00 04/03/2010 00:43
Quesito:

Nel mio condominio, che tra l'altro amministro da un mese, un condomino sale sul marciapiede che porta nel portone, entra nel portone e quindi in una saletta condominiale che all'inizio era adibito a deposito rifiuti (perch' i camion passavano a prenderlo scala per scala, ora le abbiamo pulite e ci appoggiamo biciclette e sedie.
Nel portone quando ci sono questi motorini, perchè qualche volta ne mette due, non si può entrare dalla puzza di benzina e gli abitanti del primo piano, tra cui io, siamo preoccupati per eventuali problemi di combustione e quindi esplosioni.
Oltre al regolamento condominiale, che ormai nessuno osserva, posso far ricorso a qualche normativa per mettere fine a quest'atto di arroganza? Grazie.


Risponde L'Ing. Antonio Pirri del Comando VVF di Frosinone:

Il D.M. 01.02.86 “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili” definisce AUTORIMESSA un’area coperta destinata esclusivamente al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli ed AUTOVEICOLO un veicolo o macchina muniti di motore a combustione interna.

La lettera –circolare prot. n. P713/4108 sott.22/3 del 25/07/2000 introduce un parametro di equivalenza tra autoveicoli e motocicli o ciclomotori nella misura di 1 a 4 attribuendo a quest’ultimi una superficie specifica di parcamento pari a 2,5 mq. in caso di autorimesse sorvegliate e a 5 mq. in caso di autorimesse non sorvegliate.

In considerazione di quanto sopra premesso si ritiene che la saletta condominiale possa essere utilizzata come autorimessa di motocicli a condizione che essa rispetti i requisiti richiesti dal punto 2 del citato D.M. 01.02.1986 (punto 2.1 se trattasi di autorimessa del tipo misto, punto 2.2 se di tipo isolato in entrambi i casi con numero di autoveicoli non superiore a nove) tenendo sempre in considerazione la sopraccitata equivalenza di 4 motocicli o ciclomotori per ogni autoveicolo.