00 03/03/2010 22:25
Domanda:

Ne approfitto per richiederle informazioni circa l'interpretazione della tabella di Calcolo del coefficiente di riduzione del carico di incendio presente nella circolare 91 del 1961.
Il coefficiente deve essere unico per l'intero edificio o, in alcuni casi (es.:compartimenti molto grandi e molto diversi tra loro), può essere calcolato uno per ogni compartimento con destinazione d'uso diversa (es.: uffici, laboratori, magazzino, ecc.) questo soprattutto ai fini della valutazione delle vie di fuga, altezza totale, n° piani, lunghezza vie di fuga?

Nel caso possa essere calcolato differentemente per ogni specifica compartimentazione con destinazione diversa, per la scelta del valore da dare al punto 4 "pericolo di propagazione" (credo in particolare riferito al calore da irraggiamento) si deve fare riferimento a:

1 - alla presenza di compartimentazioni vicine (anche non di proprietà vedasi ad esempio i capannoni in schiera)?
2 - alla distanza fisica con altri "corpi di fabbrica" prospicienti i lati liberi dell'edificio? Nel secondo caso ci si riferisce alla distanza reale o alla distanza tra confini?

La semplice presenza di una reception/centralino (con avvisatore manuale interno) durante il turno diurno e di un custode (con compiti di vigilanza) per il notturno può essere paragonata alla Guardiania permanente con telefono descritta al punto 5.4?

Un impianto automatico di rivelazione fumi e calore collegato a un combinatore telefonico (tecnologia oggi banale ma non per il 1961!) può anch'esso essere paragonato al 5.4?

Sommabilità dei carichi di incendio.

In un edificio a 2 piani di 800mq x piano ad uso esclusivo come uffici sono presenti 7 archivi racchiusi in normali stanze (4x5), con una media di 20 q.li di fascicoli ciascuno. I solai hanno una resistenza alla propagazione verticale superiore alla classe 30. Al centro dell'edificio però è presente un'ampia scala a giorno e un ascensore, ai fini della sommabilità, si deve per questo motivo considerare il tutto come un unico compartimento? (una cittadina)


Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

I° quesito :

Il coefficiente K così come definito dall’art. 4 della circ 91/61 è unico per l’intero fabbricato.
Nel caso in cui si debba calcolare il carico d’incendio per una o più attività inserite all’interno dell’edificio, il coefficiente K da prendere a riferimento è quello dell’intero edificio.

II° quesito :

Il punto 4 “pericolo di propagazione” è riferito ai fabbricati vicini a quello in esame qualora per questo si calcoli il carico di incendio. Ovviamente qualora la valutazione interessi un ambiente che costituisca compartimento antincendio ( archivio, centrale termica, autorimessa, ecc.), il pericolo di propagazione andrà riferito agli ambienti attigui. La distanza, comunque, è sempre quella fisica.

III° quesito :

La presenza di una reception/centralino e di un custode per la vigilanza notturna, può essere assimilata alla guardiania di cui al punto 5.4 della tab. 1. Lo stesso dicasi per un impianto automatico di rivelazione fumi collegato ad un combinatore telefonico autorizzato e sempre in grado di allertare una utenza sempre presente (sale operative, vigilantes ,ecc ).

IV° quesito :

Si deve dapprima puntualizzare se :

- Ogni stanza (4x5) deve costituire un compartimento a se ovvero se le 7 stanze fanno parte di un unico compartimento antincendio soggetto alla prevenzione incendi in quanto rientrante al punto 43 del DM 16/02/82.
- Oltre a valutare il carico di incendio del predetto compartimento necessita classificare anche l’intero edificio. In questo caso i carichi di incendio si sommano, essendo l’edificio un unico compartimento (scala aperta).



