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Quesiti relativi ai Box, Autosili, Autorimesse (parcamento autovetture e/o motorini)

Ultimo Aggiornamento: 05/03/2010 14:03
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Città: ROMA
Età: 50
Sesso: Maschile
03/03/2010 21:30

In riferimento alla normativa prevenzione incendi dei box.

Il mio Condominio (unico per via di un impianto di riscaldamento centralizzato) è formato da quattro edifici, ognuno con un diverso n° civico ed una diversa classificazione catastale, con fondamenta, muri portanti, ecc. a se stanti separati tra loro da giardini e centralmente (2 edifici da un lato e due dall’altro) anche da una rampa a cielo libero che porta ai box posti a livello delle cantine mediante un’area cortiliva, sempre scoperta, che corre lungo i quattro palazzi. I box hanno una superficie media di 15mq e sono posti in parte sotto i giardini ed in parte sotto gli edifici. Quasi tutti i box posti sotto i giardini sono a cielo libero e solo quattro sono sovrastati da una pensilina di circa 110 cm. che fa da sostegno al giardino sovrastante. Altri box (6) sono coperti da pensilina che scavalca per intero il cortile di accesso. Dei box posti sotto gli edifici alcuni hanno l’accesso diretto dal cortile e sono chiaramente a cielo libero mentre ad altri si accede da un androne sottostante i singoli edifici stessi. Al civico 32 i box posti sotto l’androne usufruiscono di una ampia griglia di aerazione che sfoga nel sovrastante giardino. Al civico 38 alcuni box sono sotto il giardino, ma vi si accede dall’androne.

A maggiore chiarezza allego una schematica piantina solo indicativa e non in scala.

I quattro palazzi sono a suo tempo stati costruiti in anni successivi (1969-70-71) e mai è stata apportata loro alcuna modifica rispetto al progetto originale e di conseguenza mai è stato effettuato alcun cambio di classificazione e /o di superficie.

Le mie domande sono:

1) Il D.M. 1 febbraio 1986 al punto 1.2.0 dice “Le presenti norme si applicano alle autorimesse ed alle attività indicate al precedente punto 1.0 di nuova istituzione o in caso di modifiche che comportino variazioni di classificazione e di superficie ……….E’ in facoltà del richiedente applicare le presenti norme anche per quelle esistenti.” E’ giusto dedurre che nel caso di edifici risalenti al 1970 è data libertà ai condomini di decidere o no per la richiesta del CPI?

Nel caso di obbligatorietà della richiesta o della decisione della maggioranza legale condominiale di comunque richiedere il CPI

2) E’ giusto considerare come piano di riferimento l’area cortiliva dei box anche se sono posti sotto il livello stradale?

3) I box sottostanti le pensiline sono da considerare a cielo aperto?

4) In quali box si dovrebbe provvedere all’esecuzione dei lavori? In quelli

- sotto i giardini a cielo aperto?

- sotto i giardini con pensilina?

- sotto l’edificio a cielo aperto?

- sotto l’edificio nell’androne con griglia di aerazione?

- sotto l’edificio nell’androne senza alcuna griglia.?

- sotto i giardini ma con ingresso dall’androne?

5) Al fine dell’applicazione del punto 2 o 3 del citato D.M. il calcolo del N° dei Box va fatto

per numero civico o essendovi una unica rampa di accesso bisogna considerare il numero dei box dell’intero condominio?

La decisione su quali e quanti box è opportuno od obbligatorio effettuare i lavori e la decisione se le norme da applicare sono quelle del punto 2 o 3 del Decreto influisce in modo consistente sulla quantificazione di una spesa che in una prossima Assemblea condominiale dei primi di gennaio dobbiamo effettuare.

Grazie dei chiarimenti che vorrete darci.


Risponde l'Ing. Luigi Abate, Direttore Regionale VVF Lazio:

La vostra situazione e' meno grave di quanto tu possa credere.
Intanto cominciamo a stabilire che l'obbligo di osservare la norma di sicurezza antincendio vale per tutte le autorimesse indipendentemente dalla data di costruzione ... e pur vero' che le autorimesse costruite prima dell'86 possono fruire delle norme preesistenti a quella data (decreto M.I. del 1934), ma i contenuti tecnici cambiano di poco.
Ad ogni buon conto
- se l'area definita nel disegno allegato come " cielo libero" ha le caratteristiche di "spazio scoperto"; ovvero il lato piu' piccolo almeno di dimensione uguale o maggiore di 3,50 metri e superficie maggiore di 3volte l'altezza minore delle pareti che delimitano lo spazio stesso ( Vedasi schizzo allegato)

- se per le pensiline di lunghezza pari 1,10mt (costituenti "aggetto" rispetto ai vani di accesso dei 4 box) viene verificata la condizione H maggiore o uguale a 2 volte l'aggetto l'accesso ai box deve intendersi realizzato da "spazio scoperto"

ne consegue che tutte le varie configurazioni dei box dei quattro edifici sono soggette ad osservare le norme del DM. 16-2-86, ma relativamente ai contenuti di cui al punto 2 del decreto stesso che riguarda le autorimesse chiuse con capacita' di parcamento inferiore a 9 automezzi o i box che hanno singolarmente accesso da spazi scoperti.

