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Quesiti relativi ai Box, Autosili, Autorimesse (parcamento autovetture e/o motorini)

Ultimo Aggiornamento: 05/03/2010 14:03
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03/03/2010 21:29

Buongiorno mi trovo a compilare il nuovo modello DICH IMP 2008 per attività 92 (autorimessa) al servizio di una palazzina residenziale.
L'impianto disoleatore e gli estintori in quale modulo li devo consideraree?


Risponde l'ing. Sebastiano Giuliano, Direzione Regionale Vigili del Fuoco Lazio:

Il modello Dich./Cert. IMP. 2008 è utilizzato per l'impianto disoleatore a valle della approvazione in fase di esame progetto.
Gli estintori, prescritti in fase di esame progetto,è sufficiente siano identificabili e controllabili all'atto del soprallugo mediante ispezione diretta e attraverso il registro dei controlli di cui all'art. 5 del D.P.R. 37/98.
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03/03/2010 21:30

In riferimento alla normativa prevenzione incendi dei box.

Il mio Condominio (unico per via di un impianto di riscaldamento centralizzato) è formato da quattro edifici, ognuno con un diverso n° civico ed una diversa classificazione catastale, con fondamenta, muri portanti, ecc. a se stanti separati tra loro da giardini e centralmente (2 edifici da un lato e due dall’altro) anche da una rampa a cielo libero che porta ai box posti a livello delle cantine mediante un’area cortiliva, sempre scoperta, che corre lungo i quattro palazzi. I box hanno una superficie media di 15mq e sono posti in parte sotto i giardini ed in parte sotto gli edifici. Quasi tutti i box posti sotto i giardini sono a cielo libero e solo quattro sono sovrastati da una pensilina di circa 110 cm. che fa da sostegno al giardino sovrastante. Altri box (6) sono coperti da pensilina che scavalca per intero il cortile di accesso. Dei box posti sotto gli edifici alcuni hanno l’accesso diretto dal cortile e sono chiaramente a cielo libero mentre ad altri si accede da un androne sottostante i singoli edifici stessi. Al civico 32 i box posti sotto l’androne usufruiscono di una ampia griglia di aerazione che sfoga nel sovrastante giardino. Al civico 38 alcuni box sono sotto il giardino, ma vi si accede dall’androne.

A maggiore chiarezza allego una schematica piantina solo indicativa e non in scala.

I quattro palazzi sono a suo tempo stati costruiti in anni successivi (1969-70-71) e mai è stata apportata loro alcuna modifica rispetto al progetto originale e di conseguenza mai è stato effettuato alcun cambio di classificazione e /o di superficie.

Le mie domande sono:

1) Il D.M. 1 febbraio 1986 al punto 1.2.0 dice “Le presenti norme si applicano alle autorimesse ed alle attività indicate al precedente punto 1.0 di nuova istituzione o in caso di modifiche che comportino variazioni di classificazione e di superficie ……….E’ in facoltà del richiedente applicare le presenti norme anche per quelle esistenti.” E’ giusto dedurre che nel caso di edifici risalenti al 1970 è data libertà ai condomini di decidere o no per la richiesta del CPI?

Nel caso di obbligatorietà della richiesta o della decisione della maggioranza legale condominiale di comunque richiedere il CPI

2) E’ giusto considerare come piano di riferimento l’area cortiliva dei box anche se sono posti sotto il livello stradale?

3) I box sottostanti le pensiline sono da considerare a cielo aperto?

4) In quali box si dovrebbe provvedere all’esecuzione dei lavori? In quelli

- sotto i giardini a cielo aperto?

- sotto i giardini con pensilina?

- sotto l’edificio a cielo aperto?

- sotto l’edificio nell’androne con griglia di aerazione?

- sotto l’edificio nell’androne senza alcuna griglia.?

- sotto i giardini ma con ingresso dall’androne?

5) Al fine dell’applicazione del punto 2 o 3 del citato D.M. il calcolo del N° dei Box va fatto

per numero civico o essendovi una unica rampa di accesso bisogna considerare il numero dei box dell’intero condominio?

La decisione su quali e quanti box è opportuno od obbligatorio effettuare i lavori e la decisione se le norme da applicare sono quelle del punto 2 o 3 del Decreto influisce in modo consistente sulla quantificazione di una spesa che in una prossima Assemblea condominiale dei primi di gennaio dobbiamo effettuare.

Grazie dei chiarimenti che vorrete darci.


