Estintori

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ale3000
00giovedì 4 marzo 2010 00:25
carissimo direttore abbiamo un negozio di abbigliamento di 190 mq e voglio porvi i seguenti quesiti:
1- quanti estintori ,per legge, dobbiamo avere?
c'e' una legge che stabilisce il numero di estintori da avere per metro quadrato?
In attesa di una Vs pronta risposta Vi porgiamo distinti saluti.


RISPONDE L'ING. ALESSANDRO PAOLA, DIPARTIMENTO VVF:

Si riporta il punto 5.2 dell'allegato V al DM 10 marzo 1998 che fornisce specifiche indicazioni relative al quesito. Nel caso in esame, trattandosi di attività a "rischio basso", si potrà fare riferimento alla prima colonna della tabella riportata nell'Allegato I.
La scelta degli estintori portatili e carrellati deve essere determinata in funzione della classe di incendio e del livello di rischio del luogo di lavoro.

Il numero e la capacità estinguente degli estintori portatili devono rispondere ai valori indicati nella tabella I, per quanto attiene gli incendi di classe A e B ed ai criteri di seguito indicati:

- il numero dei piani (non meno di un estintore a piano);

- la superficie in pianta;

- lo specifico pericolo di incendio (classe di incendio);

- la distanza che una persona deve percorrere per utilizzare un estintore (non superiore a 30 m).

Per quanto attiene gli estintori carrellati, la scelta del loro tipo e numero deve essere fatta in funzione della classe di incendio, livello di rischio e del personale addetto al loro uso.

TABELLA I

tipo estintore
superficie protetta da un estintore


rischio basso
rischio medio
rischio elevato

13 A - 89 B
100 m²
-
-

21 A - 113 B
150 m²
100 m²
-

34 A - 144 B
200 m²
150 m²
100 m²

55 A - 233 B
250 m²
200 m²
200 m²
ale3000
00venerdì 5 marzo 2010 13:07
Volevo sapere quali sono le norme che regolamentano la quantità di estintori che debbono andare dentro un negozio. Se gentilmente può indicarmi le norme vigenti in materia o semplicemente spiegarmi come fare questo calcolo mi farebbe un grandissimo piacere. La ringrazio anticipatamente del tempo dedicatomi, cordialmente saluto, Fabio.


Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

Il Dlgs 626/94 ed il DM 10-3-98 del Ministero dell'Interno stabiliscono l'obbligo per il datore di lavoro (ed aggiungo personalmente per garantire se stessi ed i propri beni) di dotarsi di mezzi mobili antincendio (estintori) che all'occorenza possono contrastare un principio di incendio.
Per attività generiche che non sono soggette alla prevenzione incendi propongo almeno due estintori per piano e per ogni 100mq. di attività. Di questi uno deve essere posto in vicinanza dei quadri elettrici, l'altro in modo visibile nelle vicinanze di aree normalmente presidiate (bancone o cassa).
Detti estintori devono avere capacità estinguente non inferiore a 13A, 89B, C di tipo approvato dal Ministero dell'Interno. Personalmente consiglio di acquistare estintori a CO2 in quanto questi, rispetto a quelli con agente estinguente a polvere, sporcano di meno l'ambiente al contorno dell'area di innesco del principio di incedio (quantomeno l'estintore vicino ai quadri elettrici è opportuno che sia a CO2).
Si rammenta infine che non è sufficiente comprare gli estintori, ma questi devono essere regolarmente manutenzionati e verificati da ditte specializzate almeno con cadenza semestrale (basta stipulare un semplice contratto di manutenzione con una ditta di fiducia).
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