00 03/03/2010 22:26
Domanda:

Pregasi comunicare il dato richiesto in oggetto per un armadio delle seguenti dimensioni cm.100 x 60 x 200 collocato all’interno di un CED per collegamenti in rete. Grazie per la collaborazione. G. P.


Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

Immagino che a Lei serva, per calcolare il carico di incendio del locale, conoscere la quantità di energia termica che mediamente si libera dalla combustione di un oggetto (combustibile).
Bene, per un armadio bisogna dapprima conoscere con quale materiale (combustibile) è stato realizzato, poi bisogna conoscere cosa in esso è contenuto; dopodichè, sommando, il peso di ciascun materiale moltiplicato per il relativo potere calorifico, si ottiene la quantità di calore prodotto dalla combustione dell’intero elemento di arredo.

Considerando questi valori: pc (MJ/Kg)

Legno 19

¸Plastica 20 25

Carta e cartone 17

17¸Libri - fascicoli 16

si può trovare la quantità di calore prodotto dalla combustione interna dell’armadio che sarà data da:

ad esempio (A • 19 + C • 17)= B (MJ)

dove A = peso in Kg dell’armadio in legno

C = peso in Kg della carta contenuta.

N.B.: La conversione da MJ in Kcal è la seguente: 1 MJ = 238 Kcal.



Domanda:

Vi ringrazio per la risposta al quesito postovi l'11 novembre.

Avrei altre precisazioni da chiedervi.

Sempre in riferimento alla destinazione di locali seminterrati ad uso laboratorio chimico, il divieto di avere gas con densità > 0.8 è riferita a qualunque tipologia di gas, oppure è limitata ai soli gas infiammabili (combustibili e/o comburenti)?

Inoltre, relativamente alle sostanze pericolose, c'è un quantitativo minimo definito?

Infine, è possibile collocare un deposito reagenti in un seminterrato? Qui sarebbero stoccate, in appositi armadi ventilati e suddivise per classi di compatibilità, le varie sostanze pericolose (compresi gli infiammabili ed i comburenti). Se lo stoccaggio è consentito, c'è un quantitativo massimo?

Grazie per la disponibilità.

Con i migliori saluti. L. R.


Risponde l’Arch. Giancarlo Ranalletta in servizio presso la Direzione Regionale VV.F. Lazio:

Per quanto riguarda la tipologia dei gas con densità > 0,8 che si possono avere in deposito il punto 6.1 del DM 26 agosto 1992 vieta il deposito e la manipolazione solo di gas combustibili; a parere dello scrivente, trattandosi di locali interrati è da evitare anche il deposito di altre tipologie di gas aventi densità > 0,8 che possono diventare asfissianti o tossici.
Per quanto riguarda il deposito di reagenti e liquidi infiammabili il punto 6.2 del DM di cui sopra limita a 20 litri le quantità di liquidi infiammabili da stoccare in armadi metallici dotati di bacino di contenimento e in modo tale che in ciascun locale non si superi il carico d’incendio di 30 kg/m2 con superfici di aerazione non inferiori a 1/40 della superficie in pianta del locale.
Per quanto riguarda lo stoccaggio di sostanze pericolose, le quantità devono essere limitate a quelle strettamente necessarie all’uso giornaliero.



Domanda:

Un'azienda che produce e immagazzina prodotti in scatole di cartone ha un certificato prevenzione incendio sul quale c'è scritto che per i depositi di carta, cartone, il valore è di 10 tonnellate.
Questo valore è da intendere come valore totale da stoccare in azienda, cioè comprensivo di magazzino materie prime e prodotti finiti o solo materie prime, visto che il magazzino prodotti finiti è di circa 3000mq dotato di circa 3000 posti pallets e su ogni pallets sono previsti almeno 12 cartoni per un peso di cartone di circa 1 kg? L. P.


Risponde l’Ing. Alessandro Gabrielli, Dirigente della Divisione Grandi rischi industriali della Direzione Regionale Vigili del Fuoco Lazio:

Tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi vanno considerati distintamente i "depositi di carta etc" di cui al punto 43 dell'allegato al DM 16 febbraio 1982 che sono soggetti se è presente nel deposito un quantitativo di carta superiore a 50 q.li dai "locali adibiti a depositi etc" di cui al punto 88 dell'allegato al citato decreto che risultano soggetti se di superficie superiore a 1000 mq.
La limitazione a 10 tonnellate di carta di cui al citato CPI è probabilmente riferita al solo magazzino dove è presente la carta e cartoni per gli imballi.
Analogamente però nello stesso certificato di prevenzione incendi dovrebbe essere esplicitamente citato il magazzino prodotti finiti dove gli imballi contribuiscono alla determinazione del carico di incendio del
magazzino stesso, ma non in maniera esclusiva (dipende ovviamente anche dai materiali contenuti
negli imballi di cartone).



Domanda:

Abito in una palazzina di 4 piani di nuova costruzione, e sotto l'edificio ci sono 24 box auto seminterrati dove e' presente solo l'impiato elettrico di illuminazione.
Vorrei sapere se è possibile installare un impianto elettrico che ci consenta di avere una presa elettrica all'interno di ciascun box oppure questo sia categoricamente escluso dalle norme di sicurezza.
La prego inoltre di volermi indicare tali normative, per poter fornire una documentazione chiara alla prossima riunione di conodominio. Cordiali saluti e complimenti per il servizio.


Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

Do per scontato che la Vostra autorimessa sia già in possesso del certificato di prevenzione incendi in quanto ospita più di nove autovetture.
Ai fini antincendio è possibile dotare ogni box di relativa presa elettrica a condizione che:

- il potenziamento dell'impianto sia congruente con quello già esistente

- il potenziamento sia realizzato da impresa competente e qualificata a realizzare impianti elettrici

- sia rilasciato, a fine lavori, dalla ditta installatrice una "dichiarazione di corretta installazione"

- il potenziamento sia autorizzato dal condominio

La norma antincendio che regola l'esercizio delle autorimesse sia pubbliche che private è il D.M. 1-2 - 1986.



