00 03/03/2010 21:34
In una officina meccanica con meno di 9 posti auto si
decide di destinare una parte dell'officina stessa ad 'autosalone' e
avere pertanto in esposizione continuativa almeno 2 vetture. La zona da
destinare ad autosalone è separata dalla zona di lavorazione da una
porta a vetri. Le due zone avrebbero accessi carrabili indipendenti. Se
manteniamo 'fisso' il numero massimo delle vetture (quelle in mostra e
quelle in riparazione) a 9, che interventi dovrei apportare alla mia
struttura?
Se invece decidessi di non vincolarmi al numero massimo di vetture
(9) ma di lavorare al pieno delle mie potenzialità (ho 8 ponti
disponibili) ed eventualmente offrire anche il servizio di parcheggio
notturno custodito (arrivando magari a una dozzina di auto
contemporaneamente) quali sono gli adempimenti da fare?


RISPONDE L'ING.GIULIANO SEBASTIANO DIRIGENTE AREA GRANDI RISCHI:

Il quesito prodotto dall'interessato è orfano dell'importante informazione relativa alle superfici interessate dal progetto.
In ogni caso nell'ipotesi di superficie lorda inferiore a 400mq.l'attività descritta di autofficina( punto 72 del D.M.16-2- 82) non è soggetta al rilascio del cpi nella prima ipotesi progettuale, mentre è soggetta al rilascio del cpi nella seconda ipotesi progettuale.Sono di riferimento le note di chiarimento Min. Int.5853/4101 del 23-4-85 e 1881/4108stt.22/21 del 4-11-95. La linea guida progettuale di riferimento trattandosi di attività lavorativa non normata è data dal D.M.10-3-98.
Nell'ipotesi di superficie lorda superiore a 400mq. l'attività descritta di esposizione e vendita(punto 87 del D.M.16-2-82), in ragione delle note di chiarimento soprarichiamate, è soggetta al rilascio del cpi in entrambi i casi prospettati. La norma di riferimento è data dalla Lett.Circ. 75/67 M.I. e s.m.i.
Da ultimo, ove la superficie lorda dell'autosalone sia superiore a 600mq.( di cui max.20% destinato a officina) è vigente il punto 9 del D.M.1-2-86.