Quesiti relativi ai Box, Autosili, Autorimesse (parcamento autovetture e/o motorini)

Ultimo Aggiornamento: 05/03/2010 14:03
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03/03/2010 21:13

Quesito:

Approfitto di questo utile sito per chiedere come calcolare la superficie di aerazione di un'autorimessa interrata su due livelli ventilata naturalmente tramite canalizzazione tipo shunt.
In particolare, la superficie di aerazione valida per il calcolo ai fini della normativa antincendio è la sezione del canale o l'apertura verticale sullo shunt in corrispondenza del piano?
E quindi, nel caso in cui debba aumentare l'aerazione al piano, aumento la sezione del camino tipo shunt o basta aumentare l'apertura sul canale?


Risponde l'ing. Sebastiano Giuliano, Dirigente area prevenzione incendi della Direzione regionale VVF Lazio:

Il punto 3.9.1. del D.M.1-2-86 richiede l'indipendenza del sistema di ventilazione per ognuno dei due livelli in cui è suddivisa l'autorimessa in esame.Nel caso in cui siano utilizzati "shunt"la superficie di aerazione netta richiesta è quella di norma.Dovendo pertanto aumentare la superficie di aerazione di piano, dovrà essere aumentata la sezione netta del camino.(meta' sezione per il primo interrato e la restante per il secondo piano).
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03/03/2010 21:13

Quesito:

Volevo chiedere se un piano piloti di un edificio in cui vengono parcheggiate più di 9 auto è da considerarsi un autorimessa per cui si deve richiedere il CPI.

Grazie in anticipo


Risponde l'Ing. Luigi Liolli (funzionario del Comando Vigili del Fuoco di Roma):

Caro amico, la normativa, almeno in questo caso, è molto chiara.

Le attività inserite al n° 92 dell'elenco allegato al DM 16.2.1982 sono soggette agli obblighi di cui agli artt. 2 e 3 del DPR 12.1.1998 n° 37(parere di conformità, richiesta certificato di prevenzione incendi).

Si riporta la classificazione del DM 16.2.1982:

… “92) Autorimesse private con più di 9 a autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili”… .

Le norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse, come è noto, sono pubblicate con DM 1.2.1986. Tali norme forniscono anche la definizione di autorimessa:

0 Definizione … “ Autorimessa :area coperta destinata esclusivamente al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli con i servizi annessi. Non sono considerate autorimesse le tettoie aperte su almeno due lati”. …

Molto spesso tale ultima definizione genera fraintendimenti. Infatti un piano piloty, pur presentando aperture su tutti i lati, non può essere considerato alla stessa stregua di una tettoia.

Piuttosto, qualora il piano piloty di un edificio venga destinato al ricovero di autoveicoli, può farsi ricorso alla definizione di “autorimessa aperta”, indicata al punto 1.1.2. lett. A) del citato DM 1.2.1986:

… autorimesse munite di aperture perimetrali su spazio a cielo libero che realizzano una percentuale di aerazione permanente non inferiore al 60% della superficie delle pareti stesse e comunque superiore al 15% della superficie in pianta…

Pertanto, se in tale piano viene previsto il parcamento di oltre 9 veicoli, devono essere attivate le procedure finalizzate al rilascio del certificato di prevenzione incendi. Ovviamente le norme applicabili sono quelle del più volte citato DM 1.2.1986. Anche per quanto riguarda la comunicazione con il soprastante edifico e/o le caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture e delle compartimentazioni.
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03/03/2010 21:14

Egregio direttore

le chiedo di confermare se, anche nel caso di un'autorimessa condominiale con più di 9 autovetture, per quel che riguarda la prescizione della superficie di aerazione naturale ad 1/25 della superficie del pavimento, è corretto includere nel calcolo quella degli ingressi nonostante siano chiusi da serranda a pannello continuo.

Ringrazio e saluto cordialmente


Risponde l'Ing. Luigi Abate, Diretore Regionale VVF Lazio:

IL MINISTERO, CON UNA RECENTE CIRCOLARE, HA ESCLUSO LA POSSBILITA' DI INSERIRE LA SUPERFICIE DEI PORTONI, SE CIECHI, (CHIUSI) NEL CALCOLO DELL'AERAZIONE NATURALE.
PARERE, DA ME NON CONDIVISO, AL QUALE CI SI DEVE ATTENERE AL MOMENTO A MENO DI UN RIPENSAMENTO MINISTERIALE

ING. LUIGI ABATE
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03/03/2010 21:14

Buongiorno, volevo sottoporre i seguenti quesiti:

1. Nel calcolo dei posti auto di un’autorimessa interrata suddivisa in box, in un box superiore a 40 mc con dispositivo di sollevamento per il ricovero di due autoveicoli, ai fini della prevenzione incendi, devo considerare un posto auto o due posti auto?

2. All’interno di un box superiore a 40 mc si posssono inserire due dispositivi di sollevamento per un totale di 4 macchine?

3. Se ho uno sviluppo di un box dove possono entrare due auto parcheggiate in piano, ai fini della prevenzione incendi, devo considerare un posto auto o due posti auto?

