO CHE DELIMITA L'AUTORIMESSA DALLA RAMPA). ( RIPORTO LA NORMA RELATIVA Per autorimesse ad un solo piano e per Le quali IL percorso massimo di esodo é inferiore a 30 m IL numero delle uscite può essere ridotto ad uno, costituita anche solo dalla rampa di accesso purché sicuramente fruibile AI fini dell'esodo).
PER LA LARGHEZZA DELLA RAMPA ( CHE DOVREBBE ESSERE ALMENO 4,50 METRI) ( RIPORTO LA NORMA Ogni compartimento deve essere servito DA almeno una coppia di rampe a senso unico di Marcia di ampiezza ciascuna non inferiore a 3 m o DA una rampa a doppio senso di Marcia di ampiezza non inferiore a 4,5 m.
Per Le autorimesse sino a quindici autovetture é consentita una sola rampa di ampiezza non inferiore a 3 m.)
CREDO CHE L'UNICA POSSIBILITA' SIA QUELLA DI RICORRERE ALL'ISTITUTO DELLA DEROGA, PROPONENDO COME MISURE COMPENSATIVE ( AD ESEMPIO) UN SISTEMA SEMAFORICO A MONTE ED A VALLE DELLA RAMPA, SEGNALETICA DI AVVISO, UNA MAGGIOR ILLUMINAZIONE DELLA RAMPA.
CREDO CHE AL MOMENTO CHI DEVE METTERE A NORMA L'AUTORIMESSA SIA L'ATTUALE FRUITORE CON DIRITTO DI RIVALSA ( GIUDIZIO CIVILE) VERSO COLUI CHE CON DICHIARAZIONE MENDACE HA VENDUTO UN BENE DI FATTO NON FRUIBILE.
STANDO ALLA NORMATIVA VIGENTE UNA AUTORIMESSA, COME TUTTE LE ATTIVITA' SOGGETTE AL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI, SPROVVISTA DEL TITOLO AUTORIZZATIVO NON DOVREBBE ESSERE ESERCITA.
CON VIVA CORDIALITA'

IL DIRETTORE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DEL LAZIO
ABATE LUIGI
ale3000
00mercoledì 3 marzo 2010 21:09
Sto realizzano un progetto per il conseguimento del parere di conformità antincendio di un’autorimessa (mista, non sorvegliata, fuori terra, a box, con rampa chiusa e capienza di n°30 veicoli). A tal proposito ho diversi dubbi:

1) Nel calcolo della superficie di ventilazione (1/25 della sup. del compartimento) deve essere considerata la superficie di tutta l’autorimessa comprensiva anche dell’area dei box, o quella senza box (visto che per i box è richiesta una ventilazione ulteriore 1/100)?

2) Le scale di tipo “retrattile” (rese necessarie dalla mancanza di spazio e dalla necessità di una seconda uscita) possono essere considerate come vie di esodo?

3) Quale può essere la misura alternativa all’utilizzo di un impianto di spegnimento fisso? (assenza di spazio per la realizzazione della vasca di accumulo)?


Risponde Giuseppe Macrì, FUNZIONARIO DEL COMANDO VVF. LATINA:

In relazione ai quesiti posti, si precisa quanto segue:


1) La superficie di ventilazione è richiesta per 1/25 dell’intero compartimento autorimessa, quindi computando anche quelle dei singoli box, per I quali è ammessa la facoltà di aerazione per 1/100 Della loro superficie, direttamente dalla corsia di manovra, nei casi in cui questi non siano aerati direttamente dall’esterno. E’ altresì possibile non considerare, per IL conteggio complessivo Della superficie di aerazione, la superficie di quei box aerati direttamente dall’esterno con aperture pari a 1/25 Della loro singola superficie.


2) L’utilizzo delle scale retrattili è implicitamente consentito dal punto 3.10.2 del D.M. 01.02.1986, l’unica condizione posta è che IL congegno sia di facile utilizzo. Tanto per intenderci è ammesso quel dispositivo che con un unico gesto garantisca la contemporanea discesa Della scala fino al pavimento e l’apertura del grigliato soprastante.


3) Per la mancata realizzazione dell’impianto antincendio non esistono al momento disposizioni a carattere generale dalle quali discenda automaticamente un elenco di misure atte a garantire un equivalente grado di sicurezza. In questo caso pertanto, dovrà accedere esclusivamente all’istituto Della deroga.
ale3000
00mercoledì 3 marzo 2010 21:09
Egr. ing. Abate gradirei un chiarimento in merito alla ventilazione naturale da realizzarsi in un'autorimessa interrata con più di nove posti auto. L'autorimessa è stata realizzata su due livelli interrati, ciascuno ha una superficie in pianta di circa 3200 mq e ogni piano costituisce un compartimento REI 120. Al primo piano interrato è prevista la suddivisione in stalli, mentre al secondo piano interrato è prevista la realizzazione di box auto.
Il quesito che le pongo è il seguente:
La superficie di ventilazione naturale da assicurare è pari ad 1/25 della superficie del compartimento sia al primo livello interrato che al secondo, indipendentemente dalla suddivisione in box?
Oppure per il secono livello interrato la superficie di ventilazione può essere inferiore (1/100 della superficie del box per ogni singolo box)?
Ringrazionadola anticipatamente per l'attenzione le invio distinti saluti.