Domanda:

L'attività Nr. 92 dell'allegato 1 al DM 16.02.1982 prevede che se un'autorimessa contenga più di 9 autoveicoli, questa sia soggetta a controllo dei VVF e quindi al rilascio del CPI.
Il DM 1 febbraio 1986 distingue tra autorimesse ed autosaloni, definendo questi ultimi come "area coperta destinata all'esposizione e alla vendita di autoveicoli", definizione un po' diversa da autorimessa, indicata come "area coperta destinata esclusivamente al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli con i servizi annessi. Non sono considerate autorimesse le tettoie aperte almeno su due lati".
All'art.9 si dice inoltre che, se la capacità dell'autosalone non supera le trenta auto, le disposizioni del DM 01.02.86 possono non essere applicate.
Il dubbio è: se un autosalone ha più di 9 auto parcheggiate, rientra nell'attività Nr. 92 ed è quindi soggetto al rilascio del CPI???
Il parere del M.I. N. P1881/4108 dice "gli autosaloni rientrano nel punto 87 del D.M. 16.2.82 quando hanno una superficie lorda, superiore a 400 mq".
L'argomento viene affrontato anche dalla circolare del M.I. nr P267/4108 di prot, che però sembra non chiarire del tutto in quanto sposta il limite di superficie a 1000 mq. Il dubbio in definitiva è se un salone con superficie lorda inferiore a 400 mq (ma con più di 9 auto, eventualmente prive di combustibile e con le connessioni elettriche scollegate) sia soggetto o meno al controllo dei VVf e quindi al rilascio del CPI.

Grazie in anticipo

A. T.


Risponde l’arch. Domenico Balestrieri della Direzione Regionale VVF del Lazio:

Come è noto il D.M. 1 febbraio 1986, ha così definito l’autosalone o salone di esposizione autoveicoli:

“Area destinata all’esposizione e alla vendita di autoveicoli”

mentre ha così definito l’autorimessa:

“Area destinata esclusivamente al ricovero alla sosta e alla manovra degli autoveicoli con i servizi annessi…omissis…”

Al riguardo si ribadisce, pertanto, che in base al D.M. 16 febbraio 1982 punto 92, “Autorimesse private con più di 9 veicoli…omissis…” non sono soggette ai controlli dei vigili del fuoco gli autosaloni, anche con capienza superiore a 9 veicoli.
Il Ministero dell’Interno ha chiarito, però che “Gli autosaloni con superficie superiore ai 400 metri quadri”, sono soggetti ai controlli dei Vigili del fuoco, ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982 punto 87 “Locali adibiti ad esposizione e/o vendita…omissis…con superficie lorda superiore a 400 metri quadrati…omissis…”.
Il Ministero dell’Interno ha chiarito, altresì che nella fattispecie i “Depositi di autoveicoli con superficie superiore a 1000 metri quadrati” sono soggetti ai controlli dei Vigili del fuoco, ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982, punto 88 “Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1000 metri quadrati”.
Per quanto concerne l’applicazione delle norme tecniche di sicurezza antincendio, si applicano quelle relative al D.M 16 febbraio 1986, punto 9.
Per quanto sopra esposto si può affermare che l’attività a cui Lei fa riferimento nno è soggetta agli obblighi di prevenzione incendi.



Domanda:

Una precisazione: per far si che l'autosalone sia tale, e non debba essere considerata autorimessa, è necessario che i veicoli siano tenuti con il serbatoio vuoto e l'alimentazione elettrica scollegata? (A. T.)


Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

L'autosalone, nelle condizioni rappresentate, rimane sempre una attivita' non soggetta alla prevenzione incendi indipendentemente dalla quantita' di combustibile presente nei serbatoi dei veicoli e dal collegamento o meno dell'alimentazione elettrica.
Ovviamente trattandosi comunque di un luogo di lavoro e valutando il rischio incendio come fattore significativo e' opportuno limitarlo riducendo quanto piu' e' possibile i quantitativi di sostanze infiammabili e le cause di innesco (elettricita') in armonia con gli indirizzi forniti dal DM 10-3-98.



Domanda:

Buon giorno, mi chiamo Matteo Ceccarani e scrivo dalla Provincia di Perugia.