Grazie


Risponde l’ing. Sebastiano Di Maria, funzionario del Comando VV.F. Latina:

In riferimento ai quesiti posti, si forniscono le seguenti risposte:
1. nella determinazione della capacità di parcamento dell’autorimessa per i box provvisti di dispositivi di sollevamento per il ricovero di 2 autoveicoli vanno considerati 2 posti auto;
2. il punto 3.3 DM 01.02.86 prevede espressamente che per i box non inferiori a 40 mc è consentito l’utilizzo di dispositivi di sollevamento per il ricovero di non più di due autoveicoli;
3. nella determinazione della capacità di parcamento dell’autorimessa per i box che consentono il ricovero di 2 autoveicoli vanno considerati 2 posti auto.
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03/03/2010 21:14

Abito in un multicondominio di cinque palazzi fabbricati alla fine degli anni 50. Sotto questi palazzi c'è un' autorimessa a box per 208 autoveicoli seminterrata ad un piano. Dopo ingenti spese conseguite a varie avventure tecniche per adeguarci alle disposizioni del
D.L. 1 febbraio 1986, abbiamo ottenuto recentemente il relativo C.P.I ma, dulcis in fundo, dopo che i VVF. ci hanno imposto di chiudere totalmente la base di due cavedi (h. 25 m.- sez. 4X3 m.) che sfociano rispettivamente su due corsie di transito dell' autorimessa in questione. Purtroppo non ci è stato concesso di tenere in vita nemmeno le scale retrattili a passo d' uomo che avevamo installato sulla base di ciascun cavedio per consentirci di accedervi periodicamente al fine di ottemperare alle disposizione igienico sanitarie del nostro Comune. Per sopperire a questa défaillance è ora necessario passare attraverso le finestre dei bagni dei condomini del primo piano i quali, ovviamente, rifiutano questo tipo di servitù. Poichè il valore minimo di riferimento dell' isolamento delle autorimesse da altri edifici adiacenti, di diversa destinazione d' uso è min.REI 120, il problema appare di difficile soluzione in quanto, insistendo sull' impiego delle scale retrattili antincendio, non è possibile reperire sul mercato scale omologate superiori a REI 60. Dicono i costruttori per ragioni di tenuta statica . Pertanto chiedo umilmente: è possibile avvalersi della deroga contestualmente alle indicazioni e chiarimenti di cui al D.M. 20 novembre 1981, circolare del M.I. 16 gennaio 1982, n.2 dove è stato ribadito il concetto di sicurezza equivalente pur riconoscendo che nel caso specifico eqivalente proprio non è? Esistono eventualmente soluzioni in alternativa a quella da me ipotizzata? In qualità di condomino che cerca di apportare un contributo alla soluzione del caso vi sarei grato dei vs. preziosi suggerimenti. Con simpatia per la vs. utile rubrica, unisco cordiali saluti. F.J


Risponde l'Ing. Luigi Abate, Direttore Regionale VVF Lazio:

PREMETTO CHE L'ISOLAMENTO REI120 PER LE AUTORIMESSE E' RICHIESTO DALLA NORMA NEI CONFRONTI DEGLI EDIFICI ADIACENTI ( Isolamento.

Ai fini dell'isolamento le autorimesse devono essere separate da edifici adiacenti con strutture di tipo non inferiore a REI 120. É consentito che tali strutture siano di tipo non inferiore a REI 90 se l'autorimessa é protetta da impianto fisso di spegnimento automatico.)
E NON SOVRASTANTI LE STESSE (FACENTE PARTI DELLO STESSO COMPLESSO EDILIZIO... COME MI SEMBRA IN QUESTO CASO ...I locali destinati ad autorimessa devono essere realizzati con strutture non separanti non combustibili di tipo R 90.
Le strutture di separazione con altre parti dello stesso edificio devono essere di tipo non inferiore a REI 90 e per gli autosili non inferiore a REI 180.).
NE CONSEGUE CHE PER MOTIVI TECNICI-FUNZIONALI SI PUO' RICHIEDERE UNA DEROGA PER L'IMPIEGO DI UNA SCALA RETRATTILE CON RELATIVA BOTOLA REI 60.
IN ALTERNATIVA SI PUO' INSTALLARE UN PORTELLONE REI 90, APRIBILE ALL'OCCORRENZA VERSO L'ESTERNO, CON DISPOSITIVO DI DISCESA DI UNA SCALA ORDINARIA POSTA , NELLE CONDIZIONI DI NON UTILIZZO)SULL'INTRADOSSO DEL SOLAIO DI COPERTURA DELL'AUTORIMESSA (SE L'INGOMBRO ASSICURA UNA ALTEZZA NETTA (CAVEDIO 4X3)) OPPURE POSTA SULL'ESTRADOSSO DEL SOLAIO.
SI PUO' ANCHE PENSARE DI REALIZZARE UN MANUFATTO DI IDONEE DIMENSIONI SOVRASTANTE LA BOTOLA ( NON REI) DI RESISTENZA AL FUOCO R/REI 90 CON RELATIVA PORTA CHE IMMETTE SULLA CHIOSTRINA DI ANALOGA CARATTERISTICA DI RESISTENZA.
CON VIVA CORDIALITA'
ING. LUIGI ABATE
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03/03/2010 21:15

