00 03/03/2010 22:27
Domanda:

Il problema per cui chiedo notizie è il seguente:
- Una autorimessa con 95 posti auto ha alcuni garage con annesso un locale destinato a cantina.
Le chiedo se la comunicazione tra garage e cantina deve avvenire con un locale filtro (se areato?) o semplicemente mediante una porta REI 120
Ringraziando della collaborazione, porgo cordiali saluti. G. V.


Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

CARO G.
NEL TUO CASO E STANTE LE LIMITAZIONI DELLA NORMA ALLEGATA I BOX NON POSSONO COMUNICARE CON LOCALI ADIBITI A A CANTINA (PIU' DI 40 VETTURE).
PROPABILMENTE , RICORRENDO ALL'ISTITUTO DELLA DEROGA (ART. 6 DEL DPR 37/96),
SARA' POSSIBILE SANARE TALE SITUAZIONE PROPONENDO MISURE COMPENSATIVE AL RISCHIO ACCRESCIUTO....MAGARI REALIZZANDO UN FILTRO A PROVA DI FUMO TRA I BOX E LE RELATIVE CANTINE OD ATTUANDO ALTRE SOLUZIONI DA CONCORDARE CON L'ORGANO DI VIGILANZA.....CONTATTA PERTANTO IL COMANDO VF COMPETENTE PER TERRITORIO.



Domanda:

Ho letto in una risposta alle domande precedenti, dove si parlava dell'obbligo, nelle autorimesse con più di nove veicoli, di prese d'aria che ne garantiscano l'aerazione.
Di recente mi è giunta notizia che queste prese d'aria devono essere munite di serrande tagliafuoco.
Vivendo in un condominio con autorimessa dotata di prese d'aria vorrei sapere se questa notizia è vera.
Se si, il rischio non è che queste serrande, in caso d'incendio, una volta chiuse, non permettano l'evacuazione del fumo?
Grazie. C.


Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

CARO C.
TUTTE LE AUTORIMESSE DEVONO ESSERE AEREATE NELLA MISURA PREVISTA DALLA NORMA CHE TI ALLEGO. QUESTA AEREAZIONE PUO' OTTENERSI ANCHE IN MODO CHE SERRAMENTI, (TIPO VETRI OD ALTRO) POSTI PER LA PROTEZIONE DALLE INTEMPERIE, POSSONO ESSERE RIMOSSI IN CASO DI NECESSITA'. OVVIAMENTE RISPETTANDO, IN ASSENZA DI UN IMPIANTO AUTOMATICO DI VENTILAZIONE, LA QUOTA PARTE DI AEREAZIONE NATURALE SEMPRE PRIVA DI SERRAMENTI PARI AL TRE PER MILLE DELLA SUPERFICIE IN PIANTA DEL GARACE.
LE SERRANDE TAGLIAFIAMMA (CHE NON HANNNO NULLA A CHE FARE CON LE PRESE D'ARIA DELL'AUTORIMESSA) VENGONO IMPIEGATE ALL'INTERNO DELLE CANALIZZAZIONI (AD ESEMPIO ARIA CONDIZIONATA) CON LO SCOPO DI INTERCETTARE EVENTUALI FUMI DA INCENDIO ASPIRATI DA "PRESE D'ARIA" PRESENTI IN UN COMPARTIMENTO E VEICOLATI TRAMITE LA CANALIZZAZIONE IN ALTRI COMPARTIMENTI.
IN UN CERTO SENSO LE SERRANDE TAGLIAFIAMMA FUNZIONANO PER LE CANALIZZAZIONI COME UNA PORTA REI FUNZIONA PER METTERE IN COMUNICAZIONE DUE COMPARTIMENTI ADIACENTI.



Domanda:

Egregio Direttore desidero sottoporLe il seguente quesito:
relativamente all'autorimessa privata del nostro condominio di recente costruzione (anno1999/2000), al costruttore è stato rilasciato un C.P.I. (Prat. 50558, Prot. 345) che, dopo aver previsto la possibilità di ricovero, al piano ammezzato di 7 posti auto e 23 motoveicoli, e, al piano cantinato di 13 posti auto e 33 motoveicoli, riporta testualmente quanto segue:
"Con riferimento ai motocicli indicati nel presente certificato si precisa che, ai sensi della lett. Circ. M.I. n° 4108 del 26.07.2000, è consentito in luogo di detti motocicli ricoverare autovetture in ragione di una ogni 4
motocicli o ciclomotori a condizione che comunque non vengano intralciate le corsie per la manovra degli autoveicoli" .
Orbene, il costruttore ha di recente venduto ad un condomino un posto auto nell'area del piano ammezzato, in aggiunta ai sette ivi previsti, motivando che il C.P.I. lo autorizza a sostituire il posto destinato a quattro
motoveicoli con un auto.
E' lecito quanto fatto dal costruttore?
Io ho letto la circolare in questione e mi pare che la sostituzione tra motoveicoli e auto, al contrario, sia prevista solo qualora alle macchine previste (nel caso specifico7) si vogliano sostituire 4 motoveicoli. La
prego di chiarirmi questa circostanza, anche perchè, oltre il posto di recente venduto che peraltro ostacola le manovre per il parcheggio della mia autovettura, il costruttore ha indicato con apposita segnaletica orizzontale, ulteriori posti auto nelle corsie di esodo.
La ringrazio anticipatamente e La prego d'indicarmi quali sono le vie da seguire nel caso in cui ravvisasse in quanto sopra esposto irregolarità o comportamenti non conformi alla normativa vigente. S. F.


Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

CARO S.,
LA CONVERSIONE DEI MOTOCICLI (4) A VETTURA (1) E' POSSIBILE PERTANTO LA CONFIGURAZIONE FINALE SARA' 6 AUTO E 19 MOTO....... PURCHE' IN QUESTA MODIFICA NON VENGANO ALTERATE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA ( INGOMBRI , CORSIE DI MANOVRA ECC.).
IN MERITO AL POSTO AUTO AGGIUNTO BISOGNA VERIFICARE LA CONGRUITA' CON IL MASSIMO PARCAMENTO CONSENTITO DALLA NORMA (UNA VETTURA OGNI 20 MQ. DI GARAGE) ED ANCHE SE L'INSERIMENTO DEL POSTO AUTO NON INFICIA LA FRUIBILITA' DELLE CORSIE DI MANOVRA.
PUOI RICHIEDERE UN SOPRALLUOGO AL COMANDO COMPETENTE PRODUCENDO UN ESPOSTO MOTIVATO.



Domanda:

Siamo titolari di un deposito di merce varia (attività 88) svolto all'interno di più capannoni per complessivi 4000 mq., isolati con struttura in ferro protetta con vernici intumescenti, il carico di incendio è di 40 kg/legna
equivalente, il CPI rilasciato è in scadenza.
Oggi intendiamo modificare l'attività che si svolgerà su un solo capannone, diminuendo quindi la superfice a 2500 mq. ed anche il carico di incendio a circa 15 kg/mq.
Si intende sapere se nella predisposizione del nuovo progetto si potranno ancora utilizzare le stesse vernici intumescenti per la protezione delle strutture in ferro.
Ringraziando anticipatamente porgiamo cordiali saluti. R. M.


Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

SE CI SI RIFA' ALLA CIRCOLARE 91/61, PER IL FUTURO CARICO DI INCENDIO PREVISTO NON OCCORRE ALCUNA PROTEZIONE PER LE STRUTTURE...TUTTAVIA TRATTANDOSI DI UNA ATTIVITA' NON NORMATA E' OPPORTUNO CHE LEI SI RIVOLGA AL COMANDO PROVINCIALE COMPETENTE PER TERRITORIO PER DISCUTERE CON UN FUNZIONARIO L'ARGOMENTO POSTO COME QUESITO.



Domanda:

Avrei bisogno di un chiarimento in merito alla seguente questione:
se un fabbricato residenziale supera i 30 metri di altezza (ed è ovviamente dotato di ascensore), è vero che qualora tutti i piani siano accessibili all'autoscala dei vigili del fuoco, non deve essere usato nessun particolare accorgimento ai fini dell' antincendio per il vano scala ed il vano ascensore?
Grazie. F. D.


Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

IN VERITA' QUALUNQUE EDIFICIO, SIA ESSO ESISTENTE ALLA DATA DEL DPR ALLEGATO CHE DI EPOCA SUCCESSIVA, DEVE OSSERVARE GLI INDIRIZZI TECNICI RICHIAMATI DALLA NORMA, SIA PER LO STABILE CHE PER GLI IMPIANTI IN ESSO INSISTENTI.....QUALI AUTORIMESSA, CENTRALE TERMICA E ASCENSORE (PER QUEST'ULTIMO VALE ANCHE LA RECENTE NORMA CHE ALLEGO).
ALLA LUCE DI QUANTO COMUNICO SI DOVRA' RIQUALIFICARE IL FABBRICATO IN QUESTIONE.



Domanda:

Sto per andare ad abitare in una villetta attualmente in costruzione. Il box è comunicante con la casa, attraverso una porta frangifiamma. Uscendo dal box ed entrando quindi direttamente in casa, la porta si apre solo di 90°, in quanto ad un certo punto il soffitto si abbassa in modo anomalo. Aprendo completamente tale porta io avrei due vie di fuga, a destra (il corridoio porta in giardino), e a sinistra (il corridoio porta all'entrata della casa). A causa dell'anomalia suddetta, però, la via verso destra è preclusa. C'è una norma che prevede che la porta si apra completamente, a 180°?
La ringrazio moltissimo. Un cittadino.


Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

CARISSIMO
SEI UNA PERSONA FORTUNATA E PREVIDENTE.
FORTUNATA PERCHE' LA TUA PORTA E' ANTIFIAMMA (REI) RISPETTO A QUELLA PREVISTA DALLA NORMA (METALLICA).... CON DISPOSITIVO DI AUTOCHIUSURA.
PREVIDENTE PERCHE' LA COMUNICAZIONE TRA AUTORIMESSA E ABITAZIONE SI REALIZZA TRAMITE PORTA REI.
L'APERTURA DI 90° GRADI E' PIU' CHE SUFFICIENTE PER L'ESODO ATTESO CHE LA TUA AUTORIMESSA NON E' SOGGETTA AL CPI.,
LA NORMA CHE DEVE ESSERE OSSERVATA E' LA SEGUENTE:

2. AUTORIMESSE AVENTI CAPACITÀ DI PARCAMENTO NON SUPERIORE A NOVE AUTOVEICOLI.

2.1. Autorimesse del tipo misto con numero di veicoli non superiore a nove:

le strutture portanti orizzontali e verticali devono essere almeno del tipo R 60 e, se di separazione, almeno REI 60;
le eventuali comunicazioni ammissibili con i locali a diversa destinazione, facenti parte dell'edificio nel quale sono inserite, devono essere protette con porte metalliche piene a chiusura automatica; sono comunque vietate le comunicazioni con i locali adibiti a deposito o uso di sostanze esplosive e/o infiammabili;
la superficie di aerazione naturale complessiva deve essere non inferiore a 1/30 della superficie in pianta del locale;
l'altezza del locale deve essere non inferiore a 2 metri;
l'eventuale suddivisione interna in box deve essere realizzata con strutture almeno del tipo REI 30;
ogni box deve avere aerazione con aperture permanenti in alto e in basso di superficie non inferiore a 1/100 di quella in pianta; l'aerazione può avvenire anche tramite aperture sulla corsia di manovra, eventualmente realizzate nel serramento di chiusura del box.



Domanda:

Nel nostro ufficio tecnico di metri 500 piano terra dove lavorano 20 persone e la palazzina amministrazione 1 piano senza ascensore dove lavorano 15 persone oltre agli istintori posizionati .Siamo obbligati per la tipologia degli ambienti ad effettuare un impianto di rilevazione incendio omologato con domande ai vigili del fuoco e certificazioni,oppure possiamo evitarlo. Saluti.


Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

IL SUO UFFICIO PER IL LIMITATO NUMERO DI ADDETTI E' CERTAMENTE NON SOGGETTO ALLA NORMA DI PREVENZIONE INCENDI CHE SI APPLICA AD UFFICI CON PIU' DI 500 ADDETTI.
COMUNQUE AI SENZI DEL DM. 10-3-98 IL DATORE DI LAVORO DEVE ATTARE LE MISURE RITENUTE NECESSARIE PER CONTENERE IL RISCHIO INCENDIO. L'INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI RILEVAZIONE DEGLI INCENDI NON E' OBBLOGATORIO MA RIENTRA IN UNA SCELTA FACOLTATIVA DATORIALE.



Domanda:

Per quanto riguarda la grande distribuzione commerciale esiste l’obbligo normativo di verificare gli impianti elettrici e di annotare l’esito su un apposito registro. So che la normativa disciplina i locali di pubblico spettacolo mentre non ho trovato nulla di così preciso per i centri commerciali aventi un afflusso di persone (in certi periodi) uguale o superiore ai precedenti.


Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

LA ESIGENZA DI ORGANIZZARE UN PROPRIO "REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI" DERIVA DALLA APPLICAZIONE DEL DLGS 626/94 E DAL DM INTERNO 10-3-98. DI NORMA TALE OBBLIGO VIENE RIPORTATO NEL RELATICO CPI, ED IN TALUNI CASI L'ORGANO DI VIGILANZA PUO' SANZIONARE LA DISAPPLICAZIONE.



Domanda:

Vorrei avere alcune informazioni relative ad un locale che stò ristrutturando.
Il locale era adibito ad officina meccanica, ora dovrà essere adibito a pizzetteria con vendita diretta (non c'è la somministrazione e quindi solo posti all'impiedi). Il solaio è costituito da panconcelli e travi in legno a vista e si trova ad un'altezza di 2,70mt circa sotto i panconcelli (sotto la trave è di 2,50mt circa).
Siccome c'è un laboratorio per la lavorazione della pizza con un forno elettrico vorrei sapere se potrebbero esserci
problemi per la presenza delle travi in legno: è sufficiente un trattamento delle superfici in legno con prodotti ignifughi e lavabili nel labboratorio?


Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

LE VERNICI RALLENTANO IL PROCESSO DI COMBUSTIONE, IO TI SUGGERISCO, OVE POSSIBILE, DI INCAPSULARE ( E QUINDI PROTEGGERE) QUANTO MENO LE STRUTTURE LIGNEE PORTANTI CON PANNELLI ISOLANTI AGLI EFFETTI DELLE FIAMME (CARTONGESSO, CARTONI IN FIBRE MINERALI OD ALTRO MATERIALE DI PARI EFFICACIA).



Domanda:

Ho fatto realizzare una canna fumaria con le seguenti caratteristiche:

-Tubo in lamiera smaltata, coimbentato con lana di roccia (cm 3) e uno strato di alluminio (mm 3) e murato con mattoni pressati.
Il tubo attraversa il tetto rivestito con perlinato di legno da 2 cm.
Fra il tubo e il perlinato è stata inserita, circa cm 2, di lana di roccia; la parte di lana è a diretto contatto con il tubo, mentre la parte di alluminio a contatto con il perlinato e i mattoni pressati.
Le chiedo, gentilmente, un suo parere, ed in particolare se c'é rischio di incendio per il perlinato.

P.S. Il camino è in ghisa.


Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

NON E' SEMPLICE RISPONDERE ALLA SUA DOMANDA.
SAPPIA CHE IL LEGNO INDICATIVAMENTE PUO' ACCENDERSI SPONTANEAMENTE QUANDO RAGGIUNGE UNA TEMPERATURA PROPRIA DI CIRCA 400°C.
SICCHE' BISOGNA SAPERE A CHE TEMPERATURA I FUMI CALDI SMALTITI DALLA CANNA FUMARIA ATTRVERSANO LA SEZIONE DI INTERSEZIONE CON LA COPERTURA E LA DISTANZA DI QUESTA SEZIONE DAL FOCOLARE.
CERTAMENTE LA INTERPOSIZIONE DELLA LANA DI ROCCIA RALLENTA LA TRASMISSIONE DEL CALORE SICCHE', ALL'EQUILIBRIO TERMICO TRA CALORE TRASMESSO E CALORE SMALTITO, LA TEMPERATURA DEL LEGNO DELLA COPERTURA DEVE ESSERE SENSIBILMENTE INFERIORE AI VALORI DI 400°C.
LA MANUTENZIONE DEL CAMINO E LA PULIZIA DI QUESTO DAI RESIDUI CARBONIOSI (NEROFUMO) SONO INDISPENSABILI.



Domanda:

Volevo chiederLe quanti estintori devono essere installati nella autorimesse con meno di 9 autoveicoli. Avevo sentito parlare di uno ogni 5 autorimesse se soggette al rilascio del Certificato prevenzione incendi.
Grazie e Cordiali Saluti.


Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

LA NORMA CHE RIPORTO VALE PER TUTTE LE AUTORIMESSE , SOGGETTE O NO ALLA PREVENZIONE INCENDI. PERTANTO CREDO UTILE L'INSTALLAZIONE DI ALMENO UN ESTINTORE COME DI SEGUITO:

6.2. Mezzi di estinzione portatili.

Deve essere prevista l'installazione di estintori portatili di "tipo approvato" per fuochi delle classi "A", "B" e "C" con capacità estinguente non inferiore a "21 A" e "89 B".
Il numero degli estintori deve essere il seguente: uno ogni cinque autoveicoli per i primi venti autoveicoli; per i rimanenti, fino a duecento autoveicoli, uno ogni dieci autoveicoli; oltre duecento, uno ogni venti autoveicoli.
Gli estintori devono essere disposti presso gli ingressi o comunque in posizione ben visibile e di facile accesso.



Domanda:

Vorrei sottoporre un caso relativo alla richiesta o meno del certificato prevenzione incendi.
In uno stesso capannone coesistono due ditte A e B (con naturalmente due ragioni sociali diverse).
La ditta B, possiede un'ala del capannone (circa 80 mq) e svolge prettamente attività di ufficio.
La ditta A svolge attività di riparazione e assistenza di attrezzature semimoventi per edilizia e stradali (sostanzialmente attività di officina meccanica) nell'altra parte rimanente del capannone.
Le due aree sono in comunicazione da un'unica porta tagliafuoco REI120.
L'area di lavoro (officina) della ditta A e di circa 370mq, con in aggiunta una parte espositiva/vendita sempre di attrezzature semimoventi per edilizia e stradali di 80mq divisa dall'officina soltanto da uno scaffale (dunque non
vi è nè seprazione nè compartimentazione).
Però questi 80mq sono di proprietà della ditta B.

Dunque i quesiti erano i seguenti:

1. Visto che la somma di 80mq di esposizione più i 370mq di officina, danno 450mq, essa rientra sotto l'attività N°87: "Locali, adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso e al dettaglio con superficie lorda superiore a 400
m2 comprensiva di servizi e depositi"

2. Se sì alla risposta 1, chi dovrà sostenere tutti gli oneri relativi
all'ottenimento del CPI?


Risponde l’Arch. Giancarlo Ranalletta in servizio presso la Direzione Regionale VV.F. Lazio:

L'attività di officina meccanica di riparazione e assistenza di attrezzature semoventi se ricovera più di nove automezzi o impiega più di 25 addetti ed effettua lavorazioni a freddo ricade nel punto 72 del DM 16/2/82.
Diversamente dai casi sopra elencati l'attività rientra nel punto 87 dello stesso DM in quanto di superficie superiore a 400 m2 complessivi.
Le attività devono essere separate con strutture resistenti al fuoco e non direttamente comunicanti tra loro se non tramite filtro a prova di fumo in caso di conprovata necessità, in quanto gestite da Ditte diverse.
L'ottenimento del CPI compete al responsabile gestore dell'attività a meno di impegni contrattuali.



Domanda:

Il quesito che vorrei porre è il seguente:

All'interno di un centro commerciale è inserito un ristorante/pizzeria.
Il ristorante/pizzeria ha sia un accesso diretto indipendente che un accesso dalla galleria del centro commerciale.
La cucina di detto ristorante, alimentata a gas metano, ha una potenzialità minore di 100KW ed è inserita all'interno del locale di consumazione pasti.
Allo stesso modo, anche il forno a legna, per il quale ho stimato una potenza termica di circa 60kW, DIV> inserito all'interno del locale di consumazione pasti.
In sostanza sia il forno a legna che la cucina a gas non sono nello stesso locale, ma si affacciano senza separazioni REI entrambi sul locale di consumazione dei pasti.
Per la cucina sono state rispettate le prescrizioni del DM del 12/4/96.

I quesiti sono dunque questi:

Cosa comporta la contemporanea presenza di forno a legna e cucina a gas?
Cosa comporta la comunicazione del locale ristorante con il centro commerciale?
Quali sono le altre norme e circolari che disciplinano l'argomento?


Risponde l’arch. Mimmo Balestrieri della Direzione Regionale VVF del Lazio:

Le norme tecniche di prevenzione incendi che regolamentano i locali di installazione di impianti di cucina e lavaggio stoviglie sono quelle relative al D.M. 12.4.1996, in particolare la comunicazione con altri locali, pertinenti l’attività servita dall’impianto, è consentita tramite disimpegno anche non aerato, con eccezione dei locali soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone/mq e quindi, come nella fattispecie, con attività di cui al punto 87 del D.M. 16.2.82, che dovrà avvenire tramite disimpegno avente le caratteristiche indicate al punto 4.2.5 lettera b del D.M. 12.4.96.

