| | | OFFLINE | Post: 305 | Città: ROMA | Età: 50 | Sesso: Maschile | |
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05/03/2010 14:05 | |
Domanda:
Buongiorno, sono un cittadino di un piccolo Comune lombardo, e approfitterei della sua cortesia per porle una questione sulla quale ho avuto pareri contrastanti. Si tratta di questo.
Il Decreto Ministeriale del 26/08/1992 - Norme di prevenzione incendi per l' edilizia scolastica prevede, nel paragrafo dedicato all' affollamento massimo, per i locali adibiti a refettori, un indice pari a 0.4 persone / metro quadrato
La domanda è questa:
E' possibile derogare a questo affollamento massimo durante l' esercizio e se si per quali motivi e a quali condizioni?
Tanto per fare un esempio può un' Amministrazione mettere 100 bambini in 100 metri quadrati?
E se si esistono dei limiti temporali e normativi a tutto ciò?
Nel ringraziarla anticipatamente le porgo i miei migliori saluti. A. T.
Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:
Caro T.
Certamente in fase di progetto delle vie di esodo il progettista ha considerato l'affollamento massimo prevedibile per il refettorio pari a 0,4 persone al metro quadro (cioé una persona ogni 2,5 mq), sicché prevedere di tenere 100 bambini su una superficie di 100 mq (affollamento più del doppio in quanto pari ad 1) mi sembra sconveniente ed imprudente. La regola antincendio prevede la possibilità di ricorrere all'istituto della deroga (che si chiede al Direttore Regionale competente per territorio tramite il Comando dipedente) quando non è possibile garantire una regola tencica prevista dalla norma di riferimento proponendo misure alternative e compensative del rischio accresciuto.
In questo caso come Direttore Regionale del Lazio credo che non concederei tale deroga perché non ravviso l'opportunità e la necessità.
Si costruiscono altre scuole in Italia e facciamo crescere i nostri figli in ambienti "SICURI".
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