Risponde l'Ing. Luigi Abate, Direttore Regionale VVF Lazio:

La vostra situazione e' meno grave di quanto tu possa credere.
Intanto cominciamo a stabilire che l'obbligo di osservare la norma di sicurezza antincendio vale per tutte le autorimesse indipendentemente dalla data di costruzione ... e pur vero' che le autorimesse costruite prima dell'86 possono fruire delle norme preesistenti a quella data (decreto M.I. del 1934), ma i contenuti tecnici cambiano di poco.
Ad ogni buon conto
- se l'area definita nel disegno allegato come " cielo libero" ha le caratteristiche di "spazio scoperto"; ovvero il lato piu' piccolo almeno di dimensione uguale o maggiore di 3,50 metri e superficie maggiore di 3volte l'altezza minore delle pareti che delimitano lo spazio stesso ( Vedasi schizzo allegato)

- se per le pensiline di lunghezza pari 1,10mt (costituenti "aggetto" rispetto ai vani di accesso dei 4 box) viene verificata la condizione H maggiore o uguale a 2 volte l'aggetto l'accesso ai box deve intendersi realizzato da "spazio scoperto"

ne consegue che tutte le varie configurazioni dei box dei quattro edifici sono soggette ad osservare le norme del DM. 16-2-86, ma relativamente ai contenuti di cui al punto 2 del decreto stesso che riguarda le autorimesse chiuse con capacita' di parcamento inferiore a 9 automezzi o i box che hanno singolarmente accesso da spazi scoperti.

Si riporta parte della norma che esplicita quanto anzidetto:

Per le autorimesse con numero di autoveicoli non superiore a nove e per quelle a box, purché ciascuno di questi abbia accesso diretto da spazio a cielo libero, si applicano le norme di sicurezza di cui al successivo punto 2, anziché quelle di cui al punto 3.

L'indicazione circa il numero massimo di autoveicoli che si intendono ricoverare deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare del diritto all'uso del locale, al quale compete l'obbligo dell'osservanza delle norme di cui al punto 2.

Ricorrendo queste circostanze non deve essere richiesto il certificato di prevenzione incendi; mentre l'osservanza dei requisiti di sicurezza costituisce obbligo per i proprietari dei box che ne assumono la diretta responsabilita'.

In definitiva:

- i box con accesso diretto da "spazio scoperto" ( da verificare ) sotto i giardini e quelli con accesso sotto
le "pensiline" devono essere considerati come singole unita' adibite a parcheggio.( 26 box complessivi)
- i due blocchi di tre box cadauno con accesso da spazio coperto da sovrastante pensilina (obbligua)
con sovrastante giardino devono essere considerati come "autorimesse con meno di 9 posti macchina"
- le autorimesse a box degli edifici civico 32-34-36 devono essere considerate come "autorimesse con
meno di 9 posti macchina" (tre autorimesse con 4 box cadauna)
- l'autorimessa dell'edificio civico 38, con 8 box aventi in comune l'area di manovra coperta ed accesso
unico da spazio scoperto ( che costituisce il piano di riferimento rispetto alla strada pubblica), deve
ospitare non piu' di nove autoveicoli per non essere soggetta alla richiesta del CPI.


Le norme che devono essere osservate per tutti i box (sia misti /isolati coperti o con proprio accesso dall'esterno) sono quelle di seguito riportate:


2. AUTORIMESSE AVENTI CAPACITÀ DI PARCAMENTO NON SUPERIORE A NOVE AUTOVEICOLI.

2.1. Autorimesse del tipo misto con numero di veicoli non superiore a nove:

le strutture portanti orizzontali e verticali devono essere almeno del tipo R 60 e, se di separazione, almeno REI 60;
le eventuali comunicazioni ammissibili con i locali a diversa destinazione, facenti parte dell'edificio nel quale sono inserite, devono essere protette con porte metalliche piene a chiusura automatica; sono comunque vietate le comunicazioni con i locali adibiti a deposito o uso di sostanze esplosive e/o infiammabili;
la superficie di aerazione naturale complessiva deve essere non inferiore a 1/30 della superficie in pianta del locale;

l'altezza del locale deve essere non inferiore a 2 metri;
l'eventuale suddivisione interna in box deve essere realizzata con strutture almeno del tipo REI 30;
ogni box deve avere aerazione con aperture permanenti in alto e in basso di superficie non inferiore a 1/100 di quella in pianta; l'aerazione può avvenire anche tramite aperture sulla corsia di manovra, eventualmente realizzate nel serramento di chiusura del box.