Risponde IL Vice Direttore Regionale VVF per Lazio Ing. Massimo Mantovani:

In merito al primo quesito posto, si chiarisce che la superficie di ventilazione naturale di cui al punto 3.9.1 del DM 1/02/86, deve essere non inferiore ad 1/25 della superficie in pianta di ogni compartimento ed essere indipendente per ogni piano, prescindendo dalla presenza o meno di box.

In merito al secondo quesito posto, si chiarisce che anche per il secondo piano interrato dovrà essere presente una ventilazione naturale non inferiore ad 1/25.

Ovviamente, la ventilazione naturale dei singoli box previsti al secondo piano interrato, dovrà essere almeno 1/100 della superficie in pianta degli stessi.

Is precisa inoltre, che anche nel caso di un compartimento costituito da due piani sovrapposti, la ventilazione naturale dovrà essere non inferiore ad 1/25 della superficie in pianta del compartimento stesso, intendendo per superficie in pianta del compartimento la somma delle superfici dei due piani.
ale3000
00mercoledì 3 marzo 2010 21:10
gradirei conoscere i riferimenti normativi o in alternativa una
risposta diretta al seguente quesito: sono proprietario di un locale di mq 120 circa e lo vorrei adibire ad uso garage (max 7 auto). Chiedo, per essere in regola con la normativa e le vigenti leggi, quali siano i dispositivi di sicurezza antincendio e la eventuale documentazione da produrre.


Risponde l'Ing. Sebastiano Giuliano Dirigente Area Tecnica Della direzione Regionale VVF. Lazio:

Trattasi di attività non soggetta (ex d.M. 16-2-82) ad esame preventivo del progetto e successivo rilascio del CPI.
Il D.M. 1-2-86 indica IL riferimento normativo DA seguire AI fini Della sicurezza antincendio.
Punto 2:resistenza al fuoco delle strutture, altezza di piano, superficie di aerazione.
Inoltre:
Punto 5: impianto elettrico secondo la norma cei 64-8/7
Punto 6.2: n. 2 estintori a polvere omologati(ex D.M. 7-1-05) per fuochi A,B,C, con capacità estinguente non inferiore a 21A-89BC
ale3000
00mercoledì 3 marzo 2010 21:10
Quesito su aereazione basculanti garage interrato:

Sono un amministratore di un condominio costituito da box auto (parcheggio interrato di N.5 piani di cui i primi due adibiti a posti auto a rotazione e gli altri con box auto in vendita). Ho chiesto il certificato di prevenzione incendi ed il nuovo istruttore (il terzo dall'inizio della pratica !) mi evidenzia la necessità che la superficie di aerezione di 1/25, soddisfatta nel nostro caso da cavedi indipendenti per ogni piano con aperture posti nella parte posteriore dei box, debba corrispondere esattamente alla superficie grigliata delle serrande basculanti che si affacciano nei corselli. In buona sostanza dopo aver ottenuto l' approvazione del progetto preliminare, mi troverei, se questa impostazione fosse corretta, ad eseguire onerosissime opere murarie al fine reperire l'eventuale superficie occupata dagli elementi fissi del serramento. Le basculanti sono tutte fessurate a maglia larga della Ditta Orma. Con l'occasione distinti saluti


Risponde l’Ing. Luigi LIOLLI , funzionario del Comando VVF di Roma:

Gentile Amico,

IL DM 1.2.1986 sulle autorimesse credo sia la Norma che più di ogni altra è stata nel tempo oggetto di quesiti e chiarimenti. Spero pertanto Lei non NE voglia AI colleghi che hanno trattato IL suo progetto ad (...) Noi intanto proviamo a ragionare sul problema.

Le aperture di aerazione devono consentire un efficace ricambio dell’aria ambiente nonché lo smaltimento del calore e dei fumi di un eventuale incendio. La norma stabilisce anche a che distanza reciproca massima Le stesse devono essere poste. Al punto 3.9.1. Del DM viene sancito invece che è possibile lasciare liberi DA serramenti una quota delle aperture di aerazione pari a solo IL 3‰ Della superficie in pianta del locale.

Personalmente (e sottolineo, personalmente) ritengo che IL legislatore abbia voluto assicurare comunque la possibilità di smaltire I prodotti Della combustione e/o consentire I ricambi d’aria mediante l’apertura di infissi che normalmente possono trovarsi anche chiusi. Pertanto la porta basculante di un box può essere paragonata alla stregua di un infisso apribile all’occorrenza e la superficie di 1/100 di apertura sia in grado di assolvere alle funzioni richieste dalla norma.
ale3000
00mercoledì 3 marzo 2010 21:11
Vorrei avere la seguente informazione: di recente ho acquistato un box
chiuso in un'autorimessa e ho posizionato all'interno di questo alcune
scaffalature e un armadietto in cui tengo caschi, muta, ecc.
Tutti gli altri priprietari, durante un'assemblea di condominio, mi hanno
detto che devo togliere tutto, nonostante io non tenga all'interno del mio
box alcun materiale infiammabile come vernici o simili.
Sono stata informata che esiste una circolare dei vigili del fuoco
abbastanza recente che dice che si possono tenere oggetti come ad esempio le
scaffalature all'interno dei box purchè siano ordinate...
Potrei sapere di che circolare si tratta?


