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Locali caldaia ed estintori

Ultimo Aggiornamento: 05/03/2010 14:21
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Post: 305
Città: ROMA
Età: 50
Sesso: Maschile
05/03/2010 14:21

Domanda:

Salve,

Abito in un condominio di 13 appartamenti e cinque box auto, di cui quattro hanno l'accesso anche da un corridoio comune; e l'edificio è dotato di centrale termica.
All'interno della centrale sono presenti due estintori a polvere, uno automatico ed uno portatile.
Questi Estintori risalgono a venticinque anni fa, periodo di costruzione dell'edificio, e non vengono controllati da diversi anni. In particolare, l'estintore portatile del tipo non pressurizzato con bombolina esterna, credo da 6kg, e non reca alcuna indicazione sulla Classe d'incendio.
Considerando la situazione, vorrei sapere quale Legge dovrei citare all'amministratore di condominio per dimostrare l'obbligo della presenza degli estintori nel locale, e quindi della loro corretta manutenzione.
Inoltre, mi chiedo se sia necessaria la presenza di uno o più estintori nel corridoio situato dal piano