2.2. Autorimesse del tipo isolato con numero di autoveicoli non superiore a nove:

le strutture verticali e orizzontali devono essere realizzate con materiali non combustibili;
la superficie di aerazione naturale deve essere non inferiore a 1/30 della superficie in pianta;
l'eventuale suddivisione interna in box deve essere realizzata con strutture realizzate con materiali non combustibili;
ogni box deve avere aerazione con aperture permanenti in alto e in basso di superficie non inferiore a 1/100 di quella in pianta; l'aerazione può avvenire anche con aperture sulla corsia di manovra.

L'altezza del locale non deve essere inferiore a 2 m.

2.3. Autorimesse miste o isolate a box affacciantesi su spazio a cielo libero anche con numero di box superiore a nove.

Tali autorimesse devono essere realizzate come da punto 2.1 se miste e 2.2 se isolate.

2.4. Nelle autorimesse a box, purché di volume netto per ogni box non inferiore a 40 m³, é consentito l'utilizzo di dispositivi di sollevamento per il ricovero di non più di due autoveicoli.

Auguri per le prossime festivita'

Ing. Luigi Abate
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03/03/2010 21:30

In una autorimessa in cui non è possibile la realizzazione dell'aerazione richiesta dalla normativa, ci sono alternative alla realizzazione di un sistema di spegnimento incendio automatico? L'installazione di un impianto di rvelazione incendio può essere una alternativa sufficiente per la richiesta di deroga?


Risponde l'Ing. Luigi Abate, Direttore Regionale VVF Lazio:

BISOGNA INNANZITUTTO VALUTARE QUANTA AERAZIONE E' DISPONIBILE RISPETTO AI VALORI PREVISTI DALLA NORMA.
COMUNQUE IL CTR DEL LAZIO NON CONSIDERA MISURA ALTERNATIVA ALLA CARENZA DI AERAZIONE IL RICORSO ALLA RIVERAZIONE DI INCENDI ...

AD UN CREDCENTE MINOR VALORE DELLA AERAZIONE SI PUO' CHIEDERE:

- aerazione meccanica (fino al50% del valore della norma)
- aspirazione fumi caldi
- fumi caldi ed idranti
- fumi caldi, idranti e spegnimento automatico

Saluti
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03/03/2010 21:30

Cortese ingegnere nel mio condominio esiste una autorimessa fornita di 19 posti auto alla quale si accede da strada privata in portone di accesso con serranda ad apertuta radiocomandata di apertura di m 3,30.
La strada privata di accesso è superiore a m 5.
Secondo la sua conoscenza è necessario impiantare un servizio semaforico che regoli l'entrata e l'uscita da detta autorimessa?
Il nostro amministratore sostiene tale tesi perchè a suo dire l'accesso del portone è inferiore a m 4,50, mentre io, dopo la lettura del D.M. 1/2/1986, non ne sono per nulla convinto.
La ringrazio in anticipo per ogni cortese risposta.


Risponde l'Ing. Luigi Abate, Direttore Regionale VVF Lazio:

Ha ragione il suo amministratore.... mi dispiace per lei.
Riporto parte della norma:

3.7.2 Rampe

Ogni compartimento deve essere servito da almeno una coppia di rampe a senso unico di marcia di ampiezza ciascuna non inferiore a 3 m o da una rampa a doppio senso di marcia di ampiezza non inferiore a 4,5 m.

Per le autorimesse sino a quindici autovetture è consentita una sola rampa di ampiezza non inferiore a 3 m.

Per autorimesse oltre 15 e fino a 40 autovetture è consentita una sola rampa di ampiezza non inferiore a 3,00 m a condizione che venga installato un impianto semaforico idoneo a regolare il transito sulla rampa medesima a senso unico alternato.

......ovviamente le caratteristiche richieste alla rampa valgono anche per la porta che dalla rampa (o direttamente dalla strada) immette all'interno dell'autorimessa (corsia di manovra).
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03/03/2010 21:31

Gentile Dott. Ing. Luigi Abate, le scrivo per avere chiarimenti riguardo le normative selle misure antincendio in condominio.

Abito in una palazzina composta da otto appartamenti su due piani e relativa manzarda ma la totale metratura non supera i 24 metri di altezza.La stessa è stata costruita nel 2006. Quattro di essi hanno l'entrata indipendente e quattro in comune con vano scala interno. Tutti gli appartamenti sono comprensivi di garage a piano terra. I quattro con ingresso in comune hanno l'accesso ai garege dal vano scala con relativa porta tagliafuoco la quale nella parte inferiore (tra base della porta e pavimento) ha una fessura di circa tre cm, (così montata dal costruttore).Quindi in caso d'incendio passerebbe sia calore che fumo.Inoltre il nostro condominio non è attualmente munito di alcun estintore e di nessun punto di ariazione a fusione . Quindi Le chiedo" siamo comunque obbligati a posizionare gli estintori e quanti? Possibile sapere la normativa? Le porte tagliafuoco devono avere una fessura nella parte finferiore o devoro presentare fessure? o meglio devovo avere una chiusura stagno? "I quattro garage con ingresso indipendente hanno l'entrata solo dall'esterno ma facenti parte del condominio.