Spettabile Direzione Regionale,
dobbiamo realizzare un parcheggio completamente scoperto, avente capacità superiore a nove autoveicoli sopra una terrazza.
I locali al di sotto della terrazza saranno destinati ad esercizi commerciali superiori ai 400 mq (punto 87 del D.M. 16 febbraio 1982).
Il D.M. 1 febbraio 1986 per definizione considera autorimessa "area coperta destinata esclusivamente al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli con i servizi annessi. Non sono considerate autorimesse le tettoie aperte almeno su due lati".
I quesiti sono:
Come va trattato il parcheggio, essendo a cielo aperto, ai fini della prevenzione incendi?
Il solaio di separazione tra il parcheggio a cielo aperto e gli esercizi commerciali sottostanti deve essere resistente al fuoco?
Se il solaio deve essere resistente al fuoco, che REI deve avere?
Se il solaio deve essere resistente al fuoco, la protezione REI è sufficiente che sia realizzata all'estradosso del solaio per proteggere gli esercizi commerciali da un incendio nel parcheggio, o anche all'intradosso del solaio per proteggere il parcheggio da un incendio negli esercizi commerciali?

N.B. : L'esercizio commerciale in questione è un supermercato, tutte le strutture verranno realizzate comunque ed in ogni caso REI 120.


Risponde l'Ing. Luigi Abate, Direttore Regionale VVF Lazio:

IL DM. DELL'86 DEDICA UN CAPITOLO ALLE AUTORIMESE ALL'APERTO O SU TERRAZZI A CUI QUESTE DEVONO FAR RIFERIMENTO.

7. AUTORIMESSE SULLE TERRAZZE E ALL'APERTO SU SUOLI PRIVATI.

7.1.

Devono essere isolate mediante interposizione di spazi scoperti di larghezza non inferiore a 1,5 m lungo i lati ove affacciano le aperture dei fabbricati perimetrali.

7.2. Pavimenti.

7.2.0. Pendenza. Per le autorimesse ubicate sulle terrazze i pavimenti devono avere le caratteristiche di cui al punto 3.8.0.
7.2.1. Pavimentazione. Per le autorimesse ubicate sulle terrazze la pavimentazione deve essere realizzata con materiali antisdrucciolevoli e impermeabili.

7.3. Misure per lo sfollamento in caso di emergenza.

Le autorimesse ubicate sulle terrazze devono essere provviste di scale raggiungibili con percorsi inferiori a 80 m, atte ad assicurare il deflusso delle persone verso luoghi sicuri in caso di incendio o di pericolo di altra natura.

7.4. Impianti idrici antincendio.

Per le autorimesse sulle terrazze deve essere installato come minimo un idrante ogni cento autoveicoli o frazione.


QUESTE TIPOLOGIE DI RIMESSE NON SONO SOGGETTE AD ESSERE ESERCITE CON PROPRIO CPI.


LA PROTEZIONE REI 120 DEL SOLAIO CHE SEPARA LA RIMESSA DAL SOTTOSTANTE PIANO COMMERCIALE E' PIU' CHE SUFFICIENTE SE NON ADDIRITTURA ESAGERATA.( VERIFICARE LA CLASSE PRESTAZIONALE DELL'ATTIVITA')
QUALORA LE ATTIVITA' COMMERCIALI SINGOLARMENTE O NEL LORO INSIEME COSTITUISCONO ATTIVITA' RIENTRANTI AL PUNTO 87 DEL DM. DELL'82 LA/E COMUNICAZIONE/I CON LA SOVRASTANTE RIMESSA DEVE/ONO AVVENIRE TRAMITE FILTRO (VEDASI DM 30-11-83 TERMINI E DEFINIZIONI).

CORDIALI SALUTI ED AUGURI
ING. LUIGI ABATE
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03/03/2010 21:15

Gentile Dott. Ing. Luigi Abate, le scrivo per avere chiarimenti riguardo le normative sulle misure antincendio in condominio.
Sono amministratore del condominio dove abito, premesso che avendo in
comproprietà pari a 1/60 dei sottopiani adibiti ad autorimesse,
per un numero di 45 posti auto, ed essendo tali sottopiani non a norma per quanto riguarda la prevenzione antincendio, chiedo se posso, in qualità di amministratore,e quindi se responsabile, chiudere l'accesso ai sottopiani in attesa che vengano messi a norma, pur essendo di proprietà esclusiva dei condomini.

Certo di una cortese risposta porgo Cordiali Saluti.


Risponde l'Ing. Luigi Abate, Direttore Regionale VVF Lazio:

L'AUTORIMESSA DEL SUO CONDOMINIO DEVE ESSERE ESERCITA CON PROPRIO CPI.
RITENGO CHE LEI DEBBA DIFFIDARE I CONDOMINI A RICONDURRE L'ATTIVITA' DI CHE TRATTASI ALL'OSSERVANZA DELLA NORMA. NELLE MORE DEL TITOLO AUTORIZZATIVO LA RESPONSABILITA' DELL'ESERCIZIO RICADE SUL RESPONSABILE DEL CONDOMINIO ( CIOE' SU DI LEI).
RITENGO CHE LEI ABBIA TUTTO IL DIRITTO , DOPO LA DIFFIDA, E TRASCORSO UN TEMPO "TECNICO" AD INIBIRE L'UTILIZZO DELL'AUTORIMESSA DA PARTE DEI SIGNORI CONDOMINI
CORDIALI SALUTI ING. LUIGI ABATE
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03/03/2010 21:16

Buongiorno,
3 quesiti sugli autosilo
1 autosilo < 9 posti auto
Il D.M. 1.02.1986 non presccrive nulla per autosili con capienza inferiore a 9 posti auto, ma parla genericamente di autorimesse.
La domanda è: che misure tecniche devo adottare nella progettazione?