Risponde il Direttore Regionale VVF Lazio, Ing. Luigi Abate:

La norma sulle autorimesse prevede che all'interno dei box non devono essere depositati materiali combustibili ed infiammabili.
Non esiste alcuna circolare ministeriale che lo consenta.
Con viva cordialita'
ale3000
00mercoledì 3 marzo 2010 21:11
Ho da poco acquistato un box auto posto in una autorimessa con 20 box, posta
sotto edificio abitativo e rampa di accesso a cielo aperto.
Il box di 12 mq è provvisto di soppalco avente altezza di 140 cm con
profondità 150 cm.
Vorrei sapere se è possibile mantenere il soppalco oppure se deve essere
necessariamente eliminato;
nel caso in cui non sia indispensabile la eliminazione del soppalco, è
possibile usarlo per depositare materiale non infiammabile tipo, attrezzi
meccanici per la manutenzione auto, catene, portapacchi in metallo.
Fiducioso nella risposta ti saluto cordialmente


Risponde ll Direttore Regionale VVF Lazio, Ing. Luigi Abate:

SI NEL SOPPALCO PUO' DEPOSITARE QUALSIASI MATERIALE INCOMBUSTIBILE ED ANCHE QUALCHE OGGETTO PERTINENTE LA VETTURA (ANCHE COMBUSTIBILE)

SALUTI

IL DIRETTORE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DEL LAZIO
ING. LUIGI ABATE
ale3000
00mercoledì 3 marzo 2010 21:12
Buongiorno e Buon Anno.
Sono un professionista, abilitato alla prevenzione incendi, che sta lavorando sul progetto di un'autorimessa interrata con capacità di parcamento a box superiore ai 9 autoveicoli. Avrei, gentilmente, bisogno di un chiarimento in merito a questi due quesiti:
1) La normativa parla di box con superficie non superiore ai 40 mq, ma nel caso in cui la superificie sia superiore a tale limite dimensionale come ci si comporta? Nel caso specifico vi è un locale, denominato box, sul progetto architettonico municipale, che ha una superficie di 137 mq.
2) Sempre nella medesima autorimessa è posto un locale C.T., privo di dispimpegno, che ospita un generatore a condensazione di 70 Kw, alimentato a gas di città, e posto in prossimità dell'ingresso carraio. La normativa richiede l'accesso alla C.T. attraverso disimpegno o intercapedine dedicata; ora, a seguito della sua posizione è possibile andare in deroga alla normativa?

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, colgo l'occasione per porgerVi i miei più cordiali saluti.


Risponde l'Ing. Luigi Abate, Direttore Regionale VVF Lazio:

E' VERO CHE LA NORMATIVA DEFINISCE " BOX" IL LOCALE AVENTE SUPERFICIE NON SUPERIORE A 40 MQ., MA RITENGO CHE NON SUSSISTANO DIFFICOLTA' A RICHIEDERE UNA DEROGA.... A CONDIZIONE CHE L'INTERO LOCALE DI 137 MQ. SIA ADIBITO ESCUSIVAMENTE A PARCHEGGIO DI AUTOVEICOLI.
PER IL SECONDO QUESITO POSTO PENSO CHE SARA' MOLTO DIFFICILE RICHIEDERE ED OTTENERE UNA DEROGA PER LA PROMISCUITA' TRA C.T. ED AUTORIMESSA.....(BISOGNA DIMOSTRARE CHE NON E' POSSIBILE DELOCALIZZARE LA CENTRALE IN ALTRO LUOGO)
CORDIALI SALUTI
ale3000
00mercoledì 3 marzo 2010 21:12
Buonasera Egr. Ing., sto realizzando un progetto per il conseguimento del parere di conformità antincendio di un’autorimessa (mista, non sorvegliata, fuori terra, a box, con rampa chiusa e capienza di n°30 veicoli). A tal proposito ho diversi dubbi sull’applicazione del D.M. 01/02/1986:


1) Punto 3.1 Isolamento - Ai fini dell'isolamento le autorimesse devono essere separate da edifici adiacenti con strutture di tipo non inferiore a REI 120.

A tal proposito, non riesco a capire a quale tabella del D.M. 16/02/2007 devo fare riferimento, perché la tabella D.4.4. per murature piene (nel mio caso le murature sono in tufo) parla soltanto di requisiti EI e pertanto non so come garantire il requisito R, mentre la tabella D.6.3 parla di requisiti REI, ma tiene conto anche delle armature che nei miei muri non ci sono.


2) Punto 3.6 Corsie di Manovra – Nonostante la deroga in via generale vi è un solo punto nell’autorimessa dove la corsia è 2,15 m. In questo caso dovendo necessariamente ricorrere all’istituto della deroga, quali misure alternative si possono proporre?