Risponde l'Ing. Luigi Abate, Direttore Regionale VVF Lazio:

La norma antincendio che si applica per le autorimesse (indipendentemente dal numero di posti auto ) e' il D.M. 1-2-1986.
Nel suo caso (ritengo che si tratti di una autorimessa con meno di 9 autoveicoli in edificio con altezza antincendio inferiore a 24 metri):
- la porta che separa l'autorimessa dal vano scala deve essere semplicemente del tipo "metallico"... qualche fessura puo' essere tollerata perche la porta non deve possedere caratteristiche REI.
- Il numero degli estintori deve essere il seguente: uno ogni cinque autoveicoli per i primi venti autoveicoli; per i rimanenti, fino a duecento autoveicoli, uno ogni dieci autoveicoli; oltre duecento, uno ogni venti autoveicoli.
Gli estintori devono essere disposti presso gli ingressi o comunque in posizione ben visibile e di facile accesso. Tali estintori portatili devono essere di "tipo approvato" per fuochi delle classi "A", "B" e "C" con capacità estinguente non inferiore a "21 A" e "89 B".
Riporto per completezza i riferimenti normativi che possono interessarLa:

2. AUTORIMESSE AVENTI CAPACITÀ DI PARCAMENTO NON SUPERIORE A NOVE AUTOVEICOLI.

2.1. Autorimesse del tipo misto con numero di veicoli non superiore a nove:

le strutture portanti orizzontali e verticali devono essere almeno del tipo R 60 e, se di separazione, almeno REI 60;
le eventuali comunicazioni ammissibili con i locali a diversa destinazione, facenti parte dell'edificio nel quale sono inserite, devono essere protette con porte metalliche piene a chiusura automatica; sono comunque vietate le comunicazioni con i locali adibiti a deposito o uso di sostanze esplosive e/o infiammabili;
la superficie di aerazione naturale complessiva deve essere non inferiore a 1/30 della superficie in pianta del locale;

l'altezza del locale deve essere non inferiore a 2 metri;
l'eventuale suddivisione interna in box deve essere realizzata con strutture almeno del tipo REI 30;
ogni box deve avere aerazione con aperture permanenti in alto e in basso di superficie non inferiore a 1/100 di quella in pianta; l'aerazione può avvenire anche tramite aperture sulla corsia di manovra, eventualmente realizzate nel serramento di chiusura del box.

2.2. Autorimesse del tipo isolato con numero di autoveicoli non superiore a nove:

le strutture verticali e orizzontali devono essere realizzate con materiali non combustibili;
la superficie di aerazione naturale deve essere non inferiore a 1/30 della superficie in pianta;
l'eventuale suddivisione interna in box deve essere realizzata con strutture realizzate con materiali non combustibili;
ogni box deve avere aerazione con aperture permanenti in alto e in basso di superficie non inferiore a 1/100 di quella in pianta; l'aerazione può avvenire anche con aperture sulla corsia di manovra.

L'altezza del locale non deve essere inferiore a 2 m.

2.3. Autorimesse miste o isolate a box affacciantesi su spazio a cielo libero anche con numero di box superiore a nove.

Tali autorimesse devono essere realizzate come da punto 2.1 se miste e 2.2 se isolate.

2.4. Nelle autorimesse a box, purché di volume netto per ogni box non inferiore a 40 m³, é consentito l'utilizzo di dispositivi di sollevamento per il ricovero di non più di due autoveicoli.

Cordiali saluti
Ing. Luigi Abate
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03/03/2010 21:31

Intanto complimenti per il lavoro svolto.
Volevo sottoporvi il seguente quesito
Ditta di autotrasporti.
Un capannone con superficie lorda totale pari a mq. 925.65 di cui mq. 137.65 destinati ad uffici e servizi, e mq. 788 destinati al ricovero di 3 autogru, 2 camion a tre assi ed 1 camion rimorchio, totale 6 veicoli, senza deposito di materiale di nessun tipo (i trasporti vengono eseguiti nell'arco della giornata, quindi il materiale trasportato viene scaricato prima del ricovero serale), inoltre non viene effettuata nessuna lavorazione e/o manutenzione ai veicoli.
Tale struttura è soggetta alla richiesta di C.P.I. o di altra documentazione?