Domanda:

Buongiorno, sono un cittadino di un piccolo Comune lombardo, e approfitterei della sua cortesia per porle una questione sulla quale ho avuto pareri contrastanti. Si tratta di questo.
Il Decreto Ministeriale del 26/08/1992 - Norme di prevenzione incendi per l' edilizia scolastica prevede, nel paragrafo dedicato all' affollamento massimo, per i locali adibiti a refettori, un indice pari a 0.4 persone / metro quadrato
La domanda è questa:
E' possibile derogare a questo affollamento massimo durante l' esercizio e se si per quali motivi e a quali condizioni?
Tanto per fare un esempio può un' Amministrazione mettere 100 bambini in 100 metri quadrati?
E se si esistono dei limiti temporali e normativi a tutto ciò?
Nel ringraziarla anticipatamente le porgo i miei migliori saluti. A. T.

Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:
Caro T.
Certamente in fase di progetto delle vie di esodo il progettista ha considerato l'affollamento massimo prevedibile per il refettorio pari a 0,4 persone al metro quadro (cioé una persona ogni 2,5 mq), sicché prevedere di tenere 100 bambini su una superficie di 100 mq (affollamento più del doppio in quanto pari ad 1) mi sembra sconveniente ed imprudente. La regola antincendio prevede la possibilità di ricorrere all'istituto della deroga (che si chiede al Direttore Regionale competente per territorio tramite il Comando dipedente) quando non è possibile garantire una regola tencica prevista dalla norma di riferimento proponendo misure alternative e compensative del rischio accresciuto.
In questo caso come Direttore Regionale del Lazio credo che non concederei tale deroga perché non ravviso l'opportunità e la necessità.
Si costruiscono altre scuole in Italia e facciamo crescere i nostri figli in ambienti "SICURI".



Domanda:

Buongiorno, ho già ricevuto risposta e vi ringrazio molto. Visto la vostra gentilezza vi vorrei solo chiedere una ulteriore precisazione:

qualora la scuola sia gia' costruita secondo le norme e quindi il progetto abbia tenuto conto nel prevedere le vie di fuga di un affollamento massimo di 0.4 persone al metro quadrato, l' Amministrazione e' tenuta a rispettare questo affollamento massimo previsto sempre o può non rispettarlo?
In pratica questo grado di affollamento e' perentorio e in nessun caso, nessun amministratore, può derogare da esso ( riempiendo i locali oltre questo limite) o esiste qualche altra legge o regolamento che puo' permettere di derogare da ciò?

E qualora un cittadino ravvisi la pericolosità di una situazione in cui una scuola, costruita secondo i criteri sopracitati, viene poi utilizzata con affollamenti doppi e più di quelli previsti a chi si può rivolgere per ottenere il rispetto delle condizioni di sicurezza?

Nel ringraziarvi ancora vi porgo i miei migliori saluti. A. T.


Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

Caro T., tecnicamente è possibile ricorrere all'istituto della "deroga" (che rilascia il Direttore Regionale competente per territorio........), ma bisogna dimostrare l'esistenza di motivi tecnici, strutturali, ambientali ed artistici che richiedono il ricorso a tale istituto....., inoltre bisogna fornire adeguate misure compensative al rischio accresciuto, quali un esubero di vie di esodo rispetto alla densità di affollamento presa a riferimento in fase progettuale, l'esistenza di impianti di segnalazione di incendi ed altro.
Come Direttore Regionale del Lazio, credo che difficilmente darei una deroga che prevede una densità di affollamento pari ad 1pers/mq.
E' possibile prudurre un esposto agli Organi competenti in materia di sicurezza, quali le AASSLL, o Vigili del Fuoco qualora si ritiene che una norma finalizzata alla sicurezza ed incolumità del cittadino venga violata. Gli esiti dell'esposto prodotto (ma non i contenuti) devono essere comunicati all'esponente ai sensi della legge sulla trasparenza (legge 241/90).

Con viva cordialità.



Domanda:

Attività nr. 91 - centrali termiche a gas metano

Il D.M. 12.04.1996 prevede che "più apparecchi termici alimentati a gas, di seguito denominati apparecchi, installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti sono considerati come facenti parte di un unico impianto, di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi".
Il quesito è se sia soggetto o meno al controllo dei VVf per l'attività n.91 un capannone riscaldato da un impianto composto da n.4 singole caldaie a camera stagna installate esternamente ed in punti diversi dell'edificio, collegate a unità termoventilanti interne con batterie ad acqua.

Ringraziando sentitamente, porgiamo distinti saluti.

V. M.


Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

Caro Collega, è certo, anche perché chiarito dal Ministero dell'Interno, che il suo impianto così come è stato realizzato non è soggetto alla prevenzione incendi e non necessita del c.p.i.
Infatti le caldaiette murali sono collocate all'esterno ed a "camera stagna" ed il fluido intermediario per il riscaldamento degli interni è l'acqua calda.



Domanda:

Sentiti dei tecnici e delle società che gestiscono il sistema di sicurezza 626 sono andata in confusione.
Sono da poco in affitto in un capannone di 800 mq coperti e 600 mq scoperti (cortile), non devo svolgere all'interno nessuna opera se non il posizionamento di un macchinario, svolgerò semplice attività di controllo qualità di poltrone e di magazzino (300 pezzi circa al mese). La mia domanda è: sono obbligata a richiedere il CPI considerando che la mia attività è classificabile con rischio basso (così mi hanno riferito).
Ringraziandola colgo l'occasione per fare i complimenti. Distinti Saluti, S.



Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

Cara S., così come è stata presentata la sua attività sembrerebbe che la stessa non sia soggetta alla prevenzione incendi ed essere esercita con il possesso del cpi.
Occorre comunque, fruendo degli indirizzi forniti dal D.M. 10-3-98, valutare il reale rischio di incendio esistente nella attivita mitigandolo congruamente con misure di prevenzione e protezioni (pulizia, impianti tecnici realizzati a norma e manutenzionati, comportamenti da tenere da parte delle maestranze per evitare l'insorgenza di incendi, registro dei controlli periodici, estintori, vie di fuga, compartimentazione dei locali con eccessivi prodotti altamente combustibili o infiammabili (se esistenti), formazione antincendio delle maestranze per la gestione dell'emergenza, piani di emergenza, ecc.
Qualora invece dovesse individuare all'interno dei suoi locali qualche attività elencata nell'allegato D.M. 16 - 2 - 1982 allora questa dovrà essere esercita nel rispetto della norma di riferimento con il possesso del relativo cpi.



