00 04/03/2010 00:02
Domanda:

In alcune camere di un albergo preesistente alla data del 9 aprile 1994 ho constatato che i materassi dei letti non sono di classe 1 IM come previsto nel decreto 9 aprile 1994 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere” all’art. 6.2 “reazione al fuoco dei materiali” lettera e), ed art.19.2. “Reazione al fuoco dei materiali” che testualmente cita : È richiesto il rispetto del punto 6.2 con esclusione della lettera e) relativamente ai mobili imbottiti.

Per mobili si intendono tutti quegli oggetti che sono elementi di arredamento dell’abitazione. I materassi, a mio avviso, non sono elementi di arredo.

Per quanto su esposto, per una attività alberghiera preesistente alla data del decreto sopra citato i vecchi materassi devono essere sostituiti con quelli certificati 1 IM di reazione al fuoco?



Risponde l’Ing. Antonio Albanese, Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rieti:

Per le attività ricettive esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 09.04.94 è previsto, al punto 19.2, il rispetto del punto 6.2, con l’esclusione della lettera e) relativamente ai mobili imbottiti.

Poiché il punto 6.2, lettera e), prescrive che “i mobili imbottiti ed i materassi devono essere di classe 1 IM”, l’esclusione prevista al punto 19.2 si riferisce ai soli mobili imbottiti, rimanendo invece l’obbligo per i materassi.