Risponde l'Ing. Luigi Abate, Direttore Regionale VVF Lazio:

La sua attivita' deve osservare il DM. 1-2-1986 come autorimessa con meno di 9 automezzi, ma puo' essere esercita senza il certificato di prevenzione incendi.
Ricordo che l'equivalenza tra diversi veicoli si applica solo per i ciclomotori

Alcuni Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco hanno recentemente posto all’attenzione di questa Direzione Generale la problematica relativa al parcamento di motocicli e ciclomotori all’interno di autorimesse, in considerazione della crescente esigenza di ricovero per detti veicoli, specie nelle aree metropolitane. Come noto il testo del Decreto ministeriale 1° febbraio 1986 recante “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili” cita unicamente il termine autoveicolo non richiamando in maniera esplicita, in nessun punto, le altre tipologie di veicoli. Il nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di cui si allega uno stralcio, riporta all’art. 47 la classificazione dei veicoli (ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, ecc.) e, agli articoli successivi, la definizione degli stessi sulla base di specifiche caratteristiche. Pertanto, tenuto conto del citato decreto legislativo e considerato che la bozza di regola tecnica per le autorimesse, approvata dal CCTS per la p.i., prevede per i veicoli in oggetto una superficie specifica di parcamento pari a 2,5 m2 in caso di autorimesse sorvegliate e a 5 m2 in caso di autorimesse non sorvegliate, si ritiene ammissibile l’introduzione di un parametro di equivalenza tra autoveicoli e motocicli o ciclomotori nella misura di 1 a 4.

I Comandi provinciali nel rilasciare i Certificati di prevenzione incendi dovranno indicare la capienza massima delle autorimesse facendo riferimento ai parametri previsti dal D.M. 1° febbraio 1996 per gli autoveicoli; un’apposita clausola dovrà specificare la possibilità di parcheggiare 4 motocicli o ciclomotori per ogni autoveicoli in meno.

Si precisa, infine, che il suddetto criterio di equivalenza trova applicazione anche ai fini dell’assoggettabilità delle autorimesse ai controlli di prevenzione incendi.

Cordiali saluti

ing. Luigi Abate
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03/03/2010 21:32

Buonasera,
in un’autorimessa ci sono diverse condotte che la attraversano (discendenti in PVC, condotte gas in acciaio, scarichi dall’edificio sovrastante in ghisa/piombo, condotte dell’impianto condominiale di riscaldamento).
Le tubazioni del gas, poste in una guaina metallica, vanno protette con coppelle: il valore REI delle coppelle deve essere 120 o 180?
Nei punti di attraversamento (pareti e solai), al fine di mantenere il corretto isolamento del compartimento (autorimessa) dai locali adiacenti (cantine del condominio, sottonegozi, negozi, etc.) bisogna anche porre dei collari o non è necessario?
Per le altre condotte (discendenti in PVC, scarichi in ghisa/piombo, impianto condominiale di riscaldamento) è sufficiente porre dei collari in corrispondenza degli attraversamenti o vanno anche protette per tutto il loro sviluppo dell’autorimessa?

Vi ringrazio molto per l’attenzione.


Risponde l'ing. Sebastiano Giuliano, Direzione Regionale VVF. Lazio:

Le tubazioni del gas passanti in autorimessa, poste in guaina metallica, non sono consentite se non in cavedio(anche coppelle) strutturalmente compartimentato e resistente al fuoco REI 180(vedi punto3.4.1.D.M.1-2-86 e punto5.4.4.1.D.M.12-4-96).Detto cavedio, realizzato senza soluzioni di continuità, dovrà ovviamente essere certificato in termini di materiali utilizzati e rispondenza in opera ai sensi del D.M.4-5-98.
Negli attraversamenti di altre utenze e reti di servizi come descritti nel quesito è necessaria e sufficiente la predisposizione di collari resistenti al fuoco in corrispondenza degli attraversamenti stessi.
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03/03/2010 21:33

gentili funzionari,

ho difficoltà nel comprendere se le autorimesse con oltre 40 posti auto debbano comunicare (punto 3.5) tramite filtro con attività non comprese nel DM 16/02/1982, oppure è sufficiente una sola porta REI (anche punto 3.10.7)

nel mio caso particolare ho una comunicazione tra autorimessa con oltre 40 posti auto e un edificio di 4 piani (quindi non 94)che voglio usare come uscita di emergenza e il punto 3.10.7 mi parla solo di scale protette. Le devo fare a prova di fumo?