3) Punto 3.10.5 Ubicazione delle uscite – Sono presenti due uscite, una sulla rampa, e una seconda sarà realizzata attraverso una scala retrattile che termina nel cortile condominiale (l’altezza di questa uscita è inferiore a 2,00m). Nonostante ciò da due box la lunghezza del percorso d’esodo è di 41,3 m circa. Vista l’impossibilità di realizzare un’ulteriore uscita che riduca il percorso di esodo, e vista l’impossibilità di realizzare un impianto fisso di spegnimento (non c’è spazio per la vasca!!!!), non mi resta che ricorrere all’istituto della deroga anche qui. Quali misure alternative valide si possono proporre?


4) I box sono separati con tramezzi dello spessore di 10 cm circa di tufo. La tabella D.4.4. del D.m. 16/02/2007 parla di requisiti EI e pertanto non so come garantire il requisito R.


Spero di essere stato chiaro nel delineare i problemi, comunque sicuro di un vs. interessamento colgo l’occasione per ringraziarVi anticipatamente.


Risponde Valter Betti, Comando di Latina:

Autorimessa (mista, non sorvegliata, fuori terra, a box, con rampa chiusa e capienza di n.30 veicoli), applicazione del D.M. 01/02/1986:



1) Isolamento

Per le strutture di separazione che non hanno funzione portante non è richiesto il requisito R è sufficiente il requisito E I pertanto nel caso prospettato, muratura di tufo, si deve fare riferimento alla tabella relativa alla pietra squadrata, punto D.4.4. del D.M. 09.03.2007



2) Corsie di Manovra

La misura alternativa di sicurezza che potrebbe proporre (anche per la lunghezza dei percorsi di esodo) è quella di realizzare un impianto antincendio ad idranti UNI 45 da allacciarsi all’acquedotto cittadino (tale soluzione dovrà garantire l’erogazione e le caratteristiche idrauliche nelle 24 ore).



3) Ubicazione delle uscite

Non è possibile utilizzare la scala retrattile come percorso di esodo per raggiungere l’uscita di sicurezza, tale scala dovrà essere del tipo fisso, è consentito altresì dal Decreto 01.02.86 che la scala termini sotto un grigliato dotato di facile apertura dall’interno. L’altezza delle uscite di sicurezza deve essere 2 metri come peraltro evidenziato nel D.M. 30.11.83 e nel D.Lgs 626/94



4)Separazione tra i box

Anche in questo caso, come al punto 1, se la parete non ha funzione portante non è richiesto il requisito R e quindi si può applicare la tabella riportata al punto D.4.4. del D.M. 09.03.2007.

Considerazioni

Si ricorda che la deroga viene concessa soltanto qualora non sia possibile (spiegare per quale motivo) effettuare lavori di sistemazione dell’attività è quindi auspicabile che l’Ing. che ha rappresentato i quesiti sull’autorimessa prenda contatti con il vicino polo di prevenzione incendi della sua città prospettando al Funzionario VV.F. le sue considerazioni.
ale3000
00mercoledì 3 marzo 2010 21:13
Quesito:

Approfitto di questo utile sito per chiedere come calcolare la superficie di aerazione di un'autorimessa interrata su due livelli ventilata naturalmente tramite canalizzazione tipo shunt.
In particolare, la superficie di aerazione valida per il calcolo ai fini della normativa antincendio è la sezione del canale o l'apertura verticale sullo shunt in corrispondenza del piano?
E quindi, nel caso in cui debba aumentare l'aerazione al piano, aumento la sezione del camino tipo shunt o basta aumentare l'apertura sul canale?


Risponde l'ing. Sebastiano Giuliano, Dirigente area prevenzione incendi della Direzione regionale VVF Lazio:

Il punto 3.9.1. del D.M.1-2-86 richiede l'indipendenza del sistema di ventilazione per ognuno dei due livelli in cui è suddivisa l'autorimessa in esame.Nel caso in cui siano utilizzati "shunt"la superficie di aerazione netta richiesta è quella di norma.Dovendo pertanto aumentare la superficie di aerazione di piano, dovrà essere aumentata la sezione netta del camino.(meta' sezione per il primo interrato e la restante per il secondo piano).
ale3000
00mercoledì 3 marzo 2010 21:13
Quesito:

Volevo chiedere se un piano piloti di un edificio in cui vengono parcheggiate più di 9 auto è da considerarsi un autorimessa per cui si deve richiedere il CPI.

Grazie in anticipo


Risponde l'Ing. Luigi Liolli (funzionario del Comando Vigili del Fuoco di Roma):

Caro amico, la normativa, almeno in questo caso, è molto chiara.

Le attività inserite al n° 92 dell'elenco allegato al DM 16.2.1982 sono soggette agli obblighi di cui agli artt. 2 e 3 del DPR 12.1.1998 n° 37(parere di conformità, richiesta certificato di prevenzione incendi).

Si riporta la classificazione del DM 16.2.1982:

… “92) Autorimesse private con più di 9 a autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili”… .

Le norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse, come è noto, sono pubblicate con DM 1.2.1986. Tali norme forniscono anche la definizione di autorimessa:

0 Definizione … “ Autorimessa :area coperta destinata esclusivamente al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli con i servizi annessi. Non sono considerate autorimesse le tettoie aperte su almeno due lati”. …

Molto spesso tale ultima definizione genera fraintendimenti. Infatti un piano piloty, pur presentando aperture su tutti i lati, non può essere considerato alla stessa stregua di una tettoia.