Si riporta parte della norma che esplicita quanto anzidetto:

Per le autorimesse con numero di autoveicoli non superiore a nove e per quelle a box, purché ciascuno di questi abbia accesso diretto da spazio a cielo libero, si applicano le norme di sicurezza di cui al successivo punto 2, anziché quelle di cui al punto 3.

L'indicazione circa il numero massimo di autoveicoli che si intendono ricoverare deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare del diritto all'uso del locale, al quale compete l'obbligo dell'osservanza delle norme di cui al punto 2.

Ricorrendo queste circostanze non deve essere richiesto il certificato di prevenzione incendi; mentre l'osservanza dei requisiti di sicurezza costituisce obbligo per i proprietari dei box che ne assumono la diretta responsabilita'.

In definitiva:

- i box con accesso diretto da "spazio scoperto" ( da verificare ) sotto i giardini e quelli con accesso sotto
le "pensiline" devono essere considerati come singole unita' adibite a parcheggio.( 26 box complessivi)
- i due blocchi di tre box cadauno con accesso da spazio coperto da sovrastante pensilina (obbligua)
con sovrastante giardino devono essere considerati come "autorimesse con meno di 9 posti macchina"
- le autorimesse a box degli edifici civico 32-34-36 devono essere considerate come "autorimesse con
meno di 9 posti macchina" (tre autorimesse con 4 box cadauna)
- l'autorimessa dell'edificio civico 38, con 8 box aventi in comune l'area di manovra coperta ed accesso
unico da spazio scoperto ( che costituisce il piano di riferimento rispetto alla strada pubblica), deve
ospitare non piu' di nove autoveicoli per non essere soggetta alla richiesta del CPI.


Le norme che devono essere osservate per tutti i box (sia misti /isolati coperti o con proprio accesso dall'esterno) sono quelle di seguito riportate:


2. AUTORIMESSE AVENTI CAPACITÀ DI PARCAMENTO NON SUPERIORE A NOVE AUTOVEICOLI.

2.1. Autorimesse del tipo misto con numero di veicoli non superiore a nove:

le strutture portanti orizzontali e verticali devono essere almeno del tipo R 60 e, se di separazione, almeno REI 60;
le eventuali comunicazioni ammissibili con i locali a diversa destinazione, facenti parte dell'edificio nel quale sono inserite, devono essere protette con porte metalliche piene a chiusura automatica; sono comunque vietate le comunicazioni con i locali adibiti a deposito o uso di sostanze esplosive e/o infiammabili;
la superficie di aerazione naturale complessiva deve essere non inferiore a 1/30 della superficie in pianta del locale;

l'altezza del locale deve essere non inferiore a 2 metri;
l'eventuale suddivisione interna in box deve essere realizzata con strutture almeno del tipo REI 30;
ogni box deve avere aerazione con aperture permanenti in alto e in basso di superficie non inferiore a 1/100 di quella in pianta; l'aerazione può avvenire anche tramite aperture sulla corsia di manovra, eventualmente realizzate nel serramento di chiusura del box.

2.2. Autorimesse del tipo isolato con numero di autoveicoli non superiore a nove:

le strutture verticali e orizzontali devono essere realizzate con materiali non combustibili;
la superficie di aerazione naturale deve essere non inferiore a 1/30 della superficie in pianta;
l'eventuale suddivisione interna in box deve essere realizzata con strutture realizzate con materiali non combustibili;
ogni box deve avere aerazione con aperture permanenti in alto e in basso di superficie non inferiore a 1/100 di quella in pianta; l'aerazione può avvenire anche con aperture sulla corsia di manovra.

L'altezza del locale non deve essere inferiore a 2 m.

2.3. Autorimesse miste o isolate a box affacciantesi su spazio a cielo libero anche con numero di box superiore a nove.

Tali autorimesse devono essere realizzate come da punto 2.1 se miste e 2.2 se isolate.

2.4. Nelle autorimesse a box, purché di volume netto per ogni box non inferiore a 40 m³, é consentito l'utilizzo di dispositivi di sollevamento per il ricovero di non più di due autoveicoli.

Auguri per le prossime festivita'

Ing. Luigi Abate
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