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QUESITI DI PREVENZIONE INCENDI - A CURA DELL' ING. LUIGI ABATE

Attività 83

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    ale3000
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    00 03/03/2010 22:56
    Buongiorno,

    devo redigere una pratica per l'ottenimento del CPI dove l'attività principale è la n.83, in quanto è un edificio di proprietà di una chiesa adibito principalmente a convegni e audizioni.

    Avrei alcuni dubbi sull'applicazione della normativa:

    premesso che i posti a sedere sono circa 300:

    -) le sedie oltre ad essere rigidamente collegate tra di loro devono anche essere fissate al pavimento (intendo imbullonate)

    -) essendo a servizio di ente ecclesiastico mi hanno detto che ogni tanto vorrebbero togliere le sedie per far posto a tavolate tipo pranzi di beneficenza, o mostre, ecc... è possibile, oppure occorre analizzare altre attività?

    -) c'è un seminterrato dove si vorrebbe disporre un piccolo bar a servizio dell'auditorio come devo trattare la presenza dei disabili? serve un ascensore antincendio o cmq uno spazio calmo?


    grazie per l'aiuto


    Risponde l’Ing. Luigi LIOLLI, funzionario del Comando Provinciale VVF di Roma e membro della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo del Comune di Roma:


    Gentile amico, per quanto riguarda i locali in cui si svolgono spettacoli e/o simili, la normativa vigente è la regola tecnica pubblicata in allegato al DM 19.8.1996 (SOGU n° 14 del 12.9.1996).

    Una sala convegni (DM 19.8.1996 art. 1 co. 1 lett d) non può essere considerata alla stregua di un locale non provvisto di posti a sedere. Pertanto (punto 3.2.) le sedie e le poltrone devono essere saldamente fissate al suolo.

    Per quanto attiene le altre attività da Lei indicate si precisa che mentre l’attività di ristorazione non è contemplata nell’elenco allegato al DM 16.2.1982, le attività di esposizione sono annoverate al n° 87 del DM medesimo. Pertanto per le stesse vanno applicate le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 del DPR 12.1.1998 n° 37 (richiesta di parere di conformità e richiesta di certificato di prevenzione incendi).

    Si rammenta infine che lo spazio calmo deve essere previsto quando lo sviluppo del percorso di esodo a servizio di un’area riservata a persone con limitate o ridotte capacità motorie supera i 30 metri. Poiché ai sensi delle vigenti norme per il superamento delle barriere architettoniche la zona bar cui fa riferimento deve potere essere accessibile anche a persone diversamente abili, si ritiene che se da tale zona il luogo sicuro sia raggiungibile con percorsi superiori a 30 metri debba essere previsto uno spazio calmo (punto 4.3.4). L’ascensore antincendio, invece, è obbligatorio solo per gli edifici con altezza antincendio superiore a 24 m (punto 4.6)
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    ale3000
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    00 03/03/2010 22:57
    antincendio - antintrusione

    attività 83/51

    Desidererei sapere se è possibile in generale, ed in particolare all'interno di un'attività 83 (locali di spettacolo e di trattenimento .....) ovvero attività 51 (teatro di posa), collegare i contatto magnetici per il controllo di apertura/chiusura porte riferiti alla gestione di controllo del sistema di antintrusione, alle centraline di gestione antincendio.
    A dette centraline sarebbero collegati tutti i dispositivi relativi all'antincendio più i sopracitati contatti magnetici dell'antintrusione, ovviamente operanti su loop diversi.
    Anticipatamente ringrazio.


    Risposta:

    In linea generale puo' gestire il controllo di apertura/chiusura delle porte dalla centralina antincendio a condizione che non ci sia alcuna possibilita' di interferenza con il funzionamento dei sistemi antincendio gestiti dalla centrale (nel senso che il controllo di apertura/chiusura delle porte non deve pregiudicare le fruibilita' delle vie di esodo in emergenza)

    saluti ing. Abate Luigi