Domanda:

Mi chiamo F., scrivo dalla Puglia. Abito presso un condominio con vari locali commerciali posti al piano terra, fra questi c'è un autosalone con varie auto in esposizione. Mi è stato riferito (non sò se questo corrisponde a verità) che i locali posti presso uno satabile condominiale con diverse autovetture all'interno di questo, costituisce un elevato rischio per il condominio. Pertanto la mia domanda è la seguente: Può esistere un autosalone nei locali posti in un condominio?
Certo di una sicura risposta alla mia domanda, colgo l'occasione per porgere distinti saluti e Buone Feste.


Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

Caro F., gli autosaloni possono essere compresi nelle aree commerciali al piano terra di uno stabile per civile abitazione a condizione che non abbiano comunicazioni con aree condominiali od altre non pertinenti.
Qualora l’attività di esposizione e vendita di autovetture è svolta in locali con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi e depositi, questa rientra nell’attività 87 del D.M. 16-2-82 e quindi è soggetta ad essere esercita con un proprio cpi, valendo per questa attività le norme di cui alla lettera circolare n. 75 del 3.7.67.
Nel caso in cui la superficie complessiva risulta essere inferiore al valore di cui sopra e sono presenti più di 30 autoveicoli, si dovranno rispettare comunque le norme del D.M. 1.2.86 punto 9.
Qualora non sussistano le condizioni sopra riportate, dovranno essere osservati per i luoghi di lavoro i contenuti di cui al D.M. 10.3.98.



Domanda:

Salve..mio marito ed io stiamo (forse) x acquistare la casa in cui viviamo, ma in seguito alle forti piogge è sprofondato parte del cortiletto condominiale...in seguito ad un sopralluogo dei vigili del fuoco siamo venuti a conoscenza che non esistono da noi le fogne. I proprietari del condominio hanno ricevuto dall'ufficio di sicurezza abitativa l'ingiunzione ad eliminare il pericolo.....sono passati 2 mesi continua a piovere ma non è stato effettuato alcun lavoro!! Pare che non ci sia da parte dei proprietari intenzione di rifare il sistema fognario ma solo di effettuare una riparazione...la domanda che vorrei porle è: gode di vivibilità un fabbricato senza fogne ma solo con questi canaletti che non si sa nemmeno dove vanno a finire? E’ possibile valutare il danno dell'infiltrazione solo dal calpestio...come sostengono i proprietari? Grazie, P. C.


Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

Carissimi, a parte il fono redatto dai Vigili del Fuoco, è opportuno che da parte di chi di dovere (il proprietario o il condominio) si provveda a nominare un tecnico abilitato e responsabile affinché si possa accertare, con riscontri tecnici oggettivi, la reale situazione dei luoghi e definire gli opportuni provvedimenti riparatori...quali il collegamento dell'impianto fognario condominiale alla rete cittadina, ove esistente oppure in assenza di questa la realizzazione di una fossa biologica a vuotatura periodica (tipo fossa Muras o similare). Ovviamente in assenza di un corretto smaltimento delle acque reflue il sifonamento del terreno circostante agli edifici può danneggiare questi in modo più o meno grave.



Domanda:

Buongiorno mi chiamo S. e scrivo dalla provincia di Treviso.
Volevo porre alla vs. attenzione un quesito e cioè:
Abito in un condominio di nuova costruzione di 8 unità con i rispettivi garages al piano interrato, sono a conoscenza del fatto che le macchine a gpl possono parcheggiare se provvisti dei sistemi di sicurezza di cui al decreto 22/11/2002. Ma questo vale anche in presenza del cartello di divieto installato all'ingresso dei garages?


Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

Cara S., ritengo che il divieto possa valere per coloro che non hanno il titolo per accedere ad garage e per coloro che pur avendone il titolo non hanno i reguisiti previsti dalla legge per parcheggiare ai piani interrati in garage. Tuttavia chi ha il diritto di accedere all'interno della tua autorimessa e possiede un impianto di trazione della propria autovettura a gpl, a norma, può esercitare tale diritto.



Domanda:

Vivo in un piccolo condominio composto da sei appartamenti disposti su due piani.
Nell'appartamento sottostante il mio vive una persona anziana che a causa dell'età comincia a creare diversi problemi legati sia alla sua sicurezza che alla nostra:

-frequenti uscite di gas causate da rubinetti lasciati aperti

-incendi di padelle dimenticate su i fornelli

-incendi della canna fumaria.

Nonostante la richiesta di aiuto inoltrata ai familiari la persona continua ad essere pericolosa.
Come posso tutelare la mia sicurezza e quella dell'intero stabile?

Certo di una cortese risposta porgo cordiali saluti


Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

Ritengo che l'unica soluzione che il condominio può adottare è la seguente:

- regalare per il prossimo Natale e fare montare da tecnico qualificato, a proprie spese, un rilevatore di incendi e di gas (metano o gpl ) nella cucina, in prossimità del piano cottura, collegati, il primo ad una badenia di allarme ed il secondo ad una elettrovalvola che intercetti il flusso del gas a monte dei fornelli.

- disporre in prossimità dell'appartamento della Signora (e magari dentro il proprio) un estintore a polvere di idonea capacità (non meno di kg. 6).



Domanda:

SALVE, VOLEVO CHIEDERE SE POSSONO COESISTERE IN UNO STESSO STABILE UN'AUTOSALONE DI 145 MQ E UN'AUTO OFFICINA DI 274 MQ COMUNICANTI TRA LORO CON UNA PORTA METALLICA, CON DEI SERVIZI IGIENICI IN COMUNE DI 36 MQ ACCESSIBILI DA ENTRAMBI I LOCALI.
SE IL COMMITTENTE DICHIARA CHE NELL'AUTOFFICINA NON VERRANNO MAI MESSE PIU DI 9 AUTOVEICOLI NON SERVE IL CPI DEI VIGILI DEL FUOCO GIUSTO?
MENTRE PER QUANTO RIGUARDA L'AUTOSALONE, L'AUTOFFICINA FA PARTE DELLA SUPERFICIE LORDA CHE NON DEVE SUPERARE I 400 MQ?
GRAZIE MILLE E COMPLIMENTI PER IL SERVIZIO. S.


Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

Poiché l’autosalone è posto in comunicazione diretta con l’autofficina (superficie complessiva pari a mq 455) si configura per questo esercizio l’attività di “Esposizione e vendita in locali con superficie complessiva maggiore di 400 mq, incluso ogni altra pertinenza” elencata al punto 87 del D.M. 16.2.1982.
Conseguentemente, anche se presenti meno di 9 autovetture nel reparto officina, l’esercizio commerciale è subordinato al possesso del relativo Certificato di Prevenzione Incendi.