2 superficie di calcolo
molti produttori di parcheggi meccanizzati realizzano autosilo senza solette (solo travi e piattaforme scorrevoli). Nel calcolo della superficie per il camino (2% delle superficie in pianta) devo considerare le aree di sosta ancorchè senza soletta?

3 attestazione camino
esiste qualche deroga per l'attestazione in copertura del camino e dell'impianto di estrazione meccanizzata

grazie di cuore


1. Il DM 1/2/86 regolamenta solamente gli autosilo nel caso di un numero di posti auto superiori o 9; nel caso di un numeroi di autovetture inferiore può farsi riferimento volontariamente al DM citato e comunque approfondimenti in termini di sicurezza antincendi possono essere effettuati seguendo le indicazioni di cui al DM 10 marzo 1998.

2. La superficie di aerazione, nelk caso di autosilo interrati deve essere realizzata tramite camini sfocianti sopra la sommità di qualsiasi edificio compreso nel raggio di 10 mt ed aventi superficie in pianta almeno pari al 2% della superficie in pianta di ciascun piano indipendentemente dalla modalità di realizzazione dello stesso. (si fa presente che nel caso degli autosilo, per la presenza del montavetture, non c'è mai la compartimentazione orizzontale)

3.non esistono deroghe all'attestazione in copertura del camino e dell'impianto di estrazione in quanto non esistono motivi ostativi alla realizzazione degli stessi inconformità alla regola tecnica.


ALESSANDRO GABRIELLI

Dirigente ufficio prevenzione della Direzione regionale vigili del Fuoco del Lazio



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03/03/2010 21:16

Il condominio in cui abito dispone al piano interrato di 12 Box privati, chiusi da portoni basculanti.

DOMANDA:
-all'interno del proprio box ciascun condomino può posizionare ed utilizzare un frigorifero,?
-esiste una qualsiasi documentazione che regolamenti il tipo di utilizzo di elettrodomestici elettrici in un box privato interrato?


Risponde l'Ing. Luigi Abate, Direttore Regionale VVF Lazio:

DI NORMA NEI BOX VENGONO PARCHEGGIATE LE AUTOVETTURE.
IL DECRETO SULLE AUTORIMESSE NON PREVEDE TALE POSSIBILITA'
CON CORDIALITA' ING. LUIGI ABATE
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03/03/2010 21:17

Sono l’amministratore di una srl che gestisce a roma EUR un locale di 1.500 mq nel quale sono presenti l’attività di autorimessa, lavaggio ed officina meccanica auto e moto oltre a dei locali adibiti ad ufficio.

Il locale di tipologia catastale D/8 ha una altezza minima di 3,10 mt. ed è solo parzialmente interrato (al 50%) rispetto al piano stradale, l’ingresso principale è tramite una rampa coperta di pendenza dolce, larga 6 mt, lunga 9 mt ed alta 6 mt. utilizzata per l’entrata e l’uscita dei veicoli e dei pedoni.

L’interno, di forma rettangolare (vedi schema allegato), finestrato su tre lati, presenta poche colonne che possono creare intralcio ed è perfettamente pavimentato con mattonelle in gres. In fondo al lato sinistro vi è una uscita di emergenza sia pedonale che carrabile mentre sul lato destro vi è una uscita di emergenza solo pedonale; in caso di emergenza l’accesso delle autobotti ed altri mezzi di soccorso è possibile tranquillamente sia dalle uscite di emergenza che dall’ingresso principale.

Il locale è perfettamente a norma sia dal punto di vista elettrico, idraulico, aerazione (normale e forzata) sia dal punto di vista manutenzione, 626, ecc., inoltre ho inserito sia un impianto di videosorveglianza che un allarme antincendio con rilevatori di fumo, fiamma e gas. Sono in possesso di CPI per autorimessa, lavaggio ed officina per un totale di parcamento pari 110 veicoli.

Ho necessità di esercitare anche l’attività di vendita di auto e moto (quello che si definisce autosalone), i veicoli sono già presenti nella struttura e la vendita verrebbe fatta negli uffici esistenti (che poi sono gli stessi utilizzati per accogliere i clienti delle altre attività ).

Tutte le attività sono esercitate dalla mia azienda (non ci sono attività di terzi), la vendita è una attività accessoria della principale (autorimessa e officina) sia come volumi .

Qualcuno mi ha detto che essendo attività diverse l’ufficio vendita va compartimentato dal resto del locale con una serie di lavori che nel caso del mio locale credo che vadano a peggiorare la sicurezza anziché aumentarla visto che l’area vendita affaccia già sull’ampia area di accesso al locale.

Nelle moderne attività alcune tipologie di servizi omogenei (nel mio caso tutto inerente ad auto e moto) sono sempre di più concentrate in un unico punto per meglio servire la clientela e fargli risparmiare tempi e costi. Purtroppo nelle grandi città come Roma spesso siamo fortemente penalizzati rispetto ad altre realtà che possono disporre di aree da utilizzare come vogliono.

