00 03/03/2010 23:15
Buongiorno
Volevo porle due quesiti
1) Ho una villa d'epoca dove vengono tenuti convegni, banchetti cocktails per quanto riguarda il dimensionamento dlle vie di esodo si deve fare riferimento al Decreto ministeriale 19.08.1996 oppure al DM 10/03/98.
2) Nell'ipotesi che si applichi il Decreto ministeriale 19.08.1996 se ho una sala con una capienza massima di 80 persone ed una scala di esodo larga 90 cm (lunghezza massima del percorso compreso la scala < di 30 m) non riuscendo a garantire i due moduli previsti dal Decreto ministeriale 19.08.1996 posso come sicurezza equivalente prevedere un impianto di rivelazione fumi ?


Risponde l'ing. Alessandro Gabrielli Responsabile Prevenzione della Direzine Regionale VVF. Lazio:

Bisogna fare necessariamente i seguenti distinguo:

1) Se vengono tenuti esclusivamente banchetti, l’attività non è regolamentata dal DM 19 agosto 1996 ma il titolare deve rispettare quanto specificatamente previsto dalla legislazione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro secondo gli indirizzi forniti, per la prevenzione incendi, con IL DM 10 marzo 1998.

2) Se vengono tenuti anche convegni, l’attività rientra al punto d) dell’art.1 del DM 19 agosto 1996 ed in tal caso avendo la stessa una capienza inferiore alle 100 persone non rientra però tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi; nel caso in cui la stessa sia configurabile come locale pubblico le necessarie autorizzazioni sono subordinate al parere della Commissione Provinciale di Vigilanza la quale verificherà la rispondenza al DM 19 agosto 1996.

Nel caso esposto al punto 2 di cui sopra, e dalle indicazioni fornite sembra che IL DM 19 agosto 1996 non viene rispettato in quanto il numero delle uscite previste (si parla di una sola scala) è inferiore a due.