Domanda:

Sono un tecnico ed ho un progetto costituito da 6 piani fuori terra di cui i primi due sono ad uso commerciale e gli ulteriori 4 ad uso direzionale.
Le chiedo per quanto riguarda la pratica per la prevenzione incendi a quale normativa devo fare riferimento?
Nel Corbo (il vangelo per noi tecnici) esiste una Bozza della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli edifici e/o locali destinati ad uffici.
Devo considerare quella?
Ringraziando anticipatamente, porgo cordiali saluti. V. G.


Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

CARO V.
CORBO O NON CORBO CI SONO DUE POSSIBILITA' NELLA PROGETTAZIONE DI ATTIVITA' SOGGETTE ALLA PRVENZIONE INCENDI:

L'ATTIVITA' E' NORMATA –
SI PROGETTA SECONDO LA RELATIVA NORMA DI RIFERIMENTO; NEL TUO CASO LE AREE COMMERCIALI, SE INCLUDONO PIU' ESERCIZI COMMERCIALI IN COMUNICAZIONE TRA DI LORO TRAMITE SPAZI COMUNI COPERTI, DEVONO OSSERVARE I CONTENUTI TECNICI DELLA CIRC. 75 DEL 3-7-67 E LETT. CIRC. MI 5210 DEL 17-2-75 (QUESTA NORMA E' TROPPO "VECCHIA" RISPETTO ALLE NUOVE ESIGENZE DEL MERCATO COMMERCIALE); REGOLA TECNICA DA APPLICARE ALLE ATTIVITA' N° 87 DEL DM 16-2-82

L’ATTIVITA' NON E' NORMATA –
SI PROGETTA SVILUPPANDO LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SECONDO I CRITERI CHE DISCENDONO DAL DPR N°37 DEL 12-1-98 NEL TUO CASO QUALORA LE AREE DIREZIONALI SONO ADIBITI AD UFFICI CON PIU' DI 500 ADDETTI (ATTIVITA' 89 DEL DM 16-2-82) POSSONO ESSERE CONSIDERATI COME "INDIRIZZI TECNICI” I SUGGERIMENTI DEL CORBO O QUELLI CHE TI ALLEGO E CHE VENGONO PRESI A RIFERIMENTO NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO NEL LAZIO.

AD OGNI BUON CONTO TI MANDO ANCHE DELLE PROPOSTE TECNICHE UTILIZZATE NEL LAZIO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI RIENTRANTI NEL DM 16-2-82



Domanda:

Un'autorimessa al primo piano interrato, di 39 posti auto, comunicante con cantine poste lungo il corsello di manovra per mezzo di porte REI120 dotate di congegno di autochiusura, è stata ampliata divenendo di 41 posti auto. Possono permanere le cantine con l'attuale sistema di comunicazione?
Grazie e complimenti per il servizio che fornite. M.


Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

POICHE' LE AUTO PARCHEGGIATE ECCEDONO LE 40 UNITA' LA COMUNICAZIONE CON SEMPLICE PORTA REI NON VA PIU' BENE COME POTRAI VERIFICARE DALLA NORMA ALLEGATA:

- 3.5.2. Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare con locali di attività ad altra destinazione non elencate nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e/o fabbricati di civile abitazione e di altezza antincendi non superiore a 32 m a mezzo di aperture con porte di tipo almeno RE 120 munite di congegno di autochiusura.



Domanda:

Salve, il mio quesito è il seguente:
ho acquistato un appartamento di nuova costuzione con un box auto che si trova subito dopo la rampa. In questo box c'è una presa d'aria che però nei giorni di pioggia fa bagnare la parete di competenza e si crea anche una specie di muffa dovuta al fatto che prima del mio box c'è una piccola intecapedine le cui pareti non sono state intonacate ma lasciate con il poroton. Pertanto ho chiesto all'impresa di cambiare box (essendo libero un altro box) ma ho notato che in quest'altro box non c'è nessuna presa d'aria. E' regolare? Come mi devo comportare?


Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

SE LE FA COMODO PUO' CAMBIARE IL SUO BOX CON UN ALTRO CHE DEVE AVERE LE CARATTERISTICHE DI VENTILAZIONE PREVISTE DALLA NORMA CHE DI SEGUITO RIPORTO:

...Per le autorimesse suddivise in box l'aerazione naturale deve essere realizzata per ciascun box. Tale aerazione può essere ottenuta con canalizzazioni verso l'esterno o con aperture anche sulla corsia di manovra, prive di serramenti e di superficie non inferiore ad 1/100 di quella in pianta del box stesso...



Domanda:

Salve,

Abito in un condominio di 13 appartamenti e cinque box auto, di cui quattro hanno l'accesso anche da un corridoio comune; e l'edificio è dotato di centrale termica.
All'interno della centrale sono presenti due estintori a polvere, uno automatico ed uno portatile.
Questi Estintori risalgono a venticinque anni fa, periodo di costruzione dell'edificio, e non vengono controllati da diversi anni. In particolare, l'estintore portatile del tipo non pressurizzato con bombolina esterna, credo da 6kg, e non reca alcuna indicazione sulla Classe d'incendio.
Considerando la situazione, vorrei sapere quale Legge dovrei citare all'amministratore di condominio per dimostrare l'obbligo della presenza degli estintori nel locale, e quindi della loro corretta manutenzione.
Inoltre, mi chiedo se sia necessaria la presenza di uno o più estintori nel corridoio situato dal piano
Seminterrato e che conduce ai quattro box.
Ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti. V. P.


Risponde l’ing. Bernardo Lanzillotta, Dirigente Sezione Caricamento e Colonna Mobile del Comando Vigili del Fuoco Roma:

L’attuale normativa di prevenzione incendi per gli impianti termici alimentati a gas, Decreto Ministero Interni 12/4/1996, prevede al punto 6.2 che in ogni locale e in prossimità di ciascun apparecchio deve essere installato un estintore di classe 21A9BC.
Il Decreto Ministero Interni 1/2/1986 riguardante le norme di prevenzione incendi per le autorimesse prevede al punto 6.2 che deve essere prevista l’installazione di estintori portatili di tipo approvato di capacità estinguente non inferiore a 21A89B in numero non inferiore a 1 ogni 5 autoveicoli per i primi 20 autoveicoli.
Per quanto riguarda le norme degli estintori, la norma vigente è il Decreto Ministero Interno 7/1/2005 (in vigore dal 4 agosto 2005) contenente le nuove norme tecniche e procedurali per la classificazione degli estintori portatili. Tale decreto prevede all’art. 4 che gli estintori debbano essere mantenuti in efficienza mediante verifiche periodiche, svolte da personale esperto, sulla base di quanto previsto dal D.P.R. 547/55, dal D.M. 10 marzo 1998, secondo quanto indicato dalla norma UNI 9994 e dalle indicazioni di uso e manutenzione del libretto a corredo dell’estintore.



