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Stoccaggio di bombole di ossigeno all'interno di una residenza per anziani

Ultimo Aggiornamento: 05/03/2010 15:05
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Città: ROMA
Età: 50
Sesso: Maschile
05/03/2010 15:05

Domanda:

Buon giorno, mi piacerebbe sapere quali norme devono essere soddisfatte per lo stoccaggio di bombole di Ossigeno sanitario presso una residenza per anziani. Attualmente la struttura oggetto del mio interesse mantiene in deposito un numero compreso di bombole tra 5 e 20 unità. Pertanto vorrei sapere se:
E' obbligatorio un deposito esterno?
Se si, quali caratteristiche deve avere il deposito?
Essendo la struttura in possesso di CPI (luogo di lavoro classificabile a rischio di incendio elevato come da Allegato IX punto l-) lo stesso dovrà essere aggiornato?
E' necessario separare le bombole piene dalle vuote?
Grazie anticipatamente per l'attenzione che presterete al quesito.


Risponde l’ing. Bernardo Lanzillotta, Dirigente Sezione Caricamento e Colonna Mobile del Comando Provinciale di Roma:

Deposito bombole di ossigeno presso una residenza per anziani

La risposta ai quesiti posti può essere data sulla base di quanto previsto da:
• D.M. 18 settembre 2002 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private”;
• Lettera Circolare Prot. N. P805/4122 del 9 giugno 2005 “D.M. 18 settembre 2002 – Uso di bombole di ossigeno per necessità terapeutiche”.

Il decreto prevede:
• per le attività nuove (punto 5.3.2) la distribuzione dei gas a mezzo di impianti centralizzati;
• per le attività esistenti (punto 17-comma 2) “su specifica autorizzazione dell'autorità sanitaria competente, è consentito che la distribuzione dei gas medicali avvenga mediante singole bombole” sotto l'osservanza di una serie di prescrizioni.

La Lettera Circolare di cui sopra ha esteso anche alle strutture nuove l’uso delle bombole “per contingenti necessità terapeutiche il tutto previa l’adozione di opportune misure cautelative in relazione alle specifiche circostanze di impiego delle bombole stesse”.

In base a quanto sopra detto ubicazione, caratteristiche del deposito e relativa gestione dovranno essere oggetto “di specifica trattazione nel documento di cui all'art. 4 del decreto legislativo 626/94 (valutazione dei rischi).
Per quanto riguarda l’aggiornamento del Certificato di Prevenzione Incendi, ciò è previsto solo nei casi contemplati dall’articolo 4 del D.M. 18 settembre 2002.
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