In ragione di quanto sopra rappresentato pertanto, in considerazione della particolare tipologia dell’impianto, che nella fattispecie prevede la presenza di forno a legna nel locale consumazione pasti e dei fornelli a gas nel locale cucina, i locali devono, per forza maggiore e anche per motivi di funzionalità, comunicare fra di loro come sopra indicato.
Le porte REI, comunque, possono essere dotate di dispositivo di autochiusura anche del tipo normalmente aperte purché asservite ad un sistema di rivelazione incendi.



Domanda:

Volevo sottoporre il seguente quesito.

- Tutte le biblioteche sono assoggettabili alla Voce 90 del D.M. 16/02/1982?

- Se la biblioteca non è inserita in un edificio pregevole per arte e storia e non è nemmeno sottoposta alla vigilanza dello Stato, ma si trova semplicemente in un edificio anche con altre destinazioni d'uso, esiste una normativa specifica o si fa riferimento a quella per gli edifici pregevoli (c.f.r. D.P.R. n.418 del 30/06/1995) ?

Ringrazio anticipatamente.


Risponde l’ing. Alessandro Paola del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma:

Si rappresenta che le biblioteche sono comprese nelle attività n. 90 dell'Allegato al DM 16/02/1982 solo quando sono inserite in "Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al R.D. 7 novembre 1942, n. 1564”.
Qualora le biblioteche, (intese come un luogo dove sono raccolti molti libri, disposti in un determinato ordine e catalogati, per uso degli studiosi), non siano comprese all'interno di tali tipologia di attività, le stesse possono essere considerate nell'attività n. 43 dell'Allegato al DM 16/02/1982, se il quantitativo di materiale cartaceo conservato è superiore a 50 quintali e se le stesse sono disposte in un locale adibito appositamente alla conservazione dei libri.
Non sono pertanto da considerarsi attività soggette le cosiddette biblioteche adibite a sale lettura o con presenza di personale che svolge le proprie attività lavorative in un ambiente ove sono presenti numerosi libri, mentre dovranno ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi i locali ove vengono depositati i libri con quantitativi superiori a 50 quintali di materiale cartaceo.
Per quanto riguarda la norma di riferimento, non essendo stata emanata una regola tecnica specifica per tate tipo di attività, nella valutazione delle misure antincendio da adottare, ci si dovrà rifare alle norme ed ai criteri generali di prevenzione incendi, salvo che specifiche norme (ad es. quella delle scuole) non diano specifiche indicazioni.
Per un maggior approfondimento rimandiamo alla lettura dei seguenti chiarimenti in materia:

- Lettera Circolare Data 24/09/1985 Numero n.19917 - Prevenzione incendi negli Archivi. Interpretazione norme esistenti (identificazione degli archivi come attività 43)

- Lettera Circolare Data 30/10/1996 Numero n.P2244/4122 sott. 32 D.M. 26 agosto 1992 - "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica" - Chiarimenti applicativi e deroghe in via generale ai punti 5.0 e 5.2 (chiarimento per le scuole)

- Circolare Ministeriale Data 17/12/1986 Numero n.42 Chiarimenti interpretativi di questioni e problemi di prevenzione incendi - punto 12 (chiarimento per le librerie).



Domanda:

Nel mio condominio c'è un locale caldaia dove alcuni condomini stendono ad asciugare i panni, essendo materiale infiammabile volevo sapere se è regolare questo comportamento. grazie.


Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

PREMESSO CHE I PANNI ED IN GENERE GLI INDUMENTI SONO DEI COMBUSTIBILI E NON INFIAMMABILI, LA PRASSI DI ASCIUGARE QUESTI ALL'INTERNO DEL LOCALE CALDAIA NON E' USUALE E CONDIVISIBILE...PER MOTIVI DI PRUDENZA E DI CORRETTO UTILIZZO DEL LOCALE.
CREDO ANCHE CHE TALE PRASSI DOVREBBE ESSERE PROIBITA DALL'AMMINISTRATORE CONDOMINIALE CHE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO E' DIRETTO RESPONSABILE



Domanda:

In merito alla circolare 91/’61 volevo avere qualche chiarimento.

1. Con riferimento alla Tabella 5 : il copriferro per la voce “Calcestruzzo normale” è da intendersi come copriferro effettivo strutturale oppure si può includere in tale copriferro l’eventuale intonaco ? Ovvero, in pratica, volendo ottenere un R.E.I. 60 (copriferro richiesto 3.00 cm) e avendo una struttura con copriferro strutturale pari a 1.5, è sufficiente uno strato di intonaco di 1.5 cm per ottenere i 3.00 cm totali, oppure devo avere un vero e proprio copriferro strutturale pari a 3.00 cm ?
2. Il R.E.I. dell’intonaco applicato alla struttura può essere sommato con il R.E.I. della struttura stessa ? Ovvero, in pratica, volendo realizzare un R.E.I. 120 e avendo un solaio R.E.I. 30 ed un intonaco che con 2 cm di spessore assicura R.E.I. 90, è possibile accostando i due materiali ottenere un R.E.I. 120?


Risponde l’ing. Alessandro Gabrielli della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio:

Quesito1

Non è possibile sommare lo spessore di calcestruzzo a quello dell’intonaco in quanto i due materiali hanno caratteristiche sensibilmente diverse. Inoltre non è garantita l’adesione dei differenti strati.


Quesito 2

L’accostamento di più elementi aventi una propria durata in termini di resistenza al fuoco ha sicuramente l’effetto di migliorare le caratteristiche dell’insieme rispetto al singolo elemento, stante la complessità del fenomeno non è pero possibile pensare di valutare l’insieme come una sommatoria delle resistenze al fuoco dei singoli elementi.



Domanda:

Chiedo cortesemente risposta a due quesiti:

- dovendo ristrutturare una cucina all'interno della quale sono installate attrezzature a gas metano con circa 120 kw e ricadendo nell'Attività 91 ho il seguente dubbio: le pareti della cucina che si attestano su spazio scoperto superano in lunghezza il 15% del perimetro compartimentato ma la cucina (inserita in un vecchio ospedale) ha quota di pavimento a -2,0 metri rispetto al piano calpestabile dello spazio scoperto e h netta interna di circa 3,7 mt. Le pareti della cucina quindi sono per metà sottostanti a tale piano e confinanti con altri locali interrati e per metà circa fuoriescono completamente libere dotate di finestre.
Posso considerare quindi il perimetro di quelle libere anche se per metà sono interrate ma non controterra?

- recentemente ho effettuato sopralluogo in una attività definità "comunità alloggio per minori" (tipologia oggi molto diffusa) con non più di 9 posti letto che non prevede l'alloggio per ragazzi con eventuali disabilità.
Dovendo rilasciare dichiarazione che i locali sono a norma chiedo: tale attività rientra tra le attività ricettive con capacità non superiore ai 25 posti letto? se si quali impianti antincendio è necessario prevedere?


Risponde l’ing. Alessandro Gabrielli della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio:

Centrali termiche alimentate a gas metano

Il p.to 4.1.1.b) del DM 12/4/1996 è riferito a tutte le tipologie di locali, (FUORI TERRA, INTERRATI E SEMINTERRATI), prevedendo per il solo caso di locali interrati la presenza di un’intercapedine con determinate caratteristiche.
Nel caso dei locali seminterrati, come nel caso proposto, la parete non deve quindi necessariamente essere controterra.