Da anni mi occupo di prevenzione incendi e solo poco tempo fa, muovendomi per caso in internet, ho visto il servizio che Lei e tutto il suo staff mettete a disposizione per risolvere quesiti di prevenzione incendi e così mi sono detto: provo.....

Ho un quesito abbastanza interessante e a tal prosposito vorrei, se possibile, un parere da parte Vostra:

in una scuola elementare/media costruita precedentemente al 1975 ed avente altezza antincendi inferiore a 12 mt, sulla quale si andrà ad installare un ascensore:
a) dovrà essere applicato il p.to 4.2 del D.M. 26/08/1992? (anche se le norme transitorie previste dall'art. 13 del D.M. 26/08/1992 non lo prevedono);
b) se la risposta dovesse essere affermativa, le norme antincendio previste al p.to 2.5 del D.M. 16/05/1997 n. 246 (edifici di civile abitazione) si riferiscono ad edifici aventi altezza antincendi superiore a 12 mt mentre il mio edificio presenta altezza antincendi inferiore a 12 mt; nonostante questo devo comunque applicare quanto previsto al p.to 2.5 del D.M. sopra citato?

Ringraziandola fin da ora per la disponibilità che Vorrà prestarmi, porgo distinti saluti.

Matteo Ceccarani


Risponde l’arch. Domenico Balestrieri della Direzione Regionale VVF del Lazio:

in relazione al quesito posto (ascensore in una scuola), si fa presente quanto segue:

1. non deve essere applicato il punto 4.2 del d.m. 26.8.92.

2. IL PUNTO 2.5 del D.M.246/87, non prevede nessuna prescrizione in merito al tipo del vano ascensore se sono osservati i requisiti del punto 2.2.1.



Domanda:

La mia domanda è molto semplice ma ha ottenuto anche pareri discordanti....
In una centrale termica (nell'edificio c'è solo l'attività 91 soggetta a controllo) oltre alla caldaia puo essere installata anche una centrale di trammamento aria????
Premetto che l'edificio in oggetto non è nè un albergo nè un locale di pubblico spettacolo (per i quali questo tipo di installazione è espressamente vietata dai rispettivi decreti ministeriali).
Che cosa si intende quindi per "uso esclusivo" nel DM 12/04/1996?
A pareri di alcuni sembra che il locale centrale termica dovrebbe essere ad uso esclusivo per impianti di climatizzazione e condizionamento (e quindi precedere al suo interno anche CTA, gruppi frigo o altro....)
Per altri invece il locale centrale termica dovrebbe essere ad uso esclusivo delle caldaie (in alcuni casi escludono anche la possibilità di installare una autoclave).
Vorrei avere una sua autorevole opinione in merito....
Eventualmente una porta tagliafuoco di separazione potrebbe risolvere il problema??? (un filtro non ci stà per motivi di spazio).
La ringrazio e complimenti per il sito.

Mario


Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

Al quesito posto si può dare la seguente risposta:

Il locale caldaia, di norma, deve essere a uso esclusivo, pertanto all’interno di esso può trovare collocazione l’impianto termico completo di accessori pertinenti, quali autoclave, boiler, pompe di ricircolo, ecc. ; mentre devono escludersi all’interno di questo localealtri impianti quali quelli per il trattamento per l’aria (UTA), condizionamento e quant’altro. Ovviamente quando motivi tecnici, strutturali, urbanistici ed impiantistici lo giustificano si può ricorrere all’istituto della deroga (ART. 6/DPR37) proponendo alla Direzione Regionale competente per territorio misure compensative quali:

- asservimento dei diversi impianti ad un sistema di rilevazione e segnalazione di incendi che blocca il funzionamento delle apparecchiature e chiuda le previste serrande tagliafuoco delle condotte che possono veicolare fumi e calore.

- impianto puntiforme di spegnimento termocontrollato e comandato.

- setti di canalizzazione dei fumi.

- altre proposte concordate con i tecnici VVF.



