Buongiorno,
devo redigere una pratica per l'ottenimento del CPI dove l'attività principale è la n.83, in quanto è un edificio di proprietà di una chiesa adibito principalmente a convegni e audizioni.
Avrei alcuni dubbi sull'applicazione della normativa:
premesso che i posti a sedere sono circa 300:
-) le sedie oltre ad essere rigidamente collegate tra di loro devono anche essere fissate al pavimento (intendo imbullonate)
-) essendo a servizio di ente ecclesiastico mi hanno detto che ogni tanto vorrebbero togliere le sedie per far posto a tavolate tipo pranzi di beneficenza, o mostre, ecc... è possibile, oppure occorre analizzare altre attività?
-) c'è un seminterrato dove si vorrebbe disporre un piccolo bar a servizio dell'auditorio come devo trattare la presenza dei disabili? serve un ascensore antincendio o cmq uno spazio calmo?
grazie per l'aiuto
Risponde l’Ing. Luigi LIOLLI, funzionario del Comando Provinciale VVF di Roma e membro della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo del Comune di Roma:
Gentile amico, per quanto riguarda i locali in cui si svolgono spettacoli e/o simili, la normativa vigente è la regola tecnica pubblicata in allegato al DM 19.8.1996 (SOGU n° 14 del 12.9.1996).
Una sala convegni (DM 19.8.1996 art. 1 co. 1 lett d) non può essere considerata alla stregua di un locale non provvisto di posti a sedere. Pertanto (punto 3.2.) le sedie e le poltrone devono essere saldamente fissate al suolo.
Per quanto attiene le altre attività da Lei indicate si precisa che mentre l’attività di ristorazione non è contemplata nell’elenco allegato al DM 16.2.1982, le attività di esposizione sono annoverate al n° 87 del DM medesimo. Pertanto per le stesse vanno applicate le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 del DPR 12.1.1998 n° 37 (richiesta di parere di conformità e richiesta di certificato di prevenzione incendi).
Si rammenta infine che lo spazio calmo deve essere previsto quando lo sviluppo del percorso di esodo a servizio di un’area riservata a persone con limitate o ridotte capacità motorie supera i 30 metri. Poiché ai sensi delle vigenti norme per il superamento delle barriere architettoniche la zona bar cui fa riferimento deve potere essere accessibile anche a persone diversamente abili, si ritiene che se da tale zona il luogo sicuro sia raggiungibile con percorsi superiori a 30 metri debba essere previsto uno spazio calmo (punto 4.3.4). L’ascensore antincendio, invece, è obbligatorio solo per gli edifici con altezza antincendio superiore a 24 m (punto 4.6)