Officina e attività di vendita macchine agricole

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ale3000
00venerdì 5 marzo 2010 14:00
Domanda:

Egregio Ing. Abate, cerco di spiegare meglio il mio caso.
Ci sono due attività comunicanti tra loro: officina e vendita macchine agricole.
Singolarmente queste due attività non sono soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Tuttavia mi chiedo se il fatto che esiste un socio in comune che in teoria potrebbe essere considerato come il titolare delle 2 attività, questo fa si che le stesse debbano essere considerate come un’unica attività ai fini della eventuale assoggettabilità ai controlli dei Vigili del Fuoco per il rilascio del CPI, oppure debbano essere comunque considerate separatamente?

Nel caso in questione considerando le attività come un'unica, queste potrebbero rientare nella definizione dell'attività 87 "Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi".

Le ragioni della richiesta sono le seguenti:
- Nel caso di obbligo dl richiesta del CPI per queste due attività presumo che il titolare/soci dovrebbero effettuare degli interventi abbastanza pesanti per la tipologia di struttura esistente.

- Inoltre presumo che ci sia un freno normativo a quello che potrebbe essere uno stratagemma (suddividere l'attività) per evitare problematiche relative alla richiesta del CPI.

Cordiali saluti, P. G.


Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

Caro P.

L’attività di esposizione e vendita di macchine agricole deve considerare anche l’officina, come locale annesso, qualora esista una comunicazione tra le due attività.
Qualora l’attività di esposizione e vendita si svolge in locali con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi e depositi (e quindi anche dell’officina), rientra nell’attività 87 del D.M. 16.2.82 e quindi soggetta al C.P.I. e per questa valgono le norme di cui alla lettera circolare n. 75 del 3.7.67.
Nel caso in cui la superficie complessiva risulta essere inferiore al valore di cui sopra e sono presenti più di 30 autoveicoli, si dovranno rispettare comunque le norme del D.M. 1.2.86 punto 9.
Qualora non sussistano le condizioni sopra riportate, dovranno essere osservati per i luoghi di lavoro i contenuti di cui al D.M. 10.3.98.
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