Piuttosto, qualora il piano piloty di un edificio venga destinato al ricovero di autoveicoli, può farsi ricorso alla definizione di “autorimessa aperta”, indicata al punto 1.1.2. lett. A) del citato DM 1.2.1986:

… autorimesse munite di aperture perimetrali su spazio a cielo libero che realizzano una percentuale di aerazione permanente non inferiore al 60% della superficie delle pareti stesse e comunque superiore al 15% della superficie in pianta…

Pertanto, se in tale piano viene previsto il parcamento di oltre 9 veicoli, devono essere attivate le procedure finalizzate al rilascio del certificato di prevenzione incendi. Ovviamente le norme applicabili sono quelle del più volte citato DM 1.2.1986. Anche per quanto riguarda la comunicazione con il soprastante edifico e/o le caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture e delle compartimentazioni.
ale3000
00mercoledì 3 marzo 2010 21:14
Egregio direttore

le chiedo di confermare se, anche nel caso di un'autorimessa condominiale con più di 9 autovetture, per quel che riguarda la prescizione della superficie di aerazione naturale ad 1/25 della superficie del pavimento, è corretto includere nel calcolo quella degli ingressi nonostante siano chiusi da serranda a pannello continuo.

Ringrazio e saluto cordialmente


Risponde l'Ing. Luigi Abate, Diretore Regionale VVF Lazio:

IL MINISTERO, CON UNA RECENTE CIRCOLARE, HA ESCLUSO LA POSSBILITA' DI INSERIRE LA SUPERFICIE DEI PORTONI, SE CIECHI, (CHIUSI) NEL CALCOLO DELL'AERAZIONE NATURALE.
PARERE, DA ME NON CONDIVISO, AL QUALE CI SI DEVE ATTENERE AL MOMENTO A MENO DI UN RIPENSAMENTO MINISTERIALE

ING. LUIGI ABATE
ale3000
00mercoledì 3 marzo 2010 21:14
Buongiorno, volevo sottoporre i seguenti quesiti:

1. Nel calcolo dei posti auto di un’autorimessa interrata suddivisa in box, in un box superiore a 40 mc con dispositivo di sollevamento per il ricovero di due autoveicoli, ai fini della prevenzione incendi, devo considerare un posto auto o due posti auto?

2. All’interno di un box superiore a 40 mc si posssono inserire due dispositivi di sollevamento per un totale di 4 macchine?

3. Se ho uno sviluppo di un box dove possono entrare due auto parcheggiate in piano, ai fini della prevenzione incendi, devo considerare un posto auto o due posti auto?

Grazie


Risponde l’ing. Sebastiano Di Maria, funzionario del Comando VV.F. Latina:

In riferimento ai quesiti posti, si forniscono le seguenti risposte:
1. nella determinazione della capacità di parcamento dell’autorimessa per i box provvisti di dispositivi di sollevamento per il ricovero di 2 autoveicoli vanno considerati 2 posti auto;
2. il punto 3.3 DM 01.02.86 prevede espressamente che per i box non inferiori a 40 mc è consentito l’utilizzo di dispositivi di sollevamento per il ricovero di non più di due autoveicoli;
3. nella determinazione della capacità di parcamento dell’autorimessa per i box che consentono il ricovero di 2 autoveicoli vanno considerati 2 posti auto.
ale3000
00mercoledì 3 marzo 2010 21:14
Abito in un multicondominio di cinque palazzi fabbricati alla fine degli anni 50. Sotto questi palazzi c'è un' autorimessa a box per 208 autoveicoli seminterrata ad un piano. Dopo ingenti spese conseguite a varie avventure tecniche per adeguarci alle disposizioni del
D.L. 1 febbraio 1986, abbiamo ottenuto recentemente il relativo C.P.I ma, dulcis in fundo, dopo che i VVF. ci hanno imposto di chiudere totalmente la base di due cavedi (h. 25 m.- sez. 4X3 m.) che sfociano rispettivamente su due corsie di transito dell' autorimessa in questione. Purtroppo non ci è stato concesso di tenere in vita nemmeno le scale retrattili a passo d' uomo che avevamo installato sulla base di ciascun cavedio per consentirci di accedervi periodicamente al fine di ottemperare alle disposizione igienico sanitarie del nostro Comune. Per sopperire a questa défaillance è ora necessario passare attraverso le finestre dei bagni dei condomini del primo piano i quali, ovviamente, rifiutano questo tipo di servitù. Poichè il valore minimo di riferimento dell' isolamento delle autorimesse da altri edifici adiacenti, di diversa destinazione d' uso è min.REI 120, il problema appare di difficile soluzione in quanto, insistendo sull' impiego delle scale retrattili antincendio, non è possibile reperire sul mercato scale omologate superiori a REI 60. Dicono i costruttori per ragioni di tenuta statica . Pertanto chiedo umilmente: è possibile avvalersi della deroga contestualmente alle indicazioni e chiarimenti di cui al D.M. 20 novembre 1981, circolare del M.I. 16 gennaio 1982, n.2 dove è stato ribadito il concetto di sicurezza equivalente pur riconoscendo che nel caso specifico eqivalente proprio non è? Esistono eventualmente soluzioni in alternativa a quella da me ipotizzata? In qualità di condomino che cerca di apportare un contributo alla soluzione del caso vi sarei grato dei vs. preziosi suggerimenti. Con simpatia per la vs. utile rubrica, unisco cordiali saluti. F.J


