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Quesiti relativi ai Box, Autosili, Autorimesse (parcamento autovetture e/o motorini)

Ultimo Aggiornamento: 05/03/2010 14:03
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Città: ROMA
Età: 50
Sesso: Maschile
03/03/2010 21:15

Spettabile Direzione Regionale,
dobbiamo realizzare un parcheggio completamente scoperto, avente capacità superiore a nove autoveicoli sopra una terrazza.
I locali al di sotto della terrazza saranno destinati ad esercizi commerciali superiori ai 400 mq (punto 87 del D.M. 16 febbraio 1982).
Il D.M. 1 febbraio 1986 per definizione considera autorimessa "area coperta destinata esclusivamente al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli con i servizi annessi. Non sono considerate autorimesse le tettoie aperte almeno su due lati".
I quesiti sono:
Come va trattato il parcheggio, essendo a cielo aperto, ai fini della prevenzione incendi?
Il solaio di separazione tra il parcheggio a cielo aperto e gli esercizi commerciali sottostanti deve essere resistente al fuoco?
Se il solaio deve essere resistente al fuoco, che REI deve avere?
Se il solaio deve essere resistente al fuoco, la protezione REI è sufficiente che sia realizzata all'estradosso del solaio per proteggere gli esercizi commerciali da un incendio nel parcheggio, o anche all'intradosso del solaio per proteggere il parcheggio da un incendio negli esercizi commerciali?

N.B. : L'esercizio commerciale in questione è un supermercato, tutte le strutture verranno realizzate comunque ed in ogni caso REI 120.


Risponde l'Ing. Luigi Abate, Direttore Regionale VVF Lazio:

IL DM. DELL'86 DEDICA UN CAPITOLO ALLE AUTORIMESE ALL'APERTO O SU TERRAZZI A CUI QUESTE DEVONO FAR RIFERIMENTO.

7. AUTORIMESSE SULLE TERRAZZE E ALL'APERTO SU SUOLI PRIVATI.

7.1.

Devono essere isolate mediante interposizione di spazi scoperti di larghezza non inferiore a 1,5 m lungo i lati ove affacciano le aperture dei fabbricati perimetrali.

7.2. Pavimenti.

7.2.0. Pendenza. Per le autorimesse ubicate sulle terrazze i pavimenti devono avere le caratteristiche di cui al punto 3.8.0.
7.2.1. Pavimentazione. Per le autorimesse ubicate sulle terrazze la pavimentazione deve essere realizzata con materiali antisdrucciolevoli e impermeabili.

7.3. Misure per lo sfollamento in caso di emergenza.

Le autorimesse ubicate sulle terrazze devono essere provviste di scale raggiungibili con percorsi inferiori a 80 m, atte ad assicurare il deflusso delle persone verso luoghi sicuri in caso di incendio o di pericolo di altra natura.

7.4. Impianti idrici antincendio.

Per le autorimesse sulle terrazze deve essere installato come minimo un idrante ogni cento autoveicoli o frazione.


QUESTE TIPOLOGIE DI RIMESSE NON SONO SOGGETTE AD ESSERE ESERCITE CON PROPRIO CPI.


LA PROTEZIONE REI 120 DEL SOLAIO CHE SEPARA LA RIMESSA DAL SOTTOSTANTE PIANO COMMERCIALE E' PIU' CHE SUFFICIENTE SE NON ADDIRITTURA ESAGERATA.( VERIFICARE LA CLASSE PRESTAZIONALE DELL'ATTIVITA')
QUALORA LE ATTIVITA' COMMERCIALI SINGOLARMENTE O NEL LORO INSIEME COSTITUISCONO ATTIVITA' RIENTRANTI AL PUNTO 87 DEL DM. DELL'82 LA/E COMUNICAZIONE/I CON LA SOVRASTANTE RIMESSA DEVE/ONO AVVENIRE TRAMITE FILTRO (VEDASI DM 30-11-83 TERMINI E DEFINIZIONI).

CORDIALI SALUTI ED AUGURI
ING. LUIGI ABATE
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