Comunità alloggio per minori

L’attività di cui sopra non è tra quelle elencate al punto 1 dell’allegato al DM 9 aprile 1994 e s.m.i. la stessa risulta comunque soggetta agli obblighi di cui al D.Lgs. 626/94 e s.m.i..
In tale ambito, il titolo III dell’allegato al DM 9 aprile 1994, può essere preso a riferimento per l’individuazione delle adeguate misure di sicurezza.



Domanda:

In merito alla circolare 91/’61 volevo avere qualche chiarimento.

1. Con riferimento alla Tabella 5: il copriferro per la voce “Calcestruzzo normale” è da intendersi come copriferro effettivo strutturale oppure si può includere in tale copriferro l’eventuale intonaco ? Ovvero, in pratica, volendo ottenere un R.E.I. 60 (copriferro richiesto 3.00 cm) e avendo una struttura con copriferro strutturale pari a 1.5, è sufficiente uno strato di intonaco di 1.5 cm per ottenere i 3.00 cm totali, oppure devo avere un vero e proprio copriferro strutturale pari a 3.00 cm ?

2. Il R.E.I. dell’intonaco applicato alla struttura può essere sommato con il R.E.I. della struttura stessa? Ovvero, in pratica, volendo realizzare un R.E.I. 120 e avendo un solaio R.E.I. 30 ed un intonaco che con 2 cm di spessore assicura R.E.I. 90, è possibile accostando i due materiali ottenere un R.E.I. 120?


Risponde l’ing. Bernardo Lanzillotta, Dirigente Sezione Caricamento e Colonna Mobile del Comando Provinciale di Roma:

Circolare 91/61

1) La circolare 91/61 prevede per le varie classi di strutture il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare.
In particolare la tabella 5, inerente i rivestimenti, non esclude l’accostamento di due tipi di rivestimento.
Ad ulteriore conferma la norma UNI 9502 “Procedimento analitico per valutare la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso” introduce il concetto di spessore equivalente ossia spessore del conglomerato cementizio equivalente a quello del rivestimento protettivo adottato.

2) in riferimento al secondo punto, premesso che l’attribuzione di un valore di partenza della resistenza al fuoco del solaio prevede che esso ricada in quelli previsti dalla tabella 3 della circolare 91/61, il concetto del principio dello spessore del rivestimento rimane analogo a quello del caso precedente.



Domanda:

Vorrei sapere a quale riferimento normativo devo attenermi nel caso di installazione di una caldaia a gasolio avente portata termica < 35 kW all'interno dell'abitazione.

La caldaia (a camera aperta) può essere installata in ogni ambiente, compreso camera da letto oppure bagno con doccia o vasca?

La caldaia può essere installata in autorimessa ?

Se poi la caldaia viene installata in locale adiacente a garage vorrei sapere, sempre in base a quale legge, che tipo di porta occorre tra garage e locale caldaia.

Grazie per la risposta e distinti saluti.


Risponde l’ing. Bernardo Lanzillotta, Dirigente Sezione Caricamento e Colonna Mobile del Comando Provinciale di Roma:

La normativa attuale sugli impianti a combustibile liquido, emanata integralmente da parte del Ministero dell’Interno, fa riferimento solo ad impianti di potenzialità termica superiore a 35 kW.
Premesso ciò, per le situazioni non contemplate, è comunque necessario che la corretta installazione dell’impianto sia certificata secondo le procedure previste dalla Legge 46/90 e successivo regolamento di attuazione.
Per quanto riguarda marcature e certificazioni di cui eventualmente tali impianti devono essere in possesso, il competente ufficio centrale del C.N.VV.F. ha posto un quesito (2000) alla allora Direzione Generale Produzione Industriale del Ministero dell’Industria, quesito di cui non si conosce la risposta.



Domanda:

Buongiorno, sono un consulente aziendale e vorrei sapere in base a quali criteri un luogo di lavoro si può definire "piccolo" ai sensi del DM 10/3/98. Ringrazio anticipatamente.


Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

CARISSIMO,
PER QUANTO MI RISULTA IL DM 10-3-98 NON FA RIFERIMENTO A "LUOGHI DI LAVORO PICCOLI" BENSI', E SOLO AI FINI ANTINCENDIO, DIVIDE LE ATTIVITA' LAVORATIVE IN TRE CATEGORIE:

- BASSO RISCHIO DI INCENDIO, NON SOGGETTE ALLA PREVENZIONE INCENDI.

- MEDIO RISCHIO DI INCENDIO, CI SONO NELLA MACROATTIVITA' ATTIVITA' ELEMENTARI SOGGETTE ALLA PI

- ALTO RISCHIO DI INCENDIO, CI SONO ATTIVITA' COMPLESSE SOGGETTE ALLA PI NELLA MACROATTIVITA'

SALUTI.



Domanda:

Volevo sapere quali sono le normative che regolamentano la quantità di luci di emergenza da installare in uno stabile adibito a uffici.
Ringraziando anticipatamente porgo cordiali saluti. B.M.


Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

CARISSIMO
SE L'ATTIVITA' NON E' SOGGETTA ALLA PREVENZIONE INCENDI (MENO DI 500 ADDETTI) PUO' FARE RIFERIMENTO AI CONTENUTI DEL DM. 10.3.98 CHE PREVEDE QUANTO DI SEGUITO:

3.13. Illuminazione delle vie d'uscita

Tutte le vie d'uscita, inclusi anche i percorsi esterni, devono essere adeguatamente illuminati per consentire la loro percorribilità in sicurezza fino all'uscita su luogo sicuro.
Nelle aree prive di illuminazione naturale o utilizzate in assenza di illuminazione naturale deve essere previsto un sistema di illuminazione di sicurezza con inserimento automatico in caso di interruzione dell'alimentazione di rete.

NEL CASO CHE L'ATTIVITA' SIA SOGGETTA ALLA PI. PUO' PRENDERE COME RIFERIMENTO GLI INDIRIZZI FORNITI DAL DM D.M.Interno del 19/8/1996 (PUBBLICO SPETTACOLO) OVVERO DAL DM D.M.Interno del 9/4/1994 (ALBERGHI)
TALE ILLUMUNAZIONE DEVE ESSERE GARANTITA QUANTO MENO NEI PASSAGGI, SCALE, ANDRONI ED IN GENERALE LUNGO TUTTI I PERCORSI CHE FANNO PARETE DELLE VIE DI ESODO (ALMENO 5 LUX CONTINUI MISURATI AD UN METRO DAL PAVIMENTO IN ASSENZA DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA).



Domanda:

Dovendo relizzare un capannone, della superficie di 1650 mq, per uso immagazzinaggio e manipolazione materiali ferrosi (di varia natura ossia rame, ferro, acciaio, ghisa, alluminio etc...)(la manipolazione e lo stoccaggio avviene con l'uso di n 2 caricatori gommati e l'uso di n 2/3 camion cassonati), vorrei sapere se si è soggetti al rilascio del Certificato prevenzione incendi?
Come va interpretato in questa ottica il D.M. 16 febbraio 1982, punto 88 “Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1000 metri quadrati”?
Qualora eventualmente questo capannone sia lasciato aperto su 2 lati (o eventualmente su tutti i lati) ci sono prescrizioni differenti?
In attesa di riscontro ringrazio anticipatamente.


Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

QUALORA IL CAPANNONE RISULTA PERIMETRATO SUI QUATTRO LATI, L'ATTIVITA' IN ESSO SVOLTA E' SOGGETTA ALLA PREVENZIONE INCENDI, INDIPENDENTEMENTE DA CIO ' CHE NEL LOCALE SI DEPOSITA (PER SUPERFICIE MAGGIORI DI 1000 MQ.).
QUALORA IL LOCALE E' STAMPONATO NEI SUOI LATI (TETTOIA), RITENGO CHE L'ATTIVITA' NON SIA SOGGETTA ALLA PI.



Domanda:

Una porta di accesso di un ambiente di lavoro, alimentata con sistema elettrico e trascinata orizzontalmente, attraverso un sistema di cinghia e ruote dentate, deve essere provvista, per legge, di maniglione antipanico?
Se si, in caso di mancanza totale di energia elettrica, quindi anche di quella d'emergenza, come fa a funzionare il sistema d'apertura manuale attraverso il maniglione antipanico, visto che esso sarebbe impedito dal sistema elettromeccanico su scritto che si bloccherebbe?


Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

INNANZI TUTTO BISOGNA DISTINGUERE LE PORTE CHE FANNO PARTE DI UN PERCORSO DI ESODO DA QUELLE CHE IMMETTONO O FANNO USCIRE DA UN LUOGO DI LAVORO.
NEL PRIMO CASO LE PORTE A SCORRIMENTO ORIZZONTALE, SE DI RECENTE INSTALLAZIONE, DEVONO PREVEDERE, IN CASO DI EMERGENZA, DI POTER ESSERE APERTE, AD ANTA, ANCHE NEL SENSO DELL'ESODO E RIMANERE NELLA POSIZIONE DI MASSIMA APERTURA .
LE PORTE SCORREVOLI, PREESISTENTI AL 1993 E PER QUELLE IN USO PER ATTIVITA' NON SOGGETTE ALLA PREVENZIONE INCENDI, SONO TOLLERATE , NELL'AMBITO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI SECONDO L'ART.4 DEL DLGS 626/94, A CONDIZIONE CHE ESISTA SEMPRE LA POSSIBILITA' DELLA LORO APERTURA MANUALE IN CASO DI MANCANZA DI ENERGIA ELETTRICA.
CON I PRESUPPOSTI DI QUANTO SOPRA E SOLO AI FINI DEI DISPOSITIVI DI APERTURA A "BARRA" SI RIPORTA LA RECENTE NORMATIVA CHE CHIARISCE QUANDO QUESTI DISPOSITIVI SERVONO O MENO:

D.M. 3.11.2004 (G.U. 271 del 18.11.04)

Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo in caso d’incendio. Sulle porte delle vie di esodo dovrà essere installato un dispositivo di apertura come di seguito:

a) Attività aperta al pubblico
e porta utilizzabile da
meno di 10 persone Dispositivo normale

b) Attività non aperta al pubblico UNI EN 179
e porta utilizzabile da persone
comprese tra 10 ¸ 25

A1) Attività aperta al pubblico e porta
utilizzata da più di 9 persone Dispositivo a barra

B1) Attività non aperta al pubblico e UNI EN 1125
porta utilizzata da più di 25 persone


Detti dispositivi se non muniti di marcatura CE e già installati verranno sostituiti in caso di rottura, in caso di situazione che pregiudica la gestione dell’esodo in essere ovvero comunque entro 6 anni dall’entrata in vigore del presente decreto.



Domanda:

Volevo sapere quali sono le disposizioni in materia di antincendio per quanto concerne i serbatoi interrati, destinati alla distribuzione di carburante. Mi interessa in proposito la disposizione attinente quelli di vecchia installazione (1958), ed ancora in uso, fermo restando le direttive in materia di ambiente ed igiene (risanamento, prove di tenuta ecc).


Risponde l’Ing. Piero Simonetti, del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Latina:

Per i serbatoi interrati di carburante installati presso gli impianti di distribuzione dopo il 2002 il riferimento normativo richiesto è il D.M. Interno del 29 novembre 2002 (pubblicato sulla G.U.S.G. n° 293 del 14/12/2002).

Per i serbatoi installati prima del 2002 esisteva il D.M.Ambiente n° 246 del 24/05/1999 che all’art. 11 regolamentava, dal punto di visto antincendi, i serbatoi esistenti prima del 1973. Tale decreto però, come noto, è stato annullato dalla Corte Costituzionale con sentenza emessa il 5/07/2001 (si veda a tal proposito la Lettera-Circolare M.I. n° P80/4112 sott. 53 del 23/01/2002).

Alla luce di quanto sopra esposto, gli unici riferimenti normativi in materia antincendi attualmente esistenti per i serbatoi indicati in oggetto, sono il D.M. Interno 31 luglio 1934 (art. 64, 66 e 82 in particolare) e la Circolare M.I. n° 10 del 10/02/1969 (art. 2)



Domanda:

1. 1) Dovendo ristrutturare una cucina all’interno della quale sono installate attrezzature a gas metano con circa 120 kW e ricadendo nell’Attività 91 ho il seguente dubbio: le pareti della cucina che si attestano su spazio scoperto superano in lunghezza il 15 % del perimetro compartimentato ma la cucina (inserita in un vecchio ospedale) ha quota di pavimento a –2,0 metri rispetto al piano calpestabile dello spazio scoperto e h netta interna di circa 3,7 mt. Le pareti della cucina quindi sono per metà sottostanti a tale piano e confinanti con altri locali interrati e per metà circa fuoriescono completamente libere dotate di finestre. Posso considerare quindi il perimetro di quelle libere anche se per metà sono interrate ma non controterra?
2.
2) Recentemente ho effettuato sopralluogo in una attività definita “comunità alloggio per minori” (tipologia oggi molto diffusa) con non più di 9 posti letto che non prevede l’alloggio per ragazzi con eventuali disabilità. Dovendo rilasciare dichiarazione che i locali sono a norma chiedo: tale attività rientra tra le attività ricettive con capienza non superiore ai 25 posti letto? Se sì quali impianti antincendio è necessario prevedere?


Risponde l’Ing. Antonio Albanese, Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rieti:

Per quanto attiene il primo quesito, si evidenzia che al punto 1.1 del D.M. 12.04.96 sono riportate le definizioni di “locale fuori terra”, “locale interrato” e “locale seminterrato”:

LOCALE FUORI TERRA: locale il cui piano di calpestio è a quota non inferiore a quella del piano di riferimento.

LOCALE INTERRATO: locale in cui l’intradosso del solaio di copertura è a quota inferiore a +0,6 m al di sopra del piano di riferimento.