Per presentare comunicazione di esercizio di commercio al dettaglio volevo sapere:


a) basta il CPI in mio possesso?

Se la risposta è no:

b) deve essere solo riaggiornato inserendo l’attività di vendita, oppure è possibile ottenere una deroga viste le caratteristiche del locale e che comunque l’attività di vendita non introduce variazioni significative nell’afflusso di persone e il numero delle vetture/moto si inserisce nel numero già autorizzato nel CPI in mio possesso, oppure va rifatto con il progetto dei lavori, ecc. ecc.


Risponde l’Ing. Antonio Albanese, Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rieti:

L’attuale C.P.I. immagino sia stato rilasciato per le attività di cui ai punti 92 (autorimessa) e 72 (officina) dell’elenco allegato al D.M. 16.02.82 (Attività soggette alle visite di prevenzione incendi).

L’attività di vendita rientra al punto 87 del suddetto elenco ed è nuova rispetto a quelle attuali. Pertanto, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 12.01.98, n. 37 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi), occorre avviare nuovamente le procedure previste dagli articoli 2 (parere di conformità sul progetto) e 3 (sopralluogo per il rilascio del C.P.I.) dello stesso D.P.R.

In considerazione del numero di autoveicoli presenti (superiore a 30), le norme di sicurezza antincendio da applicare sono quelle di cui al D.M. 01.02.86, come previsto all’art. 9 di tale decreto.

Consiglio, comunque, di recarsi presso il Polo di Prevenzione Incendi dell’EUR, dove sono presenti Funzionari Tecnici a disposizione per ogni eventuale chiarimento tecnico.
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03/03/2010 21:17

Il D.M. 01/02/1986 per i box nelle autorimesse fino a 9 auto prescrive aperture permanenti di superficie 1/100 di quella in pianta. Io intendo come permanente = senza serramento.

Nel caso tali aperture siano realizzate con fessure sulla porta basculante del box l’aerazione avviene dalla corsia di manovra, la quale potrà disporre di aperture di aerazione anche esclusivamente con serramento, non essendo richiesta una superficie di aerazione naturale senza serramento, come invece è richiesto al punto 3.9.1 per le autorimesse > 9 autoveicoli. In definitiva, nelle autorimesse fino a 9 auto anche se contiene box non è prescritta l’aerazione senza serramento.

E’ corretta la mia interpretazione?

Ringrazio per la cortese collaborazione e porgo i migliori saluti.


Risponde l'Ing. Luigi Abate, Direttore Regionale VVF Lazio:

La sua interpetrazione e' esatta.

Saluti ing. Luigi Abate
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03/03/2010 21:17

Salve,

per ottenere il CPI per l'autorimessa condominiale, il tecnico ha
elaborato un progetto che di fatto ha eliminato il mio posto auto
posizionato davanti al mio box.

La categoria catastale delle aree è tutta C6 cioè box e posto auto, quindi non capisco.

Non è possibile una soluzione alternativa?


Risponde l'Ing. Luigi Abate, Direttore Regionale VVF Lazio:

Se l'area antistante il suo box costituisce porzione della corsia di manovra ha fatto bene il tecnico ad eliminare lo stallo.

Cordiali saluti
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03/03/2010 21:18

Mi scuso se la importuno. Il condominio in cui vivo desidera
trasmormare un garage autorizzato con licenza dal 1975 e riinovi fino
alla scadenza nel 2009 a box. E' mio desiderio cooscere la larghezza
dei corridoi di accesso ai boxes. Il locale ha una superficie di 900
mq., il punto più distante dall'uscita di sicurezza è di circa 35
metri. La rampa di accesso al locale attuale è di 3.50m. che è
naturalmente impossibile allargare.


Risponde l'Ing. Luigi Abate, Direttore Regionale VVF Lazio:

LA NORMA SULLE AUTORIMESSE PREVEDE QUANTO DI SEGUITO IN RELAZIONE ALLE SUE DOMANDE:

3.6.3 Le corsie di manovra devono consentire il facile movimento degli autoveicoli e devono avere

ampiezza non inferiore a 4,5 m e a 5 m nei tratti antistanti i box, o posti auto, ortogonali alla corsia.

Nel caso in cui le corsie di manovra risultino di larghezza inferiore al minimo prescritto, è ammesso che le corsie stesse, per tratti limitati, abbiano larghezza non inferiore a 3,00 m a condizione che sia installata apposita segnaletica che evidenzi i restringimenti di corsia, integrata, in corrispondenza dei cambi di direzione delle corsie stesse, da idonei sistemi ottici (p.e. specchi parabolici).


3.7.2 Rampe

Ogni compartimento deve essere servito da almeno una coppia di rampe a senso unico di marcia di ampiezza ciascuna non inferiore a 3 m o da una rampa a doppio senso di marcia di ampiezza noninferiore a 4,5 m.

Per le autorimesse sino a quindici autovetture è consentita una sola rampa di ampiezza non inferiore a 3m.

Per autorimesse oltre 15 e fino a 40 autovetture è consentita una sola rampa di ampiezza non inferiore a 3,00 m a condizione che venga installato un impianto semaforico idoneo a regolare il transito sulla rampa medesima a senso unico alternato.

