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Serbatoi rimovibili di gasolio

Ultimo Aggiornamento: 04/03/2010 00:36
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04/03/2010 00:36

Egregio Direttore,

Le sarei grato se sapesse chiarirmi la necessità o meno del controllo di prevenzione incendi da parte dei pompieri dei serbatoi rimovibili di gasolio inferiori ai nove Mc.nell’ambito dei cantieri edili quali quelli di costruzione strade, ferrovie e quanto di simile.

Noi utilizziamo in vari cantieri cisterne omologate prodotte dall’Emiliana Serbatoi dotate di vasca di contenimento, tettoia e scarico terra nonché di due estintori a polvere per ogni serbatoio tutte inferiori ai 9.000 lt.. A quanto ci ha sempre comunicato la ditta fornitrice, leader in campo nazionale, noi dovremmo essere esentati da ulteriori pratiche quali quelle richieste dal Decreto Ministeriale del 12/09/2003 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n°221 del 23/09/2003.

Negli ultimi anni abbiamo avuto parecchi controlli dalle ASL e Ispettorato del Lavoro i quali si sono sempre limitati a chiederci il certificato di omologazione dei serbatoi e basta.

Ultimamente però parlando con una Dottoressa dell’Agenzia delle Dogane mi ha fatto presente come fino ad oggi abbiamo sbagliato noi e tutti i miei colleghi del settore che come mi risulta hanno agito come noi.

In attesa di un suo chiarimento approfitto per ringraziarla anticipatamente.

Distinti saluti


Risponde L'Ing. Massimo Mantovani Dirigente di supporto della Direzione Regionale VVF Lazio:

L'osservanza del suddetto decreto vige anche per le attività quali i cantieri edili.

Infatti il DM 12/09/2003 all' Art. 1.- Campo di applicazione recita :

1. Il presente decreto disciplina ai fini della prevenzione incendi l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione, ad uso privato, di capacita' geometrica complessiva non superiore a 9 m3, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attivita' di autotrasporto.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione, ad uso pubblico e privato, per i quali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni di prevenzione incendi.

Ed all' Art. 4. - Disposizioni complementari e finali recita :

1. L'installazione dei contenitori-distributori rimovibili, di cui al presente decreto, e' soggetta alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi ed al rilascio del certificato di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

2. Ai fini della periodicita' delle visite per il rinnovo del certificato di prevenzione incendi e per la durata del servizio, si applicano le disposizioni vigenti in materia di impianti fissi di distributori di carburanti per autotrazione.
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