Risponde l'Arch. Giancarlo Ranalletta, Direzione Regionale VVF Lazio:

Le autorimesse con oltre 40 posti auto possono comunicare con altre attività a diversa destinazione d'uso, tramite filtro a prova di fumo, con l'esclusione di quelle attività elencate nel punto 3.5.2 comma 4 del DM 1/2/'86.
Il vano scala può essere di tipo protetto, ma la comunicazione tra vano scala ed autorimessa deve avvenire tramite filtro a prova di fumo per le ragioni su esposte.
Verifichi, comunque, presso il comando provinciale vvf. se la comunicazione (tramite filtro a prova di fumo, tra la sua autorimessa ed il vano scala possiede le caratteristiche necessarie per essere considerata "uscita di sicurezza"

saluti
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03/03/2010 21:33

In un cortile condominiale destinato a parcheggio auto quale distanza deve essere rispettata dall’ingresso del locale caldaie?


Risponde l'Ing. Luigi Abate, Direttore Regionale VVF Lazio:

Il dm. 01-02-1986 stabilisce una distanza da qualsiasi fabbricato di 1,5 metri di qualsiasi vettura parcheggiata all'esterno.

Riporto il riferimento normativi:

Devono essere isolate mediante interposizione di spazi scoperti di larghezza non inferiore a 1,5 m lungo i lati ove affacciano le aperture dei fabbricati perimetrali.

Saluti
Ing. Luigi Abate
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03/03/2010 21:33

ho un'officina per la riparazione di veicoli di 320mq, con capienza inferiore a 9 autoveicoli ma comunicante tramite porta pedonale con un'altra parte del capannone non in nostro possesso ma concessaci dal proprietario (in quanto in disuso) come ricovero saltuario di mezzi. Complessivamente siamo a più di 800 mq, ma l'altra parte, come le ho già detto non è mia!
Sono soggetto a rilascio CPI? Cosa potrei fare? quali sono le alternative che ho avanti?


Risponde l'Ing. Luigi Abate, Direttore Regionale VVF Lazio:

CON PIU DI 9 AUTOVETTURE DEVI CHIEDERE IL CPI OPPURE MURI LA PORTA
PEDONALE ENTRANDO DA FUORI NEL LOCALE CHE TI E' STATO DATO IN USO DAL
PROPRIETARIO.

SALUTI
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03/03/2010 21:34

In una officina meccanica con meno di 9 posti auto si
decide di destinare una parte dell'officina stessa ad 'autosalone' e
avere pertanto in esposizione continuativa almeno 2 vetture. La zona da
destinare ad autosalone è separata dalla zona di lavorazione da una
porta a vetri. Le due zone avrebbero accessi carrabili indipendenti. Se
manteniamo 'fisso' il numero massimo delle vetture (quelle in mostra e
quelle in riparazione) a 9, che interventi dovrei apportare alla mia
struttura?
Se invece decidessi di non vincolarmi al numero massimo di vetture
(9) ma di lavorare al pieno delle mie potenzialità (ho 8 ponti
disponibili) ed eventualmente offrire anche il servizio di parcheggio
notturno custodito (arrivando magari a una dozzina di auto
contemporaneamente) quali sono gli adempimenti da fare?


RISPONDE L'ING.GIULIANO SEBASTIANO DIRIGENTE AREA GRANDI RISCHI:

Il quesito prodotto dall'interessato è orfano dell'importante informazione relativa alle superfici interessate dal progetto.
In ogni caso nell'ipotesi di superficie lorda inferiore a 400mq.l'attività descritta di autofficina( punto 72 del D.M.16-2- 82) non è soggetta al rilascio del cpi nella prima ipotesi progettuale, mentre è soggetta al rilascio del cpi nella seconda ipotesi progettuale.Sono di riferimento le note di chiarimento Min. Int.5853/4101 del 23-4-85 e 1881/4108stt.22/21 del 4-11-95. La linea guida progettuale di riferimento trattandosi di attività lavorativa non normata è data dal D.M.10-3-98.
Nell'ipotesi di superficie lorda superiore a 400mq. l'attività descritta di esposizione e vendita(punto 87 del D.M.16-2-82), in ragione delle note di chiarimento soprarichiamate, è soggetta al rilascio del cpi in entrambi i casi prospettati. La norma di riferimento è data dalla Lett.Circ. 75/67 M.I. e s.m.i.
Da ultimo, ove la superficie lorda dell'autosalone sia superiore a 600mq.( di cui max.20% destinato a officina) è vigente il punto 9 del D.M.1-2-86.
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03/03/2010 21:34

Salve! innanzittutto complimenti per la serietà e competenza delle
risposte sul sito.