Domanda:

Da condomina mi sto informando sulle norme di prevenzione incendi in ambito "civile" per sapere se nel nostro caso siamo in regola; il nostro è un edificio costituito da autorimesse a box singoli seminterrate, pianterreno e primo piano, senza ascensore, con riscaldamenti autonomi (caldaiette singole), senza dipendenti.
Gli 11 box sono interrati sul retro, mentre hanno accesso completamente fuoriterra, a cielo libero. Qui è possibile vedere una foto della situazione: AUTORIMESSE.
Mi risulta che NON siamo soggetti alle norme di prevenzione incendi (oltre alle prescrizioni costruttive previste dal D.M. 01/02/86, regolarmente applicate), come confermato dalle circolari n. 15620/4108 sott. 22 del 03/11/1986 e n. 1800/4108 del 01/02/1988 della Dir. Gen. Prot. Civ. e Servizi Antincendi; vorrei sapere se questo significa anche che NON siamo soggetti all'obbligo di estintori come penso e in questo caso dove posso trovarne la certezza (es. estremi di una norma o circolare).
Se mi reco presso i VVF della mia zona, ritenete che possano rilasciarmi una dichiarazione non ufficiale che indichi cosa è obbligatorio per noi e cosa non lo è?
Nel caso, invece, gli estintori fossero obbligatori, ne servono tassativamente 3 (1 ogni 5) o ne bastano 2) E dove andrebbero installati? Immagino NON all'interno, ma all'esterno, giusto? E.


Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

CARA E.
DALLA FOTO ALLEGATA CONFERMO CHE I BOX, AVENDO TUTTI ACCESSO DIRETTO DALL'ESTERNO NON SONO SOGGETTI ALL'OBBLIGO DEL CPI...... MA DEVONO COMUNQUE OSSERVARE I CONTENUTI DEL DM 1-2-86 PER AUTORIMESSE NON SOGGETTE (CON MENO DI 9 AUTOVETTURE).
IN MERITO ALLA NECESSITA' O MENO DI AVERE A DISPOSIZIONE DEGLI ESTINTORI RIPROPONGO UNA RISPOSTA GIA' DATA DI RECENTE PER UN ANALOGO PROBLEMA (vedi risposta sopra dell’Ing. Bernardo Lanzillotta).
SE POI SI VUOLE AFFRONTARE IL TEMA DELLA SICUREZZA "GENERALIZZATA" TI INVITO RESPONSABILMENTE DI REGALARE PER LE PROSSIME FESTE NATALIZIE ALLA PERSONA PIU' CARA CON CUI CONVIVI (OPPURE A TE STESSA) UN ESTINTORE DI IDONEA CAPACITA' ESTINGUENTE DA TENERE IN CASA .......VISTO CHE OGGI , OHIME', SI VIVE CON MENO SICUREZZA IN CASA CHE NEI LUOGHI DI LAVORO (DOVE LA 626/94 HA SENSIBILMENTE RIDOTTO L'ESPOSIZIONE AI RISCHI LAVORATIVI TRA CUI ANCHE L'INCENDIO).



Domanda:

Vorrei chiedervi gentilmente se quanto citato nel Decreto Ministeriale del 31 marzo 1984 in materia di progettazione, costruzione, installazione ed esercizio di depositi di gas, nello specifico:

Titolo 3 - Modalità d'installazione per Serbatoi interrati e secondo quanto si evince dalle fotografie allegate <> <> posso avanzare richiesta (a fronte di mancata osservanza delle norme numero x...) di riposizionamento del serbatoio interrato alla ditta costruttrice in quanto il livello massimo di interramento è abbondantemente al di sotto del livello del terreno circostante creando situazioni che, come in caso di pioggia o gelo, potrebbero inficiare il corretto funzionamente degli elementi interni quali manometri etc..
Ringraziandovi anticipatamente resto in attesa di un vs. cortese riscontro

Saluti
M. E.


Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

CARO M.
DEVI ESSERE TU, PIU' CHE LA DITTA INSTALLATRICE, A DOVER RICHIEDERE AL COMANDO VIGILI DEL FUOCO COMPETENTE PER TERRITORIO IL RELATIVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER DEPOSITO DI GPL IN SERBATOIO PREVIA APPROVAZIONE DEL RELATIVO PROGETTO.
SARANNO I VVF A VERIFICARE L'IDONEITA' O MENO DELL'IMPIANTO RILASCIANDO IL CPI OPPURE PRESCRIVENDO I NECESSARI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO.
DALLE FOTO ALLEGATE IL POSIZIONAMENTO DEL SERBATOIO APPARE CORRETTO, TRATTANDOSI DI INVOLUCRO VERTICALE IN POLITILENE INTERRATO.
CERTAMENTE ALL'INTERNO DEL "DUOMO", DOVE SONO PRESENTI I DISPOSITIVI DI SICUREZZA ED IL VALVOLAME, NON DEVE ESSERE PRESENTE L'ACQUA VISUALIZZATA DALLA FOTO.
POTRAI PERTANTO, GIUSTAMENTE, RICHIEDERE ALL' INSTALLATORE UNA IMMEDIATA VERIFICA E RIPARAZIONE DELLA TENUTA DELLO SPORTELLO DI ACCESSO AL "PASSO D'UOMO" .......
OLTRE ALLA NECESSARIA "DICHIARAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO" AI SENSI DELLA LEGGE 46/90.
CAUTELATIVAMENTE, ED ANCHE PERCHE' PREVISTO DALLA LEGGE, L'IMPIANTO DI GPL NON PUO' ESSERE ESERCITO PRIMA DELL'OTTENIMENTO DEL PRESCRITTO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI A MENO DI ACQUISIRE LA "DIA" (DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA') DA RICHIEDERE CONTESTUALMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOPRALLUOGO.



