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Albergo in possesso di NOP

Ultimo Aggiornamento: 05/03/2010 14:59
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Città: ROMA
Età: 50
Sesso: Maschile
05/03/2010 14:59

Domanda:

Gentile Ingegnere sono un progettista di prevenzione incendi e volevo chiederle informazioni al riguardo dell'ultimo termine di adeguamento per le attività ricettive esistenti.
Nel decreto milleproroghe il termine è fissato al 30 giugno 2006, informazioni varie parlano dello slittamento ulteriore a dicembre 2006, può indicarmi dove trovo l'indicazione ufficiale di tale ulteriore slittamento.
Inoltre la proroga è valida per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta entro il 30 novembre 2004 (2005?),
quesito?
un albergo in possesso di NOP con esame e progetto con procedura di deroga con parere contrario, per il quale solo adesso Gennaio 2006 è stata riavviata la procedura per ottenere parere di conformità, è considerato tale da potersi completare l'adeguamento a Dicembre 2006?
Da come mi sembra di aver capito un attività ricettiva in possesso di parere di conformità favorevole ottenuto solo dopo giugno 2005 per poter aprire in regola, per l'anno corrente, deve ottenenere prima dell'apertura stagionale il C.P.I.?? Cordiali Saluti.


Risponde l’ing. Mauro Bergamini, Comandante Vicario del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Roma:

In relazione ai quesiti proposti, si trasmette quanto di seguito indicato:

1. Il decreto legge 30 dicembre 2005 n. 273 è stato converito con la legge 23 febbraio 2006 n. 51 e prevede quale termine ultimo la data del 30 giugno 2006, per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive che, entro il termine del 30 novembre 2004, hanno presentato la richiesta di nulla osta ai Vigili del fuoco;

2. Un albergo in possesso di NOP, ai sensi della legge 31 dicembre 2001 n. 463 art. 3-bis e se non ha presentato un progetto per l’acquisizione del parere di conformità antincendio entro la data del 30 giugno 2005, deve aver completato l’adeguamento alle opere previste dal D.M. 9 aprile 1994 entro il termine del 31 dicembre 2004;

3. Un’attività ricettiva che ha ottenuto un parere di conformità antincendio dopo la data del giugno 2005, alla data attuale ed ai soli fini antincendio, per poter esercitare deve essere in possesso di regolare Certificato di prevenzione incendi ovvero presentare una Dichiarazione, corredata da certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto appprovato, con il quale attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e si impegna al rispetto degli obblighi di cui al D.P.R. 37/98 art. 5. Tale dichiarazione costituisce, sempre ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all’esercizio dell’attività.

Cordiali saluti.
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