00 04/03/2010 00:20
Buon giorno.
Innanzitutto Vi ringrazio per la celerità e la precisione puntuale con i quali mi avete risposto in un precedente quesito.
Oggi mi ritrovo a contattarVi per chiedere chiarimenti in merito alla prevenzione incendi negli edifici adibiti ad uffici.
Il nuovo D.M. 22.02.2006, regolamenta l'attività 89 abbassando la soglia del numero di addetti presenti, da 500 a 25.
Il dubbio è relativo alla soglia oltre la quale è necessaria la richiesta di C.P.I.. Ovvero, il C.P.I. viene richiesto secondo i limiti dettati dal D.M. 16.02.1982, cioè oltre i 500 addetti? Per le attività da 25 a 500 presenze bisogna attenersi alle indicazioni della regola tecnica (D.M. 22.02.2006) senza richiesta di C.P.I.?
Certo di un Vs. gradito riscontro, ringrazio anticipatamente per la collaborazione e la professionalità che mi riservate.
Cordiali saluti.


Risponde l'Ing. Luigi Abate, Direttore Regionale VVF Lazio:

Da 25 a 500 presenze e non "addetti" si applica la norma del 2006 per i differenti livelli di affollamento. Oltre le 500 " presenze" si applica la norma e si deve richiedere il cpi.