Domanda:

Gent. Ing. Abate,
prima di tutto la ringrazio per la bella rubrica che aiuta i cittadini a capire qualcosa di più delle norme complesse che ci regolano.
Nel mio caso sto per aprire un laboratorio di pasticceria con un locale forni. Il compartimento che ospita questo locale è un REI 60, e poichè il tetto è fatto da travi a Y delle quali non si conosce la resistenza al fuoco (sono degli anni '70) per precauzione abbiamo deciso di mettere un controsoffitto REI 60 che protegga la struttura del tetto da un eventuale incendio. Tale controsoffitto è presente anche nel locale forni (3 forni da 80.000 Kcal l'uno alimentati a gas metano). Nel locale forni è necessario uscire sul tetto con: 3 canne fumarie, un canale per i vapori di cottura, una condotta di aereazione fissa per il discorso metano. Si tratta cioè di forare il controsoffitto REI 60 ed arrivare in copertura (un metro circa sopra il controsoffitto). Le chiedo: è necessario ristabilire le condizioni del compartimento REI anche per i fori necessari per queste canalizzazioni? E se così fosse con quali serrande tagliafuoco possiamo ristabilire le condizioni REI60 dentro delle canne fumarie dei forni (dove passano fumi di comustione a 150 gradi)? Il consulente che ci segue ritiene che essendo un locale ad hoc dove l'unica fonte di propagazione dell'incendio è il gas metano, e dato che in caso di incendio questo verrà chiuso, non ci sono le condizioni perchè l'incendio eventuale riesca a propagarsi dalle condotte ed intaccare la resistenza della struttura delle travi a Y che si trovano sopra il controsoffitto. Esiste una norma chiara in merito?

la ringrazio molto. D.


Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

CARISSIMO
INTANTO VOGLIO PRECISARE CHE LA TUA ATTIVITA' POSSEDENDO TRE BRUCIATORI DI POTENZIALITA' COMPLESSIVA SUPERIORE A 100.000KCal. (SI SOMMANO LE SINGOLE POTENZIALITA' PERCHE' IN UN UNICO VOLUME) DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE APPROVATA DAL COMANDO VF COMPETENTE PER TERRITORIO E DEVE ESSERE ESERCITA DOPO L'ACQUISIZIONE DEL CPI..
L'AEREAZIONE NON PUO' ESSERE REALIZZATA DALLA CANNA A CUI TU FAI RIFERIMENTO (UNA DELLE TRE).
SE LE CANNE, CHE ATTRAVERSANO IL CONTROSOFFITTO REI 60 FINO ED OLTRE LA COPERTURA SONO REALIZZATE CON MATERIALI REI 60 BASTA CHE QUESTE NELL' ATTRAVERSAMENTO CON IL CONTROSSOFFITTO VENGANO SIGILLATE CON MASTICI REI 60 (SI TROVANO FACILMENTE IN COMMERCIO) SENZA RICORRERE ALLE SERRANDE IL CUI FUNZIONAMENTO ALL'OCCORRENZA SAREBBE INDESIDERATO.
IL RAGIONAMENTO FATTO DAL TUO TECNICO NON E' CONDIVISIBILE POICHE' ERRATO.
ALLEGO LA REGOLA TECNICA CHE TI SERVE CON DEI CHIARIMENTI PERTINENTI
CIAO



Domanda:

RingraziandoVi per la tempestiva risposta ad un precedente quesito, Vi scrivo perché avendo deciso di cambiare il mio box con un altro che non ha alcuna presa d'aria, mi sono decisa a contattare direttamente l'architetto che ha rilasciato temporaneamente il CPI (in attesa di quello definitivo dei Vigili del Fuoco) e mi ha detto che è tutto regolare perchè la presa d'aria del mio vecchio box non è funzionale a se stesso ma anche ad altri box. Inoltre le saracinesche di cui sono muniti tutti i box hanno dei fori in altro (non so se rendo l'idea) che costituiscono anch'essi requisiti anti incendio.
Devo fidarmi?
Vi ringrazio anticipatamente per la risposta che vorrete fornirmi e Vi auguro Buon Anno. I.


Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

CARA I.
PUOI CAMBIARE IL TUO BOX CON ALTRO PURCHE' L'INTERA AUTORIMESSA SIA STATA REALIZZATA NEL RISPETTO DELLA NORMA ANTINCENDIO E SIA IN POSSESSO DEL CPI, CHE RILASCIA SOLAMENTE IL COMANDO VF COMPETENTE PER TERRITORIO ( E NON CERTO IL TUO ARCHITETTO).
IL TUO BOX DEVE POSSEDERE AEREAZIONE DIRETTA DALL'ESTERNO OPPURE DIRETTAMENTE DALLA CORSIA DI MANOVRA PURCHE' I FORI PRESENTI SULLA SERRANDA ABBIANO SUPERFICIE NETTA ALMENO PARI AD 1/100 DELLA SUPERFICIE IN PIANTA DEL TUO NUOVO BOX.

TI ALLEGO UNO STRALCIO DEL DM 1.2. 86

Per le autorimesse suddivise in box l'aerazione naturale deve essere realizzata per ciascun box. Tale aerazione può essere ottenuta con canalizzazioni verso l'esterno o con aperture anche sulla corsia di manovra, prive di serramenti e di superficie non inferiore ad 1/100 di quella in pianta del box stesso.

AUGURI



Domanda:

Le sottopongo due quesiti relativi al certificato prevenzione incendi.

Il primo:

Un'azienda di lavorazione legno, mantiene stoccati sia all'interno del capannone dove avvengono le lavorazioni e sia nell'area cortiliva adiacente i legnami. Se sommiamo i kg di legna (sia quelli stoccati all'interno e sia quelli all'esterno) si supera abbondantemente i 50 q.li, altrimenti se li teniamo distinti, all'interno il datore di lavoro sotto la propria responsabilità dichiara che ce ne sono meno.
Bene, la mia domanda è se questa attività rientra sotto il punto 47) del DM 16 febbraio 1982 e dunque alla richiesta di Certificato Prevenzione Incendi.

il secondo quesito:

Un'Azienda possiede un capannone isolato dove mantiene depositati delle macchine utensili da rivendere. La superficie totale del capannone è 1650mq, ed è suddiviso in 3 blocchi (550mq l'uno). Questi blocchi sono suddivisi da parete l'uno dall'altro ma sono comunicanti attraverso apertura (4m per 2,7m) senza portoni. Bene, la mia domanda è se questa attività rientra sotto il punto 88) del DM 16 febbraio 1982 e dunque alla richiesta di Certificato Prevenzione Incendi.