CORDIALI SALUTI
LUIGI ABATE
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Post: 305
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03/03/2010 21:18

Buongiorno,trattasi di pratica prevenzione incendi relativa ad una palazzina con 10 unita’ abitative ,dove al piano seminterrato sono situati 12 box per ricovero auto;in questo seminterrato sono stati posizionati(erroneamente?) 2 idranti ora causa di discussione,ma se non servono perche’ ora occorre renderli a norma??grazie,saluti


Risponde l'Ing. Luigi Abate, Direttore Regionale VVF Lazio:

IL CONDOMINIO NON E' TENUTO A METTERE A NORMA GLI IDRANTI GIA' ESISTENTI PERCHE' LA NORMA DI RIFERIMENTO NON NE FA ESPRESSO OBBLIGO.
6.1. Impianti idrici antincendio.

6.1.0 Caratteristiche.
Nelle autorimesse fuori terra ed al primo interrato di capacità superiore a cinquanta autoveicoli deve essere installato come minimo un idrante ogni cinquanta autoveicoli o frazione.
In quelle oltre il primo interrato di capacità superiore a trenta autoveicoli deve essere installato come minimo un idrante ogni trenta autoveicoli o frazione.
Le installazioni dovranno essere eseguite con le modalità appresso indicate.
Gli impianti idrici antincendio devono essere costituiti da una rete di tubazioni preferibilmente ad anello, con montanti disposti nelle gabbie delle scale o delle rampe; da ciascun montante, in corrispondenza di ogni piano dell'autorimessa, deve essere derivata con tubazione di diametro interno non inferiore a DN 40 un idrante UNI 45 presso ogni uscita.

Le autorimesse oltre il secondo interrato e quelle oltre il quarto fuori terra se chiuse, e oltre il quinto piano fuori terra, se aperte, e gli autosilo, devono essere sempre protette da un impianto fisso di spegnimento automatico.
CORDIALI SALUTI
ING. LUIGI ABATE
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03/03/2010 21:18

sono proprietario di un’autorimessa interrata di circa 1300 mq (pubblica senza sorvegliante) con un’unica rampa di accesso larga 3,6 m. Sopra all’autorimessa insiste un edificio residenziale con al pian terreno un locale commerciale di circa 800 mq. Sto ipotizzando di frazionare l’autorimessa in due unità immobiliari: un locale destinato sempre ad autorimessa pubblica per circa 750 mq e un altro locale per circa 550 mq da destinarsi ad attività di deposito/magazzino di materiali.

Premesso che con qualche modifica entrambi i locali potrebbero avere un accesso a “cielo libero”, le chiedo:

· Quali sono le attività di deposito/magazzino che richiedono un CPI?

· La normativa antincendio vincola in qualche modo il suddetto frazionamento?

· Quali sono (se ce ne sono) i principali vincoli a tale trasformazione?

· Quali sono i principali riferimenti normativi sul tema?


Risponde l’ing. Mantovani Massimo – Dirigente di supporto della Direzione regionale VVF Lazio:

Si premette che l’elenco delle attività soggette all’obbligo del CPI è reperibile nell’allegato al DM 16/02/1982 e nell’allegato VI al DM 4 maggio 1998.

1. L’attività di deposito/magazzino che richiede il rilascio del CPI è quella che supera i 1000 mq di superficie in pianta;

2. La normativa antincendio NON vieta o vincola i frazionamenti di attività soggette. Nel caso in cui tale frazionamento produca una attività rientrante nell’elenco di cui sopra, deve essere richiesto parere di competenza al Comando provinciale VVF. Nel caso il frazionamento non produca attività soggette deve essere comunque comunicata la cessazione dell’attività precedentemente soggetta al Comando provinciale VVF di competenza;

3. I “vincoli” per il frazionamento proposto sono quelli dell’obbligo di esame progetto per la sola autorimessa in quanto nuova attività di cui al p.to 92 del DM 16/02/82;

4. Il riferimento normativo per le autorimesse è il DM 1/2/86.
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Post: 305
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03/03/2010 21:19

Egregio dottore,
sono il propietario di un box auto di circa 60mq dove parcheggio la mia autovettura.
Volevo sapere se è possibile tenere in questo box, dotato di impianto elettrico a norma, un frigorifero di quelli a pozzetto (con certificazione IMQ)


Risponde l'Ing. Luigi Abate, Direttore Regionale VVF Lazio:

LE DIMENSIONI DEL SUO BOX (MAGGIORI DI 40MQ.) MI FANNO PENSARE CHE L'AUTORIMESSA NON SIA SOGGETTA AL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI ( PREVISTO PER LA RIMESSA DI PIU' DI 9 AUTOVETTURE O PER PIU' DI 180 MQ DI SUPERFICIE DELL'AUTORIMESSA) , OPPURE CHE IL SUO BOX SIA STATO AUTORIZZATO IN DEROGA IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DELL'INTERA AUTORIMESSA.
NEL PRIMO CASO RITENGO CHE LEI POSSA TENERE IL FRIGORIFERO A POZZETTO; NEL SECONDO CASO E' OPPORTUNO CHE LEI CHIEDA AL COMANDO PROVINCIALE COMPETENTE PER TERRITORIO IL PERMESSO , PROPONENDO MISURE DI TUTELA ANTINCENDIO AGGIUNTIVE ( QUALI LA PRESENZA DI UN PROPRIO ESTINTORE ALL'INTERNO DEL BOX, UNA LIMITAZIONE DEL CARICO DI INCENDIO ALL'INTERNO DEL BOX , COMPENSATIVA DEL FRIGORIFERO A POZZETTO, OD ALTRA SOLUZIONE ALTERNATIVA).
CORDIALI SALUTI
ING. LUIGI ABATE
OFFLINE
Post: 305
Città: ROMA
Età: 50
Sesso: Maschile
03/03/2010 21:19

Salve. Avrei una domanda per un chiarimento sul calcolo dell'aerazione
naturale nel caso di autorimessa a box.