LOCALE SEMINTERRATO: locale che non è definibile fuori terra né interrato.
Da tali definizioni ne deriva che, nel caso prospettato, il locale cucina è classificabile come “seminterrato”.
Al punto 4.1.1, lettera b) del decreto ministeriale in questione è prescritto che:

“Almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 15 % del perimetro, deve essere confinante con spazio scoperto o strada pubblica o privata scoperta o, nel caso di locali interrati, con intercapedine ad uso esclusivo …”
Pertanto, per i locali seminterrati la norma prescrive unicamente la presenza di almeno una parete (per la parte fuori terra) di lunghezza non inferiore al 15 % del perimetro, confinante con spazio scoperto.
Il locale cucina di che trattasi risulta, dalla descrizione riportata nel quesito, conforme alla norma. Si soggiunge che non risulta rilevante il fatto che la parte inferiore della parete sia confinante con altri locali, in quanto né nelle definizioni di cui al Titolo I, né a punto 4.1.1, né in nessuna altra parte della norma si parla di pareti o parti di pareti “controterra”.

Per il secondo quesito premetto che nella mia piuttosto lunga ed intensa carriera nell’ambito della prevenzione incendi non mi è mai capitato di esaminare “comunità alloggio per minori”, forse perché probabilmente si tratta di attività non soggette a rilascio del C.P.I. Avrei bisogno, forse, di capire meglio di che attività si tratta.
Devo presumere che, comunque, si tratti di un luogo dove alloggiano, per un certo periodo, delle persone (ragazzi), probabilmente non a scopo turistico.
Se così fosse, si tratta sicuramente di una “attività ricettiva”, nel senso di essere destinata ad “accogliere” delle persone, ma non di una “attività ricettiva turistico-alberghiera”, di cui al Titolo I del D.M. 9.04.94, nonché all’art. 6 della Legge 17.05.83, n. 217.
Pertanto, l’attività in questione non rientra nel campo di applicazione della regola tecnica di prevenzione incendi allegata al D.M. 9.04.94.
Tuttavia, tale decreto ministeriale può costituire un utile riferimento per l’adozione di misure specifiche contro i rischi d’incendio, atteso che, per esempio, al punto 6.6.2 de D.M. 26.08.92 (Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica) è previsto che per i dormitori presenti nell’ambito di complessi scolastici (che non sono certamente attività ricettive turistico-alberghiere) vadano applicate le norme per le attività alberghiere.
Trattandosi di attività con non più di 25 posti letto, il riferimento è costituito dal Titolo III del D.M. 9.04.94. Inoltre, trattandosi di attività non soggetta al rilascio del C.P.I., ma, comunque, luogo di lavoro, trova applicazione anche quanto previsto dal D.M. 10.03.98 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro).
In tale contesto, gli impianti antincendio da prevedere per l’attività in questione vanno definiti a seguito di una specifica valutazione del rischio incendio, da condursi secondo i criteri previsti dal D.M. 10.03.98.
Qualora non avessi ben compreso le caratteristiche dell’attività di che trattasi, prego chi ha posto il quesito di
PRECISARE.



Domanda:

Dovendo valutare il "carico d'incendio" per un locale destinato a "aula informatica" contenente 26 postazioni PC, 6 stampanti e 1 videoregistratore, e banchi di lavoro attrezzati, quali valori posso assumere dato che non trovo dati? Grazie per il vostro supporto. Cordiali saluti.


Risponde il Geometra Antonio Pirri, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Frosinone:

Il carico d'incendio di una postazione Pc, di una stampante , di un video registratore così come per qualsiasi altro oggetto, si calcola conoscendo il peso dei singoli materiali che lo compongono ed i relativi poteri calorifici e, poi, si seguono i calcoli indicati nella Circolare M.I. n. 91 del 14/09/1961.
Esistono varie tabelle, contenute nei manuali antincendio relativamente al capitolo sul calcolo del carico d'incendio, che forniscono i poteri calorifici superiori delle sostanze più diffuse in commercio.



Domanda:

Gentile Ingegnere sono un progettista di prevenzione incendi e volevo chiederle informazioni al riguardo dell'ultimo termine di adeguamento per le attività ricettive esistenti.
Nel decreto milleproroghe il termine è fissato al 30 giugno 2006, informazioni varie parlano dello slittamento ulteriore a dicembre 2006, può indicarmi dove trovo l'indicazione ufficiale di tale ulteriore slittamento.
Inoltre la proroga è valida per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta entro il 30 novembre 2004 (2005?),
quesito?
un albergo in possesso di NOP con esame e progetto con procedura di deroga con parere contrario, per il quale solo adesso Gennaio 2006 è stata riavviata la procedura per ottenere parere di conformità, è considerato tale da potersi completare l'adeguamento a Dicembre 2006?
Da come mi sembra di aver capito un attività ricettiva in possesso di parere di conformità favorevole ottenuto solo dopo giugno 2005 per poter aprire in regola, per l'anno corrente, deve ottenenere prima dell'apertura stagionale il C.P.I.?? Cordiali Saluti.


Risponde l’ing. Mauro Bergamini, Comandante Vicario del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Roma:

In relazione ai quesiti proposti, si trasmette quanto di seguito indicato:

1. Il decreto legge 30 dicembre 2005 n. 273 è stato converito con la legge 23 febbraio 2006 n. 51 e prevede quale termine ultimo la data del 30 giugno 2006, per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive che, entro il termine del 30 novembre 2004, hanno presentato la richiesta di nulla osta ai Vigili del fuoco;

2. Un albergo in possesso di NOP, ai sensi della legge 31 dicembre 2001 n. 463 art. 3-bis e se non ha presentato un progetto per l’acquisizione del parere di conformità antincendio entro la data del 30 giugno 2005, deve aver completato l’adeguamento alle opere previste dal D.M. 9 aprile 1994 entro il termine del 31 dicembre 2004;

3. Un’attività ricettiva che ha ottenuto un parere di conformità antincendio dopo la data del giugno 2005, alla data attuale ed ai soli fini antincendio, per poter esercitare deve essere in possesso di regolare Certificato di prevenzione incendi ovvero presentare una Dichiarazione, corredata da certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto appprovato, con il quale attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e si impegna al rispetto degli obblighi di cui al D.P.R. 37/98 art. 5. Tale dichiarazione costituisce, sempre ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all’esercizio dell’attività.

Cordiali saluti.



Domanda:

Premetto i miei complimenti a tutti i collaboratori che operano all'interno del sito, per la loro disponibilità e professionalità nella risposta alle molteplici domande.
Salve a tutti, sono un installatore termoidraulico. Alcuni clienti mi domandano per quale motivo sono obbligati ad installare una porta tagliafuoco REI120 tra il locale autorimessa ed il locale di installazione
della caldaia a gas individuale di potenza termica <35kw. Sinceramente non ho trovato traccia di queste disposizioni nella legge 46/90. Chiedo gentilmente eventuali pareri e/o riferimenti a leggi o normative in merito.


Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

TRATTANDOSI DI UNA CALDAIA CON POTENZIALITA' INFERIORE A 35KW (NON SOGGETTA ALLA PREVENZIONE INCENDI ) LA COMUNICAZIONE PUO' AVVENIRE TRAMITE PORTA REI 120 COSI' COME PREVISTO DAL DM 1-2-86 CHE SI RIPORTA.

3.5. Comunicazioni.

3.5.1. Le autorimesse e simili non possono avere comunicazioni con locali destinati ad attività di cui al punto 77 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.