Grazie mille, e complimenti per il servizio che date. P.


Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

1° QUESITO

PER IL DEPOSITO DI LEGNAME VARIO ALL'INTERNO DEL LABORATORIO NON OCCORRE IL CPI SE IL QUANTITATIVO PRESENTE IN DEPOSITO O IN LAVORAZIONE NON ECCEDE I 50 QL..(PT.47 /16.2.82)
NON SI SOMMANO I QUANTITATIVI DI LEGNAME DEPOSITATI ALL'ESTERNO.
PER QUESTI LEGNAMI SE NON SI ECCEDONO I QUANTITATIVI DI QL 500 ENTRO I 100 METRI DI DISTANZA DAL FABBRICATO NON OCCORRE IL CPI (PT.46 /16.2.82)
46) Depositi di legname da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini, esclusi I depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 m misurate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1 del decreto ministeriale 30 novembre 1983:

Da 500 a 1.000 q.li 6 VALIDITA' CPI

Superiori a 1.000 q.li 3

47) Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito:

Da 50 a 1.000 q.li 6

Oltre 1.000 q.li 3

2° QUESITO

ESSENDO I COMPARTIMENTI COMUNICANTI TRA DI LORO SI CONFIGURA UN DEPOSITO DI MERCE VARIA CON ESTENSIONE SUPERIORE A 1000 MQ. SOGGETTO AL CPI.

88) Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq



Domanda:

SALVE

le chiedo cortesemente se per aprire un parcheggio a pagamento in un centro abitato su di un'area aperta (corte libera da alberi o cose pericolose) devo avere qualche permesso di prevenzione incendi o che normativa debbo rispettare, premesso che non intendo fare attività di rimessaggio con custodia, ma di ricovero saltuario per qualche ora come un normale parcheggio comunale su di un'area aperta (piazza o via).

vi ringrazio in attesa urgente di una vostra. Un cittadino.


Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

A MENO DELLE NECESSARIE AUTORIZZAZIONI COMUNALI CHE DOVRANNO ESSERE RICHIESTE ED OTTENUTE, AI FINI ANTINCENDIO LA NORMA DI RIFERIMENTO E'QUELLA ALLEGATA , DELLA QUALE TI INTERESSA IL PUNTO 7.
PER QUESTA TIPOLOGIA NON OCCORRE NE' L'ESAME PROGETTO DA FARSI APPROVARE DAL COMANDO VF COMPETENTE PER TERRITORIO E NE' IL RELATIVO CPI.



Domanda:

Gentile Sig. Abate
Deve essere sempre richiesto il rilascio del CPI per la realizzazione di un sottotetto abitabile in un edificio esistente (anni 50) con altezza in gronda maggiore di 24 metri. Se possibile in quali casi potrebbe non essere necessario.
Nel caso in cui fosse obbligatorio ma l'edificio non rispondesse per sua natura ad accogliere tutte le misure di prevenzione incendi quale potrebbe essere il percorso da seguire.
Le opere non comportano modifica della linea di gronda e hanno modesta entità rispetto al complesso del condominio. Grazie.


Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

PER RENDERE ABITABILE UN SOTTOTETTO SERVONO LE RELATIVE AUTORIZZAZIONI COMUNALI OLTRE AL CONSENSO DEL CONDOMINIO.
AI FINI ANTINCENDI L'INTERO STABILE DEVE OSSERVARE LE NORME DI CUI AL DM 246 DEL 87 ......ANCHE SE PER L' ETA' DELLA COSTRUZIONE VALGONO LE NORME TRANSITORIE PREVISTE DAL DISPOSTO AL PUNTO 8 8 ( DI POSSIBILE ATTUAZIONE) ... E NON CERTO LA SINGOLA UNITA' ABITATIVA.



Domanda:

salve...e complimenti per la vostra rubrica...
avrei un quesito da proporvi in merito ad una situazione determinatasi nel mio condominio...
In esso è presente una atuorimessa per la quale è stato chiesto ed ottenuto il certificato di prevenzione incendi rientrando quest'ultima nelle attività ricomprese nel Dm 1/2/86. Tale norma prevede espressamente alle definizioni che per atuorimessa si intende "area coperta destinata esclusivamente al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli con i servizi annessi. Non sono considerate autorimesse le tettoie aperte almeno su due lati."
Il problema è che ad oggi l'autorimessa viene usata ordinariamnte come unic o percorso per l'accesso a due corpi di fabbrica ove è ubicato il mio appartamento e pertanto non solo per la sosta e la manovra degli autoveicoli ma ordinariamente e necessariamente come via di accesso pe r i suddetti corpi di fabbrica (sembrerà strano ma non vi sono altri accessi se non attraverso l'autorimessa) con un percorso di circa 60 metri in essa. Cade quindi il requisitodella "esclusiva destinazione d'uso" pertanto :

1) E' possibile che un'autorimessa sia via necessaria ed unica di accesso per le abitazioni ?

2) il fatto che l'autorimessa costituisca unico accesso comporta un aggravio delle condizioni di sicurezza e la conseguente revoca del Certificato Prevenzione Incendi ?

Dall'esame della nroamtiva ho visto che sono possibili delle comunicazioni ... ma noncredo che per esse si possa intendere la normale via di accesso alle abitazioni.

Vi ringrazio per l'attenzione che presterete al quesito. A. G.


Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

CARO G.
EFFETTIVAMENTE LA SITUAZIONE CHE MI HAI PROSPETTATO NON E' DELLE MIGLIORI E STENTO A CREDERE CHE L'UNICA VIA DI ACCESSO ALLO STABILE SIA TRAMITE L'AUTORIMESSA, CON UN PERCORSO ALL'INTERNO DI ESSA DI CIRCA 60 MT. IN QUESTO CASO TI CONSIGLIO DI PROPORRE UN ESPOSTO AL COMANDO VIGILI DEL FUOCO COMPETENTE PER TERRITORIO, AFFINCHE' QUESTO VALUTI SE SUSSISTONO I REQUISITI PER IL MANTENIMENTO DEL CPI.
MI STUPISCE INOLTRE COME IL COMUNE POSSA AVER DATO L'ABITABILITA' AD UN EDIFICIO DI CIVILE ABITAZIONE CON ACCESSO DA AUTORIMESSA....... A MENO CHE PERCORSE LE AREE INTERNE A QUEST' ULTIMA SI ACCEDE ALLE ABITAZIONI TRAMITE SUCCESSIVI SPAZI SCOPERTI.
TI RICORDO, A MENO CHE L'ALTEZZA DELLO STABILE SIA INFERIORE A 12 MT, CHE GLI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE DEVONO POSSEDERE I REQUISITI PREVISTI DAL DM 246/87...TRA CUI ANCHE DETERMINATE CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA' ED ACCOSTAMENTO DELLE AUTOSCALE DEI VF.
TI INVIO IN ALLEGATO LA NORMA RELATIVA AFFINCHE' TU POSSA VERIFICARE IL RISPETTO O MENO DI QUESTA PER IL TUO STABILE.