Risponde l'Ing. Luigi Abate, Direttore Regionale VVF Lazio:

PREMETTO CHE L'ISOLAMENTO REI120 PER LE AUTORIMESSE E' RICHIESTO DALLA NORMA NEI CONFRONTI DEGLI EDIFICI ADIACENTI ( Isolamento.

Ai fini dell'isolamento le autorimesse devono essere separate da edifici adiacenti con strutture di tipo non inferiore a REI 120. É consentito che tali strutture siano di tipo non inferiore a REI 90 se l'autorimessa é protetta da impianto fisso di spegnimento automatico.)
E NON SOVRASTANTI LE STESSE (FACENTE PARTI DELLO STESSO COMPLESSO EDILIZIO... COME MI SEMBRA IN QUESTO CASO ...I locali destinati ad autorimessa devono essere realizzati con strutture non separanti non combustibili di tipo R 90.
Le strutture di separazione con altre parti dello stesso edificio devono essere di tipo non inferiore a REI 90 e per gli autosili non inferiore a REI 180.).
NE CONSEGUE CHE PER MOTIVI TECNICI-FUNZIONALI SI PUO' RICHIEDERE UNA DEROGA PER L'IMPIEGO DI UNA SCALA RETRATTILE CON RELATIVA BOTOLA REI 60.
IN ALTERNATIVA SI PUO' INSTALLARE UN PORTELLONE REI 90, APRIBILE ALL'OCCORRENZA VERSO L'ESTERNO, CON DISPOSITIVO DI DISCESA DI UNA SCALA ORDINARIA POSTA , NELLE CONDIZIONI DI NON UTILIZZO)SULL'INTRADOSSO DEL SOLAIO DI COPERTURA DELL'AUTORIMESSA (SE L'INGOMBRO ASSICURA UNA ALTEZZA NETTA (CAVEDIO 4X3)) OPPURE POSTA SULL'ESTRADOSSO DEL SOLAIO.
SI PUO' ANCHE PENSARE DI REALIZZARE UN MANUFATTO DI IDONEE DIMENSIONI SOVRASTANTE LA BOTOLA ( NON REI) DI RESISTENZA AL FUOCO R/REI 90 CON RELATIVA PORTA CHE IMMETTE SULLA CHIOSTRINA DI ANALOGA CARATTERISTICA DI RESISTENZA.
CON VIVA CORDIALITA'
ING. LUIGI ABATE
ale3000
00mercoledì 3 marzo 2010 21:15
Spettabile Direzione Regionale,
dobbiamo realizzare un parcheggio completamente scoperto, avente capacità superiore a nove autoveicoli sopra una terrazza.
I locali al di sotto della terrazza saranno destinati ad esercizi commerciali superiori ai 400 mq (punto 87 del D.M. 16 febbraio 1982).
Il D.M. 1 febbraio 1986 per definizione considera autorimessa "area coperta destinata esclusivamente al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli con i servizi annessi. Non sono considerate autorimesse le tettoie aperte almeno su due lati".
I quesiti sono:
Come va trattato il parcheggio, essendo a cielo aperto, ai fini della prevenzione incendi?
Il solaio di separazione tra il parcheggio a cielo aperto e gli esercizi commerciali sottostanti deve essere resistente al fuoco?
Se il solaio deve essere resistente al fuoco, che REI deve avere?
Se il solaio deve essere resistente al fuoco, la protezione REI è sufficiente che sia realizzata all'estradosso del solaio per proteggere gli esercizi commerciali da un incendio nel parcheggio, o anche all'intradosso del solaio per proteggere il parcheggio da un incendio negli esercizi commerciali?

N.B. : L'esercizio commerciale in questione è un supermercato, tutte le strutture verranno realizzate comunque ed in ogni caso REI 120.


Risponde l'Ing. Luigi Abate, Direttore Regionale VVF Lazio:

IL DM. DELL'86 DEDICA UN CAPITOLO ALLE AUTORIMESE ALL'APERTO O SU TERRAZZI A CUI QUESTE DEVONO FAR RIFERIMENTO.

7. AUTORIMESSE SULLE TERRAZZE E ALL'APERTO SU SUOLI PRIVATI.

7.1.

Devono essere isolate mediante interposizione di spazi scoperti di larghezza non inferiore a 1,5 m lungo i lati ove affacciano le aperture dei fabbricati perimetrali.

7.2. Pavimenti.

7.2.0. Pendenza. Per le autorimesse ubicate sulle terrazze i pavimenti devono avere le caratteristiche di cui al punto 3.8.0.
7.2.1. Pavimentazione. Per le autorimesse ubicate sulle terrazze la pavimentazione deve essere realizzata con materiali antisdrucciolevoli e impermeabili.

