00 05/03/2010 15:07
Domanda:

Ho realizzato un capannone industriale di circa 1650 mq. di superficie destinato alla lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli.
La struttura è realizzata con pilastri in acciaio zincato annegati nella muratura e in copertura ci sono delle capriate in acciaio zincato.Il capannone inoltre è diviso, per una parte, in due piani comunicanti con una scala e attraverso un montacarichi. Il solaio di divisione è in latero cemento (pignatte, caldane, e cemento spessore circa 50 cm.).
L'altezza complessiva del capannone è circa 10metri.
Come può essere considerata tale attività ai fini della prevenzione incendi?
Se rientrasse in una qualche attività le strutture portanti in accaio (pilastri e capriate) sono da verniciare con vernici intuminescenti?
Complimentandomi per la Vs. bella iniziativa volta a divulgare pillole di conoscenza in un mare di leggi e normative non sempre facilmente interpretabili, attendo fiducioso Vs. cortese riscontro.


Risponde il Funzionario Luigi Liolli del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma:

Per prima cosa bisogna capire se la sua attività è soggetta all’obbligo di richiesta del certificato di prevenzione incendi (CPI).
Infatti il regolamento di prevenzione incendi, pubblicato con DPR 12 gennaio 1998, n° 37, sancisce l’obbligo di richiesta del CPI solo per le 97 tipologie di attività elencate nel DM 16.2.1982.
Orbene, dalla sua breve esposizione non ci è consentito capire con esattezza se ed a quale tipologia di attività soggetta a tale obbligo il suo esercizio sia assimilabile. Provo a fare delle ipotesi per giungere comunque ad una risposta al quesito iniziale circa il grado di resistenza al fuoco che devono possedere le strutture.

In nessuna delle 97 attività di cui al DM 16.2.1982 compare quella della lavorazione e della trasformazione di prodotti ortofrutticoli eccezione fatta per quella elencata al n° 9:
“9) impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzanti gas combustibili. Da quello che ci è dato capire appare abbastanza improbabile che nel suo capannone si eseguano trattamenti di questo tipo (essiccazione, accelerazione della maturazione con C2H2 ecc).

Invece non è escluso che nel suo immobile si detengano quantitativi di legname superiore a 50 q.li (per esempio cassette per il contenimento della frutta ). In tal caso potrebbe prefigurarsi l’esercizio dell’attività di cui al n° 46 del sopra citato DM. In merito a ciò la invitiamo comunque ad effettuare una attenta valutazione sui quantitativi di legname eventualmente depositato e/o detenuto.

Sicuramente l’esercizio di vendita (all’ingrosso e/o al dettaglio) svolta in locali aventi superficie lorda superiore ai 400 mq, comprensiva dei depositi, fa ricadere l’attività tra quelle di cui al n° 87 del DM 16.2.1982.

Tra tutte le attività citate, l’unica per cui esiste una specifica norma di prevenzione incendi è quella di vendita, disciplinata dalla circolare n° 75 del 3.7.1967. Giova rammentare che tale disposizione nasce pensando più che altro ad unità di vendita quali supermercati, empori, grandi negozi ecc. Tant’è che nel corso degli anni i vari Comandi provinciali VVF (tra cui quello di Roma) hanno emanato disposizioni integrative a tali dettami.
A tal fine La invito a contattare il Comando provinciale nel cui territorio di competenza è insediato il capannone in questione.
Personalmente posso portare l’esempio del Comando VVF in cui opero (Roma) che ha emanato linee guida integrative. Tali linee impongono che le strutture portanti e di separazione debbano presentare caratteristiche di resistenza al fuoco commisurate alla classe dell’edificio e/o del compartimento.
La classe deve essere determinata con le modalità specificate nella Circolare del Ministero dell’Interno n. 91 del 14 sett. 1961 attraverso una valutazione reale del carico d’incendio q

n
ågi x Hi
i=1
q =-----------------
18,48 x A


dove:

• q è il carico d’incendio espresso kg legna standard per mq di superficie
• gi il peso in kg del generico tra gli n combustibili che si prevedono presenti nel locale o nel piano nelle condizioni più gravose di carico d’incendio
• Hi l potere calorifico superiore espresso in MJ/kg del generico degli n combustibili di peso gi
• A superficie orizzontale in mq del locale o del piano del fabbricato considerato
• 18,48 è il potere calorifico superiore della legna standard espresso in MJ/kg

Qualora la classe C = q x k (determinata dal prodotto del valore di q per un coefficiente riduttivo k da calcolare caso per caso) sia inferiore al valore di 15’, per edifici di tipo isolato e con altezza antincendi inferiore a 12,00 m non viene richiesto nessun grado di protezione per le strutture di tipo metallico.

Se invece la classe fosse superiore a tale valore (30’,45’, 60’, 90’, 120’, 180’), al fine di raggiungere alcuni degli obiettivi primari della prevenzione incendi (garantire la stabilità delle strutture, assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni, garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza) le strutture dovranno essere protette dall’azione del fuoco.
In questo caso le cose potrebbero complicarsi per la tipologia delle strutture da lei descritta.
Innanzitutto si precisa che la citata circ. 91/61, unico riferimento normativo esistente, non prevede la possibilità di proteggere le strutture di edifici di classe superiore a 45’ mediante la semplice applicazione di vernici intumescenti.
Inoltre le vernici devono essere provviste di un certificato di prova della resistenza al fuoco emesso da un laboratorio a tal fine autorizzato. Nell’applicare vernici intumescenti a strutture metalliche bisogna fare attenzione ad alcuni particolari:

1) il profilo e/o i profili trattati devono possedere un coefficiente di massività non inferiore a quello dell’elemento sottoposto a prova di laboratorio (perimetro della sezione/area della sezione espresso in m¹);
2) l’elemento da proteggere deve essere sottoposto a sollecitazioni non superiori rispetto a quelle dell’elemento sottoposto a prova di laboratorio;
3) le modalità di posa devono essere identiche a quelle dell’elemento provato (preparazione, spessori in μm).