Luci di emergenza in stabile adibito ad uffici

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ale3000
00venerdì 5 marzo 2010 14:54
Domanda:

Volevo sapere quali sono le normative che regolamentano la quantità di luci di emergenza da installare in uno stabile adibito a uffici.
Ringraziando anticipatamente porgo cordiali saluti. B.M.


Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

CARISSIMO
SE L'ATTIVITA' NON E' SOGGETTA ALLA PREVENZIONE INCENDI (MENO DI 500 ADDETTI) PUO' FARE RIFERIMENTO AI CONTENUTI DEL DM. 10.3.98 CHE PREVEDE QUANTO DI SEGUITO:

3.13. Illuminazione delle vie d'uscita

Tutte le vie d'uscita, inclusi anche i percorsi esterni, devono essere adeguatamente illuminati per consentire la loro percorribilità in sicurezza fino all'uscita su luogo sicuro.
Nelle aree prive di illuminazione naturale o utilizzate in assenza di illuminazione naturale deve essere previsto un sistema di illuminazione di sicurezza con inserimento automatico in caso di interruzione dell'alimentazione di rete.

NEL CASO CHE L'ATTIVITA' SIA SOGGETTA ALLA PI. PUO' PRENDERE COME RIFERIMENTO GLI INDIRIZZI FORNITI DAL DM D.M.Interno del 19/8/1996 (PUBBLICO SPETTACOLO) OVVERO DAL DM D.M.Interno del 9/4/1994 (ALBERGHI)
TALE ILLUMUNAZIONE DEVE ESSERE GARANTITA QUANTO MENO NEI PASSAGGI, SCALE, ANDRONI ED IN GENERALE LUNGO TUTTI I PERCORSI CHE FANNO PARETE DELLE VIE DI ESODO (ALMENO 5 LUX CONTINUI MISURATI AD UN METRO DAL PAVIMENTO IN ASSENZA DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA).
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