7.3. Misure per lo sfollamento in caso di emergenza.

Le autorimesse ubicate sulle terrazze devono essere provviste di scale raggiungibili con percorsi inferiori a 80 m, atte ad assicurare il deflusso delle persone verso luoghi sicuri in caso di incendio o di pericolo di altra natura.

7.4. Impianti idrici antincendio.

Per le autorimesse sulle terrazze deve essere installato come minimo un idrante ogni cento autoveicoli o frazione.


QUESTE TIPOLOGIE DI RIMESSE NON SONO SOGGETTE AD ESSERE ESERCITE CON PROPRIO CPI.


LA PROTEZIONE REI 120 DEL SOLAIO CHE SEPARA LA RIMESSA DAL SOTTOSTANTE PIANO COMMERCIALE E' PIU' CHE SUFFICIENTE SE NON ADDIRITTURA ESAGERATA.( VERIFICARE LA CLASSE PRESTAZIONALE DELL'ATTIVITA')
QUALORA LE ATTIVITA' COMMERCIALI SINGOLARMENTE O NEL LORO INSIEME COSTITUISCONO ATTIVITA' RIENTRANTI AL PUNTO 87 DEL DM. DELL'82 LA/E COMUNICAZIONE/I CON LA SOVRASTANTE RIMESSA DEVE/ONO AVVENIRE TRAMITE FILTRO (VEDASI DM 30-11-83 TERMINI E DEFINIZIONI).

CORDIALI SALUTI ED AUGURI
ING. LUIGI ABATE
ale3000
00mercoledì 3 marzo 2010 21:15
Gentile Dott. Ing. Luigi Abate, le scrivo per avere chiarimenti riguardo le normative sulle misure antincendio in condominio.
Sono amministratore del condominio dove abito, premesso che avendo in
comproprietà pari a 1/60 dei sottopiani adibiti ad autorimesse,
per un numero di 45 posti auto, ed essendo tali sottopiani non a norma per quanto riguarda la prevenzione antincendio, chiedo se posso, in qualità di amministratore,e quindi se responsabile, chiudere l'accesso ai sottopiani in attesa che vengano messi a norma, pur essendo di proprietà esclusiva dei condomini.

Certo di una cortese risposta porgo Cordiali Saluti.


Risponde l'Ing. Luigi Abate, Direttore Regionale VVF Lazio:

L'AUTORIMESSA DEL SUO CONDOMINIO DEVE ESSERE ESERCITA CON PROPRIO CPI.
RITENGO CHE LEI DEBBA DIFFIDARE I CONDOMINI A RICONDURRE L'ATTIVITA' DI CHE TRATTASI ALL'OSSERVANZA DELLA NORMA. NELLE MORE DEL TITOLO AUTORIZZATIVO LA RESPONSABILITA' DELL'ESERCIZIO RICADE SUL RESPONSABILE DEL CONDOMINIO ( CIOE' SU DI LEI).
RITENGO CHE LEI ABBIA TUTTO IL DIRITTO , DOPO LA DIFFIDA, E TRASCORSO UN TEMPO "TECNICO" AD INIBIRE L'UTILIZZO DELL'AUTORIMESSA DA PARTE DEI SIGNORI CONDOMINI
CORDIALI SALUTI ING. LUIGI ABATE
ale3000
00mercoledì 3 marzo 2010 21:16
Buongiorno,
3 quesiti sugli autosilo
1 autosilo < 9 posti auto
Il D.M. 1.02.1986 non presccrive nulla per autosili con capienza inferiore a 9 posti auto, ma parla genericamente di autorimesse.
La domanda è: che misure tecniche devo adottare nella progettazione?

2 superficie di calcolo
molti produttori di parcheggi meccanizzati realizzano autosilo senza solette (solo travi e piattaforme scorrevoli). Nel calcolo della superficie per il camino (2% delle superficie in pianta) devo considerare le aree di sosta ancorchè senza soletta?

3 attestazione camino
esiste qualche deroga per l'attestazione in copertura del camino e dell'impianto di estrazione meccanizzata

grazie di cuore


1. Il DM 1/2/86 regolamenta solamente gli autosilo nel caso di un numero di posti auto superiori o 9; nel caso di un numeroi di autovetture inferiore può farsi riferimento volontariamente al DM citato e comunque approfondimenti in termini di sicurezza antincendi possono essere effettuati seguendo le indicazioni di cui al DM 10 marzo 1998.

2. La superficie di aerazione, nelk caso di autosilo interrati deve essere realizzata tramite camini sfocianti sopra la sommità di qualsiasi edificio compreso nel raggio di 10 mt ed aventi superficie in pianta almeno pari al 2% della superficie in pianta di ciascun piano indipendentemente dalla modalità di realizzazione dello stesso. (si fa presente che nel caso degli autosilo, per la presenza del montavetture, non c'è mai la compartimentazione orizzontale)

3.non esistono deroghe all'attestazione in copertura del camino e dell'impianto di estrazione in quanto non esistono motivi ostativi alla realizzazione degli stessi inconformità alla regola tecnica.