Il mio quesito è il seguente.
Sto progettando un'autorimessa su più livelli, unico compartimento
rientrando nei limiti della tabella del DM, dotata di impianto sprinkler.
E' autorimessa a box, su tre piani, ciascuno di 20 box auto.
La superficie di ogni piano è di 625 mq; pertanto l'aerazione dev'essere
625/25=25 mq. Giusto?

Nel caso dei box, la normativa prevede che l'aerazione debba essere
realizzata per ciascun box per 1/100 della sua superficie in pianta,
oppure con pari superficie con aperture sulle saracinesche sulle corsie
di manovra.

Pertanto mi chiedo:
se realizzo l'aerazione per ogni box (1/100), sono autorizzato a
realizzare l'aerazione di 1/25 solo per le aree comuni (escludendo
quindi i box, già areati indipendentemente)?
Di contro: se realizzo l'aerazione di ogni box sulle corsie, devo
realizzare un'aerazione di 1/25 per tutta la superficie del piano (=25 mq)?
E posso applicare un sistema misto? Cioè, parte dei box con aerazione
indipendente (1/100) e parte computati nell'area restante (e quindi 1/25)?

Un'ultima domanda: l'aerazione di ogni box può essere realizzato con
canalizzazioni: significa che si possono "collegare" le aerazioni di più
box nello stesso canale?


Risponde l'Ing. Luigi Abate, Direttore Regionale VVF Lazio:

PREMETTO AFFERMANDO CHE IL DM 1-2-86 SULLE " AUTORIMESSE " IN MOLTI ASPETTI E' "NOTEVOLMENTE LACUNOSO".
NEL SUO QUESITO LEI HA VOLUTO INTENDERE CHE L'AERAZIONE DA DARE AD OGNI SINGOLO BOX DALL'ESTERNO DEVE ESSERE PARI AD 1/100 DELLA SUA SUPERFICIE IN PIANTA.
IN VERITA' LA NORMA DICE, ANCHE SE IN MODO " INFELICE" ALTRE COSE..... CHE RIPORTO:

Per le autorimesse suddivise in box l'aerazione naturale deve essere realizzata per ciascun box. Tale aerazione può essere ottenuta con canalizzazioni verso l'esterno o con aperture anche sulla corsia di manovra, prive di serramenti e di superficie non inferiore ad 1/100 di quella in pianta del box stesso.

IN BUONA SOSTANZA SE AREA OGNI SINGOLO BOX INDIPENDENTEMENTE DALL'ESTERNO DOVRA' DARE A CIASCUNO 1/25 DELLA SUA SUPERFICIE IN PIANTA.
DI CONSEGUENZA DOVRA', IN QUESTO CASO, ASSICURARE ANCHE 1/25 DI AERAZIONE DIRETTA DALL'ESTERNO ALLE RESTANTI AREE DELL'AUTORIMESSA (CORSIA DI MANOVRA, ECC).
QUALORA L'AERAZIONE OTTENUTA DIRETTAMENTE DALL'ESTERNO DEI BOXES FOSSE ECCEDENTE QUELLA SUFFICIENTE PER GLI STESSI IL " SURPLUS" LO PUO' CONTEGGIARE A FAVORE DELLA CORSIA DI MANOVRA.
OVVIAMENTE IN QUESTO CASO LA " GRIGLIATURA " DA REALIZZARE SULLA/E PORTA/E DEL/I BOX/ES DEVE ESSERE MAGGIORE DI UN 1/100 DI OGNI SINGOLA SUPERFICIE DI BOX E PARI ALMENO AL VALORE, IN MQ,COMPLESSIVO "CONFERITO" ALLE CORSIE DI MANOVRA.
NEL CASO OPPOSTO IN CUI L'AERAZIONE, IN MISURA DI 1/25, PER L'AUTORIMESSA VENGA, INTERAMENTE O PREVALENTEMENTE, OTTENUTA NELLA CORSIA DI MANOVRA E NELL' ACCESSO ALL'AUTORIMESSA ALLORA POTRA' AERARE OGNI SINGOLO BOX ( O QUELLI CHE NON HANNO AERAZIONE DIRETTA) CON APERTURE PRIVE DI SERRAMENTO DI SUPERFICIE NON INFERIORE AD 1/100 DELLA SUPERFICIE DI OGNI SINGOLO BOX.
CON IL CRITERIO DI CUI SOPRA POTRA' ANCHE PROGETTARE UN SISTEMA MISTO DI AERAZIONE( NEL BOX PER SE STESSO, NEL BOX CON PARTE DEDICATA LA CORSIA DI MANOVRA, NELLA CORSIA DI MANOVRA PER SE STESSA , NELLA CORSIA DI MANOVRA CON PARTE (AERAZIONE) DEDICATA AI BOXES.
IN OGNI CASO DEVE SEMPRE ESSERE ASSICURATA L'AERAZIONE COMPLESSIVA DELL'AUTORIMESSA PARI O SUPERIORE AD 1/25 DELLA SUA INTERA SUPERFICIE IN PIANTA.