CON CORDIALITA'



Domanda:

Buongiorno,
complimenti per la rubrica, molto utile e di grande interesse; mi occupo di 626 e mi trovavo di fronte a un dilemma, il dubbio è legato alla interpretazione dei punti delle attività Nr. 8 - 21 dell'allegato 1 al DM 16.02.1982, entrambe fanno riferimenti ad un ben specificato numero di addetti, ma non è chiaro se si intende come numero di addetti il numero degli addetti impiegatisolo nel settore in questione (es. settore vernici ecc) o se si riferisce alla totalità degli addetti assunti in azienda. Grazie.


Risponde l’ing. Massimo Elio Mantovani Vice Direttore Regionale VVF per il Lazio:

Il numero di addetti è riferito solo a quelli impiegati nello specifico settore solo se l'attività è esercita in un fabbricato isolato e totalmente destinato a tale attività.
Nel caso in cui l'attività fosse inserita in un unico fabbricato industriale e comunicante con altre attività ad esso pertinenti, il numero di addetti da considerare è il numero totale degli addetti presenti nel fabbricato.



Domanda:

Buonasera e buon anno!
Abito in un condominio a Silvi Marina (TE), ho acquistato nel 1998, ad aprile, un appartamento, con garage nel locale seminterrato collegato con scalinata e fermata dell'ascensore al palazzo.
Per lungo tempo abbiamo aspettato che l'impresa ci consegnasse il certificato di abitabilità, dopo due anni riceviamo dall'amministratore un certificato di abitabilità parziale che parla solo di piano terra a negozi e appartamenti ai piani superiori, omette del tutto il locale seminterrato adibito a servizi comuni e 20 garages.
Mi sono messo alla ricerca ed ho scoperto:
Che a gennaio 1998 i VV.FF. di Teramo hanno inviato all'impresa e per conoscenza al comune (ma per posta ordinaria che si deve essere perduta!) una lettera con le prescrizioni per ottenere il CPI, in deroga perché ci sono alcuni altri problemi risolvibili.
Ho trovato al comune, con data settembre 1997, una dichiarazione di un architetto il quale attestava il rispetto di tutta la normativa vigente sulla prevenzione incendi e che è stata citata ed allegata alla
certificazione dell'abitabilità rilasciata in maggio dell'anno 2000.
Dopo questa abitabilità parziale l'impresa è diventata latitante, nonostante due cause intentate dal condominio e nonostante sui rogiti fosse scritto "l'impresa fa presente che è stata presentata domanda per ottenere l'abitabilità e che solleva l'acquirente da ogni e qualsivoglia onere o spesa per quanto sopra".
Faccio presente che c'è un ascensore senza porta REI che apre direttamente sulla rampa di transito dei garages, oltretutto con una strettoia. Il varco tra locale garages e scala è "aperto" ovvero ci sono i mattoni forati senza alcuna porta.
Cosa pensate che possa fare, io sono già stato ai VV.FF. di Teramo (geom. D'Agostino, tra l'altro molto gentile e disponibile!), ho chiesto consiglio su come sistemare i garages, ovvero, tra le altre cose, installare una porta tagliafuoco scorrevole all'ascensore ecc... ed ho fatto una relazione all'impresa con tanto di preventivi (sono geometra) per tutto questo, ma....niente.
Aggiungo che ho fatto una copia del libretto dell'ascensore, regolarmente collaudato dall'Ispesl per cinque fermate (ovvero compresa la fermata nei garages) e regolarmente firmato da un Ingegnere dell' Ispesl!!!!!!
Noi abbiamo un contratto di manutenzione con la stessa azienda che ha installato l'ascensore. Noi abbiamo una assicurazione su tutto il fabbricato.
Il Comune ci rinnova periodicamente la concessione di esercizio dell'ascensore (o come si chiama il permesso!).
Grazie per i consigli che vorrete darmi e cordiali saluti. S. C.


Risponde l’ing. Massimo Elio Mantovani Vice Direttore Regionale VVF per il Lazio:

In merito al quesito posto, si comunica che l'autorimessa condominiale è soggetta al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi e che la normativa individua nell' amministratore il soggetto a cui ricade l'obbligo di richiedere tale certificato.
Pertanto gli oneri derivanti dalla messa a norma dell'autorimessa dovranno essere distribuiti tra i condomini proprietari dei posti auto.
L'amministratore ed i condomini potranno far ricadere le spese sostenute intentando una causa civile all'impresa per aver venduto un bene non godibile per la sua destinazione prevista in progetto e nei relativi rogiti notarili ed anche al professionista che avendo firmato una dichiarazione mendace ha di fatto permesso il rilascio da parte del comune dell' agibilità.



Domanda:

Le chiedo cortesemente se per aprire un parcheggio a pagamento in un centro abitato su di un'area aperta (corte libera da alberi o cose pericolose) devo avere qualche permesso di prevenzione incendi o che normativa debbo rispettare, premesso che non intendo fare attività di rimessaggio con custodia, ma di ricovero saltuario per qualche ora come un normale parcheggio comunale su di un'area aperta (piazza o via).

Vi ringrazio in attesa urgente di una vostra. M. M.


Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

A MENO DELLE NECESSARIE AUTORIZZAZIONI COMUNALI CHE DOVRANNO ESSERE RICHIESTE ED OTTENUTE, AI FINI ANTINCENDIO LA NORMA DI RIFERIMENTO E' QUELLA ALLEGATA ( D.M.Interno del 01/02/1986. Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili. ) DELLA QUALE TI INTERESSA IL PUNTO 7.
PER QUESTA TIPOLOGIA NON OCCORRE NE' L'ESAME PROGETTO DA FARSI APPROVARE DAL COMANDO VF COMPETENTE PER TERRITORIO E NE' IL RELATIVO CPI.