Ho un quesito: In una officina meccanica con meno di 9 posti auto si
decide di destinare una parte dell'officina stessa ad 'autosalone' e
avere pertanto in esposizione continuativa almeno 2 vetture. La zona da
destinare ad autosalone è separata dalla zona di lavorazione da una
porta a vetri. Le due zone avrebbero accessi carrabili indipendenti. Se
manteniamo 'fisso' il numero massimo delle vetture (quelle in mostra e
quelle in riparazione) a 9, che interventi dovrei apportare alla mia
struttura?
Se invece decidessi di non vincolarmi al numero massimo di vetture
(9) ma di lavorare al pieno delle mie potenzialità (ho 8 ponti
disponibili) ed eventualmente offrire anche il servizio di parcheggio
notturno custodito (arrivando magari a una dozzina di auto
contemporaneamente) quali sono gli adempimenti da fare?


Risponde il Direttore Vice Dirigente Giancarlo Ranalletta:

Una officina meccanica con meno di 9 posti auto, con una parte dell'officina stessa adibita ad autosalone con almeno 2 vetture in esposizione continuativa, deve rispettare le norme del D.Lgs. 81/2008 come luogo di lavoro.In caso di utilizzo dei locali anche come autorimessa, vanno applicate anche le norme del DM 1 febbraio 1986 sulle autorimesse (Punto 2. con parcamento < a 9 posti auto e Punto 3 in caso di parcamento > di 9 posti auto). Per quanto riguarda l'officina di riparazione (in caso di utilizzo anche come autorimessa), vanno osservate le norme di cui al punto 8.1.0 dello stesso decreto.
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03/03/2010 21:34

Buongiorno,



mi è stato richiesto di collaudare ai fini della prevenzione incendi un’autorimessa interrata (in Alto Adige la LP 18/92 prevede l’istituto del collaudo antincendio da parte dei liberi professionisti) sottostante ad un condominio di civile abitazione.

In merito vorrei sottoporvi 4 quesiti relativi alla ventilazione di un’autorimessa interrata, costituita da 3 piani interrati (2 da 1.966 mq di superficie con 62 box per autoveicoli ed uno, il terzo interrato, da 1.072 mq e 33 veicoli).

L’accesso dal condominio all’autorimessa avviene ad ogni piano mediante dei locali filtro. Il progettista ha previsto che i 3 locali filtro soprastanti (1°, 2° e 3° interrato) siano ventilati affacciandosi su di un canale verticale di superficie 0,3 mq dotato di shunt. Tale canale peró si immette in un camino, che sfocia al di sopra della copertura dell’edificio, di sezione 0,1 mq. È corretto o la sezione complessiva del camino dovrebbe essere 0,3 mq, considerato che è al servizio di 3 locali filtro?
Un tratto di detto camino è pressoché orizzontale. Non è prevista una pendenza minima (3%)?
È accettabile, in alternativa, che il canale verticale si affacci su spazio libero in giardino, mantenendo peró la sezione di 0,3 mq?
La ventilazione di ogni piano deve essere di 1/25 della superficie in pianta (ogni piano è un compartimento). Il progettista ha previsto una ventilazione tramite intercapedini comuni (cd. bocche da lupo) sezionate verticalmente da shunt. La sezione complessiva delle cd. bocche da lupo deve essere di 200,16 mq o è sufficiente che sia di 78,64 mq?


Risponde Ing. Maggi, Direzione Regionale VV.F. Lazio:


1) È corretto o la sezione complessiva del camino dovrebbe essere 0,3 mq, considerato che è al servizio di 3 locali filtro?

Risposta: Si trascrive, anche se nota, la definizione riportata nel D.M. 30/11/83:

Filtro a prova di fumo: vano delimitato da strutture con resistenza al fuoco REI predeterminata, e comunque non inferiore a 60’, dotato di due o più porte munite di congegni di autochiusura con resistenza al fuoco REI predeterminata e non inferiore a 60, con camino di ventilazione di sezione non inferiore a 0.10 mq sfociante al di sopra della copertura dell’edificio o ….



Risp.: Si ritiene pertanto corretto avere la sezione utile non inferiore a 0.1 mq nel camino.


2) Un tratto di detto camino è pressoché orizzontale. Non è prevista una pendenza minima (3%)?