SE PER "CANALIZZAZIONI" INTENDE " TUBI O CANNE" NON PUO' USARE UN SISTEMA PROMISCUO; DIVERSO E' IL CASO IN CUI I BOXES SONO TUTTI ATTESTATI SU INTERCAPEDINE AERATA A SETTORI O A "SHUNT".

CON L'OCCASIONE RAMMENTO CHE ANCHE SE I TRE LIVELLI INTERRATI DELL' AUTORIMESSA COSTITUISCONO UNICO COMPARTIMENTO, OGNI PIANO DEVE POSSEDERE AERAZIONE PROPRIA ED INDIPENDENTE
CORDIALI SALUTI
ING. LUIGI ABATE
OFFLINE
Post: 305
Città: ROMA
Età: 50
Sesso: Maschile
03/03/2010 21:20

Abito in un condominio in cui i numerosi box (circa una cinquantina) sono interrati. In uno di questi, quello di pertinenza di un centro estetico e ad esso praticamente sottostante, sono stati collocati due grossi motori per il condizionamento dell'intero centro, motori che convogliano l'aria calda da essi prodotta verso la saracinesca dello stesso box che é stata sostituita da una nuova suppellettile munita di una fitta alettatura. Inutile sottolineare come aumenti la temperatura nel corsello...
Mi chiedo e vi chiedo se tale operazione, comunque contraria al regolamento del condominio che prevede il divieto tassativo di trasformare le autorimesse, sia lecita e soprattutto se non sia pericolosa per la sicurezza di tutti i condomini.


LEI NELLA DOMANDA SI E' DATA LA RISPOSTA CONOSCENDO I DIVIETI POSTI DAL REGOLAMENTO CONDOMINIALE.
AI FINI ANTINCENDI, L'INSERIMENTO NEL BOX DI DUE GROSSI MOTORI PER IL CONDIZIONAMENTO (DEI QUALI NON CONOSCO LE CARATTERISTICHE DI POTENZA, LIQUIDO REFRIGENANTE, ECC) DI REGOLA NON E' AMMESSO A MENO CHE L'INTERVENTO DI MODIFICA SIA STATO CONVENUTO ED AUTORIZZATO DAL COMANDO PROVINCIALE COMPETENTE PER TERRITORIO A SEGUITO DI ESPRESSA RICHIESTA FORMULATA DAL CONDOMINIO.
IN MERITO ALLA PREOCCUPAZIONE DI UN MAGGIOR PERICOLO PER LA SICUREZZA DI TUTTI I CONDOMINI LE POSSO DIRE CHE I DUE MOTORI NON COSTITUISCONO " PERICOLO" (CERTEZZA DI DANNO) MA ACCRESCONO IL RISCHIO INCENDIO (PROPABILITA' DI VERIFICA DI UN EVENTO CON DANNO CONSEGUENTE) PER ESSERE AUMENTATA DI UNA UNITA' I " FATTORI DI INNESCO DI UN PROPABILE INCENDIO" ( I DUE MOTORI DI CONDIZIONAMENTO)
CORDIALI SALUTI
ING. LUIGI ABATE
OFFLINE
Post: 305
Città: ROMA
Età: 50
Sesso: Maschile
03/03/2010 21:20

Salve, io sto richiedendo il parere di conformità antincendio per una autorimessa privata con 23 posti auto a box. Alcuni dei condomini hanno installato all’interno dei box dei soppalchi. Le chiedo gentilmente se esistono delle circolari che specificano come deve essere realizzato il soppalco (tipo di struttura, dimensione, altezza da terra, ecc.) o se deve essere demolito perché non permesso.


DI NORMA LA REGOLA TECNICA SULLE AUTORIMESSE NON CONSENTE LA REALIZZAZIONE DI SOPPALCHI SOVRASTANTI I POSTI MACCHINA (ALL'INTERNO DEI BOX) PER IL DEPOSITO DI MERCE VARIA, NON PERTINENTE IL NORMALE UTILIZZO DELLA RIMESSA.
CORDIALI SALUTI
ING. LUIGI ABATE
OFFLINE
Post: 305
Città: ROMA
Età: 50
Sesso: Maschile
03/03/2010 21:20

Abito in una palazina di 12 appartamenti dove ci sono 12 garagi sotto terra con una sola entrata.
Noi condomini per sicurezza volevamo chiudere con una porta basculante la cosidetta entrata.
Secondo voi per i vigili del fuoco siamo in regola? o al posto della
portabasculante civuole un cancello per poter far aregiare il locale?


Risponde l'Ing. Luigi Abate, Direttore Regionale VVF Lazio:

Per il vostro garage occorre il cpi per essere in regola.
Nel contesto generale della sicurezza antincendio si potra' stabilire se serve o no l'aereazione (pari ad 1/25 della superficie in pianta del garage) ricavata anche dal vano di accesso.
cordiali saluti
ing. Luigi Abate
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