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Quesiti relativi ai Box, Autosili, Autorimesse (parcamento autovetture e/o motorini)

Ultimo Aggiornamento: 05/03/2010 14:03
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Città: ROMA
Età: 50
Sesso: Maschile
03/03/2010 21:31

Gentile Dott. Ing. Luigi Abate, le scrivo per avere chiarimenti riguardo le normative selle misure antincendio in condominio.

Abito in una palazzina composta da otto appartamenti su due piani e relativa manzarda ma la totale metratura non supera i 24 metri di altezza.La stessa è stata costruita nel 2006. Quattro di essi hanno l'entrata indipendente e quattro in comune con vano scala interno. Tutti gli appartamenti sono comprensivi di garage a piano terra. I quattro con ingresso in comune hanno l'accesso ai garege dal vano scala con relativa porta tagliafuoco la quale nella parte inferiore (tra base della porta e pavimento) ha una fessura di circa tre cm, (così montata dal costruttore).Quindi in caso d'incendio passerebbe sia calore che fumo.Inoltre il nostro condominio non è attualmente munito di alcun estintore e di nessun punto di ariazione a fusione . Quindi Le chiedo" siamo comunque obbligati a posizionare gli estintori e quanti? Possibile sapere la normativa? Le porte tagliafuoco devono avere una fessura nella parte finferiore o devoro presentare fessure? o meglio devovo avere una chiusura stagno? "I quattro garage con ingresso indipendente hanno l'entrata solo dall'esterno ma facenti parte del condominio.


Risponde l'Ing. Luigi Abate, Direttore Regionale VVF Lazio:

La norma antincendio che si applica per le autorimesse (indipendentemente dal numero di posti auto ) e' il D.M. 1-2-1986.
Nel suo caso (ritengo che si tratti di una autorimessa con meno di 9 autoveicoli in edificio con altezza antincendio inferiore a 24 metri):
- la porta che separa l'autorimessa dal vano scala deve essere semplicemente del tipo "metallico"... qualche fessura puo' essere tollerata perche la porta non deve possedere caratteristiche REI.
- Il numero degli estintori deve essere il seguente: uno ogni cinque autoveicoli per i primi venti autoveicoli; per i rimanenti, fino a duecento autoveicoli, uno ogni dieci autoveicoli; oltre duecento, uno ogni venti autoveicoli.
Gli estintori devono essere disposti presso gli ingressi o comunque in posizione ben visibile e di facile accesso. Tali estintori portatili devono essere di "tipo approvato" per fuochi delle classi "A", "B" e "C" con capacità estinguente non inferiore a "21 A" e "89 B".
Riporto per completezza i riferimenti normativi che possono interessarLa:

2. AUTORIMESSE AVENTI CAPACITÀ DI PARCAMENTO NON SUPERIORE A NOVE AUTOVEICOLI.

2.1. Autorimesse del tipo misto con numero di veicoli non superiore a nove:

le strutture portanti orizzontali e verticali devono essere almeno del tipo R 60 e, se di separazione, almeno REI 60;
le eventuali comunicazioni ammissibili con i locali a diversa destinazione, facenti parte dell'edificio nel quale sono inserite, devono essere protette con porte metalliche piene a chiusura automatica; sono comunque vietate le comunicazioni con i locali adibiti a deposito o uso di sostanze esplosive e/o infiammabili;
la superficie di aerazione naturale complessiva deve essere non inferiore a 1/30 della superficie in pianta del locale;

l'altezza del locale deve essere non inferiore a 2 metri;
l'eventuale suddivisione interna in box deve essere realizzata con strutture almeno del tipo REI 30;
ogni box deve avere aerazione con aperture permanenti in alto e in basso di superficie non inferiore a 1/100 di quella in pianta; l'aerazione può avvenire anche tramite aperture sulla corsia di manovra, eventualmente realizzate nel serramento di chiusura del box.

2.2. Autorimesse del tipo isolato con numero di autoveicoli non superiore a nove:

le strutture verticali e orizzontali devono essere realizzate con materiali non combustibili;
la superficie di aerazione naturale deve essere non inferiore a 1/30 della superficie in pianta;
l'eventuale suddivisione interna in box deve essere realizzata con strutture realizzate con materiali non combustibili;
ogni box deve avere aerazione con aperture permanenti in alto e in basso di superficie non inferiore a 1/100 di quella in pianta; l'aerazione può avvenire anche con aperture sulla corsia di manovra.

L'altezza del locale non deve essere inferiore a 2 m.

2.3. Autorimesse miste o isolate a box affacciantesi su spazio a cielo libero anche con numero di box superiore a nove.

Tali autorimesse devono essere realizzate come da punto 2.1 se miste e 2.2 se isolate.

2.4. Nelle autorimesse a box, purché di volume netto per ogni box non inferiore a 40 m³, é consentito l'utilizzo di dispositivi di sollevamento per il ricovero di non più di due autoveicoli.

Cordiali saluti
Ing. Luigi Abate
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