00 03/03/2010 21:31
Intanto complimenti per il lavoro svolto.
Volevo sottoporvi il seguente quesito
Ditta di autotrasporti.
Un capannone con superficie lorda totale pari a mq. 925.65 di cui mq. 137.65 destinati ad uffici e servizi, e mq. 788 destinati al ricovero di 3 autogru, 2 camion a tre assi ed 1 camion rimorchio, totale 6 veicoli, senza deposito di materiale di nessun tipo (i trasporti vengono eseguiti nell'arco della giornata, quindi il materiale trasportato viene scaricato prima del ricovero serale), inoltre non viene effettuata nessuna lavorazione e/o manutenzione ai veicoli.
Tale struttura è soggetta alla richiesta di C.P.I. o di altra documentazione?


Risponde l'Ing. Luigi Abate, Direttore Regionale VVF Lazio:

La sua attivita' deve osservare il DM. 1-2-1986 come autorimessa con meno di 9 automezzi, ma puo' essere esercita senza il certificato di prevenzione incendi.
Ricordo che l'equivalenza tra diversi veicoli si applica solo per i ciclomotori

Alcuni Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco hanno recentemente posto all’attenzione di questa Direzione Generale la problematica relativa al parcamento di motocicli e ciclomotori all’interno di autorimesse, in considerazione della crescente esigenza di ricovero per detti veicoli, specie nelle aree metropolitane. Come noto il testo del Decreto ministeriale 1° febbraio 1986 recante “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili” cita unicamente il termine autoveicolo non richiamando in maniera esplicita, in nessun punto, le altre tipologie di veicoli. Il nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di cui si allega uno stralcio, riporta all’art. 47 la classificazione dei veicoli (ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, ecc.) e, agli articoli successivi, la definizione degli stessi sulla base di specifiche caratteristiche. Pertanto, tenuto conto del citato decreto legislativo e considerato che la bozza di regola tecnica per le autorimesse, approvata dal CCTS per la p.i., prevede per i veicoli in oggetto una superficie specifica di parcamento pari a 2,5 m2 in caso di autorimesse sorvegliate e a 5 m2 in caso di autorimesse non sorvegliate, si ritiene ammissibile l’introduzione di un parametro di equivalenza tra autoveicoli e motocicli o ciclomotori nella misura di 1 a 4.

I Comandi provinciali nel rilasciare i Certificati di prevenzione incendi dovranno indicare la capienza massima delle autorimesse facendo riferimento ai parametri previsti dal D.M. 1° febbraio 1996 per gli autoveicoli; un’apposita clausola dovrà specificare la possibilità di parcheggiare 4 motocicli o ciclomotori per ogni autoveicoli in meno.

Si precisa, infine, che il suddetto criterio di equivalenza trova applicazione anche ai fini dell’assoggettabilità delle autorimesse ai controlli di prevenzione incendi.

Cordiali saluti

ing. Luigi Abate