Domanda:

Soddisfatto della risposta avuta in precedenza, le pongo un altro quesito:
si tratta di un dubbio di interpretazione per quanto riguarda l'attività Nr.95 dell'allegato 1 al DM 16.02.1982:
"Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20, metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 maggio1963, n. 1497"

In particolare mi chiedo:

- Cosa si intende per "servizio privato"??? forse ""all' interno di una stessa unità immobiliare"?? sono da escludere gli ascensori condominiali??

- Per gli ascensori e montacarichi installati in edifici industriali, non ha nessuna importanza l'altezza in gronda dell'edificio e la corsa del montacarichi/ascensore??

- Come si identifica un "edificio industriale"?? sono esclusi gli edifici che ospitano attività artigianali o commerciali???

Certo di una cortese risposta porgo Cordiali Saluti

ing. A. T.


Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

Sono soggetti alla Prevenzione Incendi tutti gli ascensori e montacarichi utilizzati “privatamente”, sia in condomini che in case private, avente le caratteristiche previste dal D.M. 16-02-82.
Sono altresì soggette alla Prevenzione Incendi tutti gli ascensori e montacarichi, indipendentemente dalla corsa e dall’altezza dell’edificio, se utilizzati all’interno di attività industriali od assimilabili (opifici, fabbriche, officine, centrali termoelettriche, ecc.).
Devono osservare la norma di riferimento tutti gli impianti ascensori e montacarichi se inseriti in attività commerciali pubbliche soggette alla Prevenzione Incendi (scuole, case di cura, alberghi, uffici, centri commerciali, ecc.). Tant’è, che al riguardo, ogni specifica norma di Prevenzione Incendi ne fa riferimento all’interno del suo sviluppo prescrittivo.



Domanda:

Volevo sapere quali sono le norme che regolamentano la quantità di estintori che debbono andare dentro un negozio. Se gentilmente può indicarmi le norme vigenti in materia o semplicemente spiegarmi come fare questo calcolo mi farebbe un grandissimo piacere. La ringrazio anticipatamente del tempo dedicatomi, cordialmente saluto, Fabio.


Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

Il Dlgs 626/94 ed il DM 10-3-98 del Ministero dell'Interno stabiliscono l'obbligo per il datore di lavoro (ed aggiungo personalmente per garantire se stessi ed i propri beni) di dotarsi di mezzi mobili antincendio (estintori) che all'occorenza possono contrastare un principio di incendio.
Per attività generiche che non sono soggette alla prevenzione incendi propongo almeno due estintori per piano e per ogni 100mq. di attività. Di questi uno deve essere posto in vicinanza dei quadri elettrici, l'altro in modo visibile nelle vicinanze di aree normalmente presidiate (bancone o cassa).
Detti estintori devono avere capacità estinguente non inferiore a 13A, 89B, C di tipo approvato dal Ministero dell'Interno. Personalmente consiglio di acquistare estintori a CO2 in quanto questi, rispetto a quelli con agente estinguente a polvere, sporcano di meno l'ambiente al contorno dell'area di innesco del principio di incedio (quantomeno l'estintore vicino ai quadri elettrici è opportuno che sia a CO2).
Si rammenta infine che non è sufficiente comprare gli estintori, ma questi devono essere regolarmente manutenzionati e verificati da ditte specializzate almeno con cadenza semestrale (basta stipulare un semplice contratto di manutenzione con una ditta di fiducia).



Domanda:

Com'è noto l'allegato 1 al D.M. 1 Febbraio 1986 prevede per autorimesse con più di 9 autoveicoli e con superficie superiore ai 1000 metri quadrati il controllo da parte dei Vigili del Fuoco ed il rilascio del CPI, ora nel nostro caso, trattandosi di locali garage per più di nove autovetture di proprietà dei condomini, situati nel piano interrato (meno uno) sorge la seguente domanda:
è necessario il Certificato di Prevenzione Incendi? È obbligatorio avere delle prese d'aria di circa 2 metri lineari di larghezza e lunghe circa 7 metri linerai in corrispondenza del lastrico soprastante i sottostanti locali per uso garage??
Qualora fossero obbligatorie le prese d'aria, pregasi, indicare l'eventuale norma di legge che sancisce tale obbligo.
Confido fin d'ora in una risposta celere e ringrazio anticipatamente per la fattiva collaborazione.

