00 05/03/2010 13:06
Soddisfatto della risposta avuta in precedenza, le pongo un altro quesito:
si tratta di un dubbio di interpretazione per quanto riguarda l'attività Nr.95 dell'allegato 1 al DM 16.02.1982:
"Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20, metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 maggio1963, n. 1497"

In particolare mi chiedo:

- Cosa si intende per "servizio privato"??? forse ""all' interno di una stessa unità immobiliare"?? sono da escludere gli ascensori condominiali??

- Per gli ascensori e montacarichi installati in edifici industriali, non ha nessuna importanza l'altezza in gronda dell'edificio e la corsa del montacarichi/ascensore??

- Come si identifica un "edificio industriale"?? sono esclusi gli edifici che ospitano attività artigianali o commerciali???

Certo di una cortese risposta porgo Cordiali Saluti

ing. A. T.


Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

Sono soggetti alla Prevenzione Incendi tutti gli ascensori e montacarichi utilizzati “privatamente”, sia in condomini che in case private, avente le caratteristiche previste dal D.M. 16-02-82.
Sono altresì soggette alla Prevenzione Incendi tutti gli ascensori e montacarichi, indipendentemente dalla corsa e dall’altezza dell’edificio, se utilizzati all’interno di attività industriali od assimilabili (opifici, fabbriche, officine, centrali termoelettriche, ecc.).
Devono osservare la norma di riferimento tutti gli impianti ascensori e montacarichi se inseriti in attività commerciali pubbliche soggette alla Prevenzione Incendi (scuole, case di cura, alberghi, uffici, centri commerciali, ecc.). Tant’è, che al riguardo, ogni specifica norma di Prevenzione Incendi ne fa riferimento all’interno del suo sviluppo prescrittivo.