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Locali adibiti a refettorio

Ultimo Aggiornamento: 05/03/2010 14:05
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Post: 305
Città: ROMA
Età: 50
Sesso: Maschile
05/03/2010 14:05

Domanda:

Buongiorno, sono un cittadino di un piccolo Comune lombardo, e approfitterei della sua cortesia per porle una questione sulla quale ho avuto pareri contrastanti. Si tratta di questo.
Il Decreto Ministeriale del 26/08/1992 - Norme di prevenzione incendi per l' edilizia scolastica prevede, nel paragrafo dedicato all' affollamento massimo, per i locali adibiti a refettori, un indice pari a 0.4 persone / metro quadrato
La domanda è questa:
E' possibile derogare a questo affollamento massimo durante l' esercizio e se si per quali motivi e a quali condizioni?
Tanto per fare un esempio può un' Amministrazione mettere 100 bambini in 100 metri quadrati?
E se si esistono dei limiti temporali e normativi a tutto ciò?
Nel ringraziarla anticipatamente le porgo i miei migliori saluti. A. T.


Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

Caro T.
Certamente in fase di progetto delle vie di esodo il progettista ha considerato l'affollamento massimo prevedibile per il refettorio pari a 0,4 persone al metro quadro (cioé una persona ogni 2,5 mq), sicché prevedere di tenere 100 bambini su una superficie di 100 mq (affollamento più del doppio in quanto pari ad 1) mi sembra sconveniente ed imprudente. La regola antincendio prevede la possibilità di ricorrere all'istituto della deroga (che si chiede al Direttore Regionale competente per territorio tramite il Comando dipedente) quando non è possibile garantire una regola tencica prevista dalla norma di riferimento proponendo misure alternative e compensative del rischio accresciuto.
In questo caso come Direttore Regionale del Lazio credo che non concederei tale deroga perché non ravviso l'opportunità e la necessità.
Si costruiscono altre scuole in Italia e facciamo crescere i nostri figli in ambienti "SICURI".
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Post: 305
Città: ROMA
Età: 50
Sesso: Maschile
05/03/2010 14:05

Domanda:

Buongiorno, ho già ricevuto risposta e vi ringrazio molto. Visto la vostra gentilezza vi vorrei solo chiedere una ulteriore precisazione:

qualora la scuola sia gia' costruita secondo le norme e quindi il progetto abbia tenuto conto nel prevedere le vie di fuga di un affollamento massimo di 0.4 persone al metro quadrato, l' Amministrazione e' tenuta a rispettare questo affollamento massimo previsto sempre o può non rispettarlo?
In pratica questo grado di affollamento e' perentorio e in nessun caso, nessun amministratore, può derogare da esso ( riempiendo i locali oltre questo limite) o esiste qualche altra legge o regolamento che puo' permettere di derogare da ciò?

E qualora un cittadino ravvisi la pericolosità di una situazione in cui una scuola, costruita secondo i criteri sopracitati, viene poi utilizzata con affollamenti doppi e più di quelli previsti a chi si può rivolgere per ottenere il rispetto delle condizioni di sicurezza?

Nel ringraziarvi ancora vi porgo i miei migliori saluti. A. T.


Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

Caro T., tecnicamente è possibile ricorrere all'istituto della "deroga" (che rilascia il Direttore Regionale competente per territorio........), ma bisogna dimostrare l'esistenza di motivi tecnici, strutturali, ambientali ed artistici che richiedono il ricorso a tale istituto....., inoltre bisogna fornire adeguate misure compensative al rischio accresciuto, quali un esubero di vie di esodo rispetto alla densità di affollamento presa a riferimento in fase progettuale, l'esistenza di impianti di segnalazione di incendi ed altro.
Come Direttore Regionale del Lazio, credo che difficilmente darei una deroga che prevede una densità di affollamento pari ad 1pers/mq.
E' possibile prudurre un esposto agli Organi competenti in materia di sicurezza, quali le AASSLL, o Vigili del Fuoco qualora si ritiene che una norma finalizzata alla sicurezza ed incolumità del cittadino venga violata. Gli esiti dell'esposto prodotto (ma non i contenuti) devono essere comunicati all'esponente ai sensi della legge sulla trasparenza (legge 241/90).

Con viva cordialità.
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