Risp.: Si ritiene che tratti completamente orizzontali di camini e/o canali non consentano di far funzionare correttamente il filtro a prova di fumo.



3) È accettabile, in alternativa, che il canale verticale si affacci su spazio libero in giardino, mantenendo peró la sezione di 0,3 mq?



Risp.: Si, è accettabile, ma non necessario.



4) La ventilazione di ogni piano deve essere di 1/25 della superficie in pianta (ogni piano è un compartimento). Il progettista ha previsto una ventilazione tramite intercapedini comuni (cd. bocche da lupo) sezionate verticalmente da shunt. La sezione complessiva delle cd. bocche da lupo deve essere di 200,16 mq o è sufficiente che sia di 78,64 mq?



Risp.: Si, è accettabile, infatti il D.M. 1.02.86 al punto 3.9.1 Superficie di ventilazione prevede che:

…..Il sistema di ventilazione deve essere indipendente per ogni piano.

Per autorimesse sotterranee la ventilazione può avvenire tramite intercapedini e/o camini; se utilizzata la stessa intercapedine, per consentire l'indipendenza della ventilazione per piano si può ricorrere al sezionamento verticale o all'uso di canalizzazioni di tipo "shunt". Inoltre è ovviamente corretto che ogni piano abbia 1/25 della propria superficie in pianta di aerazione naturale e pertanto 1.966/25 =78.64 mq
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05/03/2010 13:08

Domanda:

Com'è noto l'allegato 1 al D.M. 1 Febbraio 1986 prevede per autorimesse con più di 9 autoveicoli e con superficie superiore ai 1000 metri quadrati il controllo da parte dei Vigili del Fuoco ed il rilascio del CPI, ora nel nostro caso, trattandosi di locali garage per più di nove autovetture di proprietà dei condomini, situati nel piano interrato (meno uno) sorge la seguente domanda:
è necessario il Certificato di Prevenzione Incendi? È obbligatorio avere delle prese d'aria di circa 2 metri lineari di larghezza e lunghe circa 7 metri linerai in corrispondenza del lastrico soprastante i sottostanti locali per uso garage??
Qualora fossero obbligatorie le prese d'aria, pregasi, indicare l'eventuale norma di legge che sancisce tale obbligo.
Confido fin d'ora in una risposta celere e ringrazio anticipatamente per la fattiva collaborazione.



Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

Sono soggette alla prevenzione incendi tutte le autorimesse; per quelle che ospitano piu' di 9 autovetture oppure che hanno più di 180mq di superficie in pianta vige l'obbligo del certificato di prevenzione incendi (DM 16-2-82). L'aereazione naturale e' prevista in misura del 25% in pianta (lorda) ivi inclusa quella ottenuta dal vano di accesso; qualora non sia previsto un impianto di aereazione meccanica almeno il 3 per mille, rispetto alla superficie totale dell'autorimessa, dei vani di aerezione devono essere privi di serramento.
Detta areazione deve essere quanto più possibile distribuita uniformemente sull'intera autorimessa, prevedendo che i vani di aerazione contrapposti non superino la distanza di 40mt. Nell'impossibilità è possibile ricorrere all'istituto della deroga proponendo soluzioni tecniche equivalenti di sicurezza antincendio.

Tali adempimenti sono richiamati al punto 3.9.0. del DM 1-2-86

Con viva cordialità.
OFFLINE
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05/03/2010 14:03

Domanda:

Abito in una palazzina di 4 piani di nuova costruzione, e sotto l'edificio ci sono 24 box auto seminterrati dove e' presente solo l'impiato elettrico di illuminazione.
Vorrei sapere se è possibile installare un impianto elettrico che ci consenta di avere una presa elettrica all'interno di ciascun box oppure questo sia categoricamente escluso dalle norme di sicurezza.
La prego inoltre di volermi indicare tali normative, per poter fornire una documentazione chiara alla prossima riunione di conodominio. Cordiali saluti e complimenti per il servizio.


Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

Do per scontato che la Vostra autorimessa sia già in possesso del certificato di prevenzione incendi in quanto ospita più di nove autovetture.
Ai fini antincendio è possibile dotare ogni box di relativa presa elettrica a condizione che:

- il potenziamento dell'impianto sia congruente con quello già esistente

- il potenziamento sia realizzato da impresa competente e qualificata a realizzare impianti elettrici

- sia rilasciato, a fine lavori, dalla ditta installatrice una "dichiarazione di corretta installazione"

- il potenziamento sia autorizzato dal condominio

La norma antincendio che regola l'esercizio delle autorimesse sia pubbliche che private è il D.M. 1-2 - 1986.
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