Palmerino Lefino


Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

Sono soggette alla prevenzione incendi tutte le autorimesse; per quelle che ospitano piu' di 9 autovetture oppure che hanno più di 180mq di superficie in pianta vige l'obbligo del certificato di prevenzione incendi (DM 16-2-82). L'aereazione naturale e' prevista in misura del 25% in pianta (lorda) ivi inclusa quella ottenuta dal vano di accesso; qualora non sia previsto un impianto di aereazione meccanica almeno il 3 per mille, rispetto alla superficie totale dell'autorimessa, dei vani di aerezione devono essere privi di serramento.
Detta areazione deve essere quanto più possibile distribuita uniformemente sull'intera autorimessa, prevedendo che i vani di aerazione contrapposti non superino la distanza di 40mt. Nell'impossibilità è possibile ricorrere all'istituto della deroga proponendo soluzioni tecniche equivalenti di sicurezza antincendio.

Tali adempimenti sono richiamati al punto 3.9.0. del DM 1-2-86

Con viva cordialità.



Domanda:

Operando nel campo della sicurezza, mi trovo in questa situazione: su un cortile (regolamentare) si attestano le vie di esodo di una banca e di una facoltà universitaria.
Il cortile è delimitato da cancello che porta su pubblica via. Il cancello apre all’interno del cortile stesso.
Chiedo se le due soluzioni che vado a prospettarle possono entrambe essere accettate:

1) non intraprendere nessuna opera. Il proprietario del cortile si assumerà la responsabilità di chiudere il cancello la sera (stipulando un apposito contratto con un servizio di vigilanza)

2) arretrare il cancello, cambiargli di verso e dotarlo di maniglione antipanico.

Tengo a precisare che il cortile, considerando l’esodo simultaneodelle due attività è stato calcolato come luogo sicuro dinamico. Quando una sola attività è operativa il cortile ha le caratteristiche di luogo sicuro statico.
Inoltre quando le due attività sono entrambe esercite, il cancello è sempre e sicuramente aperto.
Il problema esposto quindi è da inquadrare quando una sola attività si protrae in esercizio.

La ringrazio moltissimo e Le rinnovo tutta la mia stima, salutandoLa rispettosamente.

Ing. A. D.


Risponde l’ing. Massimo Elio Mantovani Vice Direttore Regionale VVF per il Lazio:

L’obbligo di tenere sempre aperto il cancello vale solo per la facoltà (assimilabile all’attività “scuola” per la quale vige il DM 26/08/1992) e sino a quando viene svolta attività didattica. Per questa attività il cortile deve essere quindi inteso come luogo sicuro dinamico.

Per la banca, il cortile può essere inteso come luogo sicuro statico solo se le dimensioni dello stesso siano tali da contenere tutte le persone presenti nei locali bancari. Con tali presupposti, non sussiste l’obbligo di tenere aperto il cancello che dà su pubblica via.

In merito alle due soluzioni proposte nel quesito, la n° 2 è quella più pertinente in quanto rispetta i dettami dell’art. 33 titolo II del Dlgs 626/94.
Per quanto riguarda il maniglione antipanico, questo dovrà essere installato secondo quanto previsto nel DM 3/11/2004 “Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio”.

Si riporta per comodità l’art.3. Criteri di installazione del citato decreto:

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i dispositivi di cui all'art. 1 devono essere muniti di marcatura CE.

In particolare, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, l'installazione dei dispositivi di cui all'art. 1 e' prevista nei seguenti casi:

a) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l'installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all'art. 5, devono essere installati dispositivi almeno conformi alla norma UNI EN 179 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a.1) l'attivita' e' aperta al pubblico e la porta e' utilizzabile da meno di 10 persone;

a.2) l'attivita' non e' aperta al pubblico e la porta e' utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26;

b) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l'installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all'art. 5, devono essere installati dispositivi conformi alla norma UNI EN 1125 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

b.1) l'attivita' e' aperta al pubblico e la porta e' utilizzabile da piu' di 9 persone;

b.2) l'attivita' non e' aperta al pubblico e la porta e' utilizzabile da piu' di 25 persone;

b.3) i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d'incendio con piu' di 5 lavoratori addetti.