ALESSANDRO GABRIELLI

Dirigente ufficio prevenzione della Direzione regionale vigili del Fuoco del Lazio



ale3000
00mercoledì 3 marzo 2010 21:16
Il condominio in cui abito dispone al piano interrato di 12 Box privati, chiusi da portoni basculanti.

DOMANDA:
-all'interno del proprio box ciascun condomino può posizionare ed utilizzare un frigorifero,?
-esiste una qualsiasi documentazione che regolamenti il tipo di utilizzo di elettrodomestici elettrici in un box privato interrato?


Risponde l'Ing. Luigi Abate, Direttore Regionale VVF Lazio:

DI NORMA NEI BOX VENGONO PARCHEGGIATE LE AUTOVETTURE.
IL DECRETO SULLE AUTORIMESSE NON PREVEDE TALE POSSIBILITA'
CON CORDIALITA' ING. LUIGI ABATE
ale3000
00mercoledì 3 marzo 2010 21:17
Sono l’amministratore di una srl che gestisce a roma EUR un locale di 1.500 mq nel quale sono presenti l’attività di autorimessa, lavaggio ed officina meccanica auto e moto oltre a dei locali adibiti ad ufficio.

Il locale di tipologia catastale D/8 ha una altezza minima di 3,10 mt. ed è solo parzialmente interrato (al 50%) rispetto al piano stradale, l’ingresso principale è tramite una rampa coperta di pendenza dolce, larga 6 mt, lunga 9 mt ed alta 6 mt. utilizzata per l’entrata e l’uscita dei veicoli e dei pedoni.

L’interno, di forma rettangolare (vedi schema allegato), finestrato su tre lati, presenta poche colonne che possono creare intralcio ed è perfettamente pavimentato con mattonelle in gres. In fondo al lato sinistro vi è una uscita di emergenza sia pedonale che carrabile mentre sul lato destro vi è una uscita di emergenza solo pedonale; in caso di emergenza l’accesso delle autobotti ed altri mezzi di soccorso è possibile tranquillamente sia dalle uscite di emergenza che dall’ingresso principale.

Il locale è perfettamente a norma sia dal punto di vista elettrico, idraulico, aerazione (normale e forzata) sia dal punto di vista manutenzione, 626, ecc., inoltre ho inserito sia un impianto di videosorveglianza che un allarme antincendio con rilevatori di fumo, fiamma e gas. Sono in possesso di CPI per autorimessa, lavaggio ed officina per un totale di parcamento pari 110 veicoli.

Ho necessità di esercitare anche l’attività di vendita di auto e moto (quello che si definisce autosalone), i veicoli sono già presenti nella struttura e la vendita verrebbe fatta negli uffici esistenti (che poi sono gli stessi utilizzati per accogliere i clienti delle altre attività ).

Tutte le attività sono esercitate dalla mia azienda (non ci sono attività di terzi), la vendita è una attività accessoria della principale (autorimessa e officina) sia come volumi .

Qualcuno mi ha detto che essendo attività diverse l’ufficio vendita va compartimentato dal resto del locale con una serie di lavori che nel caso del mio locale credo che vadano a peggiorare la sicurezza anziché aumentarla visto che l’area vendita affaccia già sull’ampia area di accesso al locale.

Nelle moderne attività alcune tipologie di servizi omogenei (nel mio caso tutto inerente ad auto e moto) sono sempre di più concentrate in un unico punto per meglio servire la clientela e fargli risparmiare tempi e costi. Purtroppo nelle grandi città come Roma spesso siamo fortemente penalizzati rispetto ad altre realtà che possono disporre di aree da utilizzare come vogliono.

Per presentare comunicazione di esercizio di commercio al dettaglio volevo sapere:


a) basta il CPI in mio possesso?

Se la risposta è no:

b) deve essere solo riaggiornato inserendo l’attività di vendita, oppure è possibile ottenere una deroga viste le caratteristiche del locale e che comunque l’attività di vendita non introduce variazioni significative nell’afflusso di persone e il numero delle vetture/moto si inserisce nel numero già autorizzato nel CPI in mio possesso, oppure va rifatto con il progetto dei lavori, ecc. ecc.


Risponde l’Ing. Antonio Albanese, Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rieti:

L’attuale C.P.I. immagino sia stato rilasciato per le attività di cui ai punti 92 (autorimessa) e 72 (officina) dell’elenco allegato al D.M. 16.02.82 (Attività soggette alle visite di prevenzione incendi).

L’attività di vendita rientra al punto 87 del suddetto elenco ed è nuova rispetto a quelle attuali. Pertanto, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 12.01.98, n. 37 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi), occorre avviare nuovamente le procedure previste dagli articoli 2 (parere di conformità sul progetto) e 3 (sopralluogo per il rilascio del C.P.I.) dello stesso D.P.R.

In considerazione del numero di autoveicoli presenti (superiore a 30), le norme di sicurezza antincendio da applicare sono quelle di cui al D.M. 01.02.86, come previsto all’art. 9 di tale decreto.

Consiglio, comunque, di recarsi presso il Polo di Prevenzione Incendi dell’EUR, dove sono presenti Funzionari Tecnici a disposizione per ogni eventuale chiarimento tecnico.
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