3.5.2. Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare con locali di attività ad altra destinazione non elencate nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e/o fabbricati di civile abitazione e di altezza antincendi non superiore a 32 m a mezzo di aperture con porte di tipo almeno RE 120 munite di congegno di autochiusura.

Le autorimesse private fino a quindici autovetture possono comunicare con locali di abitazione di edifici di altezza inferiore a 24 m a mezzo aperture di porte metalliche piene dotate di congegno di autochiusura.
Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare con locali destinati ad altra attività attraverso disimpegno, anche non aerato, avente porte di tipo almeno RE 60 munite di congegno di autochiusura con esclusione dei locali destinati ad attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 51, 75, 76, 78, 79, 80, 83, 84, 86, 87, 89, 90 e 91 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.

Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare attraverso filtri, come definiti dal decreto ministeriale 30 novembre 1983, con locali destinati a tutte le altre attività con l'esclusione di quelle di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 75, 76, 78, 79, e 80.

3.5.3. Le autorimesse possono comunicare attraverso filtri come definito dal decreto ministeriale 30 novembre 1983 con locali destinati ad attività di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 con l'esclusione delle attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 45, 75, 76, 78, 79, 80, e 83.



Domanda:

Dovendo procedere alla messa a norma di un autorimessa esistente con 39 autoveicoli di tipo misto, interrata a spazio aperto, sottostante per una parte della sua superficie all'edificio servito, Le chiedo come mi devo comportare con il solaio di copertura dell'autorimessa. Infatti si tratta di un solaio prefabbricato a lastre di 25 cm di spessore di cui non conosco il produttore, dovendo avere una resistenza REI 90, posso riferirmi alla Circolare 91 del 14/09/61 relativamente alla tabella 4 per la valutazione della sua resistenza, e se si a quale tipo di solaio?


Risponde l’Ing. Antonio Albanese, Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rieti:

La Circolare n. 91 del 14.09.61 non pone limitazioni su tipo di solaio (realizzato in opera o prefabbricato) e, pertanto, risulta applicabile.
Trattandosi di un solaio in calcestruzzo, il riferimento è costituito dalla Tabella 3 della circolare, utilizzando i valori previsti a seconda della specifica tipologia (soletta in c.a. con intonaco normale, soletta in c.a. con intonaco isolante, ecc.), che non risulta specificata nel quesito.



Domanda:

La Circolare n.73 del 29/7/71 NORME DI SICUREZZA DA APPLICARSI NELLA PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTI TERMICI AD OLIO COMBUSTIBILE OD A GASOLIO nel CAMPO DI APPLICAZIONE cita"....Gli impianti di potenzialità fino a 30.000 kcal/h comprese, sono soggetti alle presenti norme solo per quanto concerne i serbatoi di combustibili liquidi, i quali debbono rispondere ai requisitidi cui ai punti 2.1. - 2.2. - 2.3. - 2.4. - 2.5. - 2.6. - 3.1, se di capacità superiore ai 500 litri."
Ora, visto che il Decreto 28 aprile 2005 all'art. 7 ha abrogato tutte leprecedenti disposizioni di prevenzione incendi e quindi anche la Circolare n.73 del 29/7/71, come ci si deve attenere nel caso di installazione di un serbatoio per gasolio se di capacità superiore ai 500 litri (per es. 1500 litri)in un impianto di potenzialità fino a 30.000 kcal/h comprese (per es. con caldaia avente potenza al focolare 34,8 kW) ?


Risponde l’Ing. Antonio Albanese, Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rieti:

In assenza di specifiche indicazioni al riguardo nel D.M. 28.04.05, non sussiste l’obbligo di osservarlo.
Ciò nonostante, in armonia con gli obiettivi di sicurezza indicati all’art. 3 del decreto citato, si ritiene necessario attuare idonee misure di prevenzione incendi, facendo riferimento a quelle previste al Titolo VI del decreto stesso.



Domanda:

Buon giorno a tutto lo staff, anzitutto mi preme ringraziarvi anticipatamente e complimentarmi con voi per il servizio che offrite alla collettività.
Il quesito che vi pongo è relativo alla gestione dei presidi antincendio in piazzali. Mi riferisco all'attività di un mio cliente il quale si occupa di riparazione e vendita di macchine agricole. Per essere precisi, l'officina non ricade nell'obbligo del CPI in quanto vi si possono ricoverare automezzi in numero inferiore alle 9 unità; l'area espositiva è identificabile da un piazzale dove sono parcheggiati i mezzi in esposizione (numero variabile tra 10 e 20 unità). Attualmente la stuttura è protetta da estintori portatili ubicati nell'officina mentre il piazzale ne è sprovvisto. Essendo in corso la sostituzione degli estintori obsoleti, mi chiedo se per il piazzale è necessario:

1) applicare il DM 10-3-98,
2) altra normativa (se si quale?)
3) non sono necessari estintori portatili e/o carrellati

Grazie per la vostra risposta.


Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

IL PIAZZALE DEVE ESSERE CONSIDERATO COME UN LUOGO DI LAVORO ALL'APERTO, PERTANTO SI DEVE APPLICARE CONGRUAMENTE CON IL REALE RISCHIO INCENDIO IL DM. 10-3-98.
SONO NECESSARI GLI ESTINTORI PORTATILI IN FUNZIONE DELLA VALUTAZIONE EFFETTUATA.
LA NORMA CHE CONSIDERA I PARCHEGGI ALL'ESTERNO E' IL DM. 1-2-86 CHE IN MERITO DICE:

7. AUTORIMESSE SULLE TERRAZZE E ALL'APERTO SU SUOLI PRIVATI.

7.1. Devono essere isolate mediante interposizione di spazi scoperti di larghezza non inferiore a 1,5 m lungo i lati ove affacciano le aperture dei fabbricati perimetrali.

7.2. Pavimenti.

7.2.0. Pendenza. Per le autorimesse ubicate sulle terrazze i pavimenti devono avere le caratteristiche di cui al punto 3.8.0.

7.2.1. Pavimentazione. Per le autorimesse ubicate sulle terrazze la pavimentazione deve essere realizzata con materiali antisdrucciolevoli e impermeabili.

7.3. Misure per lo sfollamento in caso di emergenza.

Le autorimesse ubicate sulle terrazze devono essere provviste di scale raggiungibili con percorsi inferiori a 80 m, atte ad assicurare il deflusso delle persone verso luoghi sicuri in caso di incendio o di pericolo di altra natura.

7.4. Impianti idrici antincendio.

Per le autorimesse sulle terrazze deve essere installato come minimo un idrante ogni cento autoveicoli o frazione.

LA STESSA NORMA PER GLI ESTINTORI RICORDA CHE:

6.2. Mezzi di estinzione portatili.

Deve essere prevista l'installazione di estintori portatili di "tipo approvato" per fuochi delle classi "A", "B" e "C" con capacità estinguente non inferiore a "21 A" e "89 B".
Il numero degli estintori deve essere il seguente: uno ogni cinque autoveicoli per i primi venti autoveicoli; per i rimanenti, fino a duecento autoveicoli, uno ogni dieci autoveicoli; oltre duecento, uno ogni venti autoveicoli.
Gli estintori devono essere disposti presso gli ingressi o comunque in posizione ben visibile e di facile accesso.