Domanda:

Abito in una palazzina di 10 appartamenti, 5 al piano terra e 5 al 1° piano.
Sotto ci sono le cantine ed i garage interrati. Tra le cantine ed i garage c'è una apertura chiusa da una porta taglia fuoco, che immette in un corridoio di pochi metri al termine del quale c'è una scala che conduce direttamente all'esterno.
Vorrei sapere se è possibile tenere aperta per qualche ora la porta taglia fuoco per consentire una giusta aerazione nelle cantine (abito in una zona caratterizzata da una umidità pari al 100%), naturalmente verrebbe tenuta aperta di giorno e solo quando si è sicuri che c'è qualcuno nella palazzina, mentre rimarebbe chiusa in caso contrario e di notte.
Se la risposta è negativa, gentilmente può indicarmi qual'è la normativa secondo la quale la porta taglia fuoco deve sempre rimanere chiusa.

S.


Risponde l’arch. Girolamo Balestrieri della Direzione Regionale VVF del Lazio:

Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo piano interrato, possono comunicare con fabbricati di civile abitazione a mezzo di aperture con porte di tipo almeno REI 120 “munite di congegno di autochiusura” (giusto quanto disposto al punto 3.5.2 del D.M. 01.02.1986).
In ragione di quanto sopra, pertanto, le porte tagliafuoco devono essere mantenute sempre chiuse con dispositivo “a molla”.
In alternativa possono prevedersi porte REI che normalmente sono mantenute aperte, in quanto provviste di dispositivi elettromagnetici comandati da rilevatori di fumo che, in caso d’incendio consentono la chiusura delle porte.



Domanda:

Al punto 4.3 della regola tecnica allegata al D.M. 12 aprile 1996 relativo a locali per forni da pane , lavaggio biancheria , altri laboratori artigiani e sterilizzazione è scritto : " gli apparecchi devono essere installati in locali ad essi esclusivamente destinati o nei locali in cui si svolgono le lavorazioni ."
Al punto 4.4 della medesima regola tecnica relativo ai locali di installazione di impianti cucina e lavaggio stoviglie è scritto : I locali , fatto salvo quanto consentito nel successivo punto 4.4.3 , devono essere esclusivamente destinati agli apparecchi ."

La domanda è : Si possono installare nello stesso locale forni da pane e impianti cucina ?

Più in generale ,dovendo installare forni a gas, forni elettrici , cucine a gas , frigoriferi , apparecchi per lavaggio stoviglie , è possibile utilizzare un unico locale o servono due o più locali distinti ?

La ringrazio moltissimo e la Saluto rispettosamente.

Ing. I. A.


Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

Personalmente ritengo possibile la contemporanea installazione in un unico locale, ad esclusivo servizio, di un impianto forno a gas da pane ed un impianto cucina a gas in quanto entrambi compatibili con la "ratio" della norma.
Ovviamente, la potenzialità dell'impianto scaturisce dalla somma delle tue apparecchiature termiche, che dovranno rispettare tra loro congrue distanze di sicurezza.



Domanda:

Sotto lo stabile dove abito c’è un’autorimessa (interrato con rampa di accesso alla fine della rampa una serranda automatica , all'inizio della rampa cancelloautomatico) che fino a tempo fa era vigilata da un guardiano notturno dalle 20:00 al mattino (cancello chiuso di notte chiuso e serranda aperta). Da pochi giorni, è stata messa in funzione alla fine della rampa di accesso, una serranda di metallo automatica che viene azionata all’entrata all’uscita degli autoveicoli (cancello e rampa sempre chiusi che si aprono all'entrata delle autovetture). Sono state prese quindi maggiori misure di sicurezza in seguito alla decisione di sollevare il guardiano notturno dal suo incarico e di non mettere più una vigilanza di notte. Il quesito urgente è questo:

1) è obbligatorio avere un guardiano di notte?

2) se la risposta è no, è obbligatorio un sistema antincendio automatico?

3) se anche questa risposta è negativa, in caso di incendio, come si fa ad intervenire nel più breve tempo possibilie?

4) Chiunque potrebbe fare più copie delle chiavi per aprire il cancello e la serranda, senza guardiano, parenti e amici potrebbero parcheggiare fino all'apertura dell'autorimessa, senza farsi accorgere e quindi parcheggiare anche auto ad alimentazione GPL.

Vi ringrazio anticipatamente

G. M.


Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

1- Se fosse una "rimessa" l'attivita' deve essere vigilata; nel caso di una autorimessa condominiale non
sussiste l'obbligo della vigilanza.

2-non e' previsto dalle norme il sistema automatico antincendio per il caso trattato.

3-per avere una segnalazione "reale" in caso di incendio si puo' installere un impianto di rilevazione e segnalazione di incendio collegato al una "badenia" (sirena a bassa emissione sonora) ed all'appartamento del custode.

4-in una convivenza "civile" la possibilita' paventata e'remota; comunque l'amministratore puo' emanare una disposizione condominiale alla quale i condomini sono tenuti a conformarsi. E' corretto che ogni condomino possieda una chiave d'accesso alla autorimessa.....ricordando comunque che il numero massimo delle macchine che possono parcheggiare e' riportato nel certificato di prevenzione incendi (obbligatorio per autorimesse con piu' di 9 autoveicoli). Rammento che da più di due anni le vetture alimentate a gpl possono parcheggiare in autorimesse fino al primo interrato sotto alcune condizioni previste dalle disposizioni antincendio.



Domanda:

Quali debbono essere le misure di un locale caldaia da costruirsi in un cortile condominiale di Roma per ospitare una caldaia atmosferica ad elementi in ghisa componibile da Kcal/h 409000 utile Kcal/h 453000, focolare Bongioanni Duplex, in sostituzione della vecchia caldaia condominiale a carbone ch'era collocata altrove? Trattasi di misure rigide? E a quali distanze bisogna mantenersi dai muri già presenti? Infine, qualora questa nuova costruzione pregiudicasse l'attuale andito di accesso alle cantine restringendolo a 0,61 m., oltre al conseguente danno economico si deve temere anche qualche altro pregiudizio sulla sicurezza di accesso alle cantine? Infiniti ringraziamenti per una sollecita risposta.

G.P.I.


Risponde l’ing. Massimo Elio Mantovani Vice Direttore Regionale VVF per il Lazio:

Se il combustibile usato fosse gasolio il decreto di riferimento è il DM 28 aprile 2005.

Di seguito si riportano i punti di interesse.


Installazione in locali esterni.

locale esterno: locale ubicato su spazio scoperto, anche in adiacenza all'edificio servito, purché strutturalmente separato e privo di pareti comuni;

I locali devono essere ad uso esclusivo e realizzati in materiali incombustibili. Inoltre essi devono soddisfare ai seguenti requisiti :


Disposizione degli apparecchi all'interno dei locali.

1. Le distanze tra un qualsiasi punto esterno degli apparecchi e le pareti verticali e orizzontali del locale, nonchè le distanze fra gli apparecchi installati nello stesso locale, devono permettere l'accessibilità agli organi di regolazione, sicurezza e controllo nonchè la manutenzione ordinaria secondo quanto prescritto dal costruttore dell'apparecchio.


Aperture di aerazione.

1. I locali devono essere dotati di una o più aperture permanenti di aerazione realizzate su pareti esterne di cui al punto 4.1.1; è consentita la protezione delle aperture di aerazione con grigliati metallici, reti e/o alette antipioggia a condizione che non venga ridotta la superficie netta di aerazione. Ai fini della realizzazione delle aperture di aerazione, la copertura è considerata parete esterna qualora confinante con spazio scoperto e di superficie non inferiore al 20%.

2. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, contro l'inquinamento atmosferico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391 (S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 1971), le superfici libere minime, in funzione della portata termica complessiva, non devono essere inferiori a quanto di seguito riportato ("Q" esprime la portata termica, in kW, e "S" la superficie, in cm2):

a) locali fuori terra: S >= Q x 6;

b) locali seminterrati ed interrati, fino a quota -5 m dal piano di riferimento: S >= Q x 9;

c) locali interrati, a quota inferiore a -5 m al di sotto del piano di riferimento: S >= Q x 12 con un minimo di 3.000 cm2.

In ogni caso ciascuna apertura non deve avere superficie netta inferiore a 100 cm2.

Se il combustibile usato fosse metano allora il decreto di riferimento è il DM 12 aprile 1996 del quale si riportano i punti di interesse.


Disposizioni comuni.

Gli apparecchi installati all'aperto devono essere costruiti per tale tipo di installazione.

É ammessa l'installazione in adiacenza alle pareti dell'edificio servito alle seguenti condizioni:

la parete deve possedere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 30 ed essere realizzata con materiale di classe 0 di reazione al fuoco, nonché essere priva di aperture nella zona che si estende, a partire dall'apparecchio, per almeno 0,5 m lateralmente e 1 m superiormente.

Qualora la parete non soddisfi in tutto o in parte tali requisiti: gli apparecchi devono distare non meno di 0,6 m dalle pareti degli edifici, oppure deve essere interposta una struttura di caratteristiche non inferiori a REI 120 di dimensioni superiori di almeno 0,50 m della proiezione retta dell'apparecchio lateralmente ed 1 m superiormente.


INSTALLAZIONE IN LOCALI ESTERNI

I locali devono essere ad uso esclusivo e realizzati in materiali di classe 0 di reazione al fuoco. Inoltre essi devono soddisfare i seguenti requisiti:


Aperture di aerazione.

I locali devono essere dotati di una o più aperture permanenti di aerazione realizzate su pareti esterne di cui al punto 4.1.1,b); è consentita la protezione delle aperture di aerazione con grigliati metallici, reti e/o alette antipioggia a condizione che non venga ridotta la superficie netta di areazione.
Le aperture di aerazione devono essere realizzate e collocate in modo da evitare la formazione di sacche di gas, indipendentemente dalla conformazione della copertura.
Nel caso di coperture piane tali aperture devono essere realizzate nella parte più alta della parete di cui al punto 4.1.1, b).
Ai fini della realizzazione delle aperture di aerazione, la copertura è considerata parete esterna qualora confinante con spazio scoperto e di superficie non inferiore al 50% della superficie in pianta del locale, nel caso dei locali di cui al punto 4.2 e al 20% negli altri casi.
Le superfici libere minime, in funzione della portata termica complessiva non devono essere inferiori a (”Q” esprime la portata termica. in kW ed "S" la superficie, in cm 2): Q³a) locali fuori terra: S x 10;

b ) locali seminterrati ed interrati, fino a quota -5 m dal piano di Q x 15;³riferimento: S

c) locali interrati, a quota compresa tra -5 m e -10 m al di sotto del piano di riferimento, (consentiti solo per i locali Q x³di cui al punto 4.2): S 20 (con un minimo di 5.000 cm2).

Alle serre non si applicano tali valori.

In ogni caso ciascuna apertura non deve avere superficie netta inferiore a 100 cm2.


Disposizione degli apparecchi all’interno dei locali.

Le distanze tra un qualsiasi punto esterno degli apparecchi e le pareti verticali e orizzontali del locale, nonché le distanze fra gli apparecchi installati nello stesso locale devono permettere l’accessibilità agli organi di regolazione, sicurezza e controllo nonché la manutenzione ordinaria.

Per quanto riguarda l’accesso alle cantina, si reputa che la larghezza di 60 cm sia insufficiente per il regolare transito delle persone. Pertanto, la larghezza minima dovrà essere di 0,80 cm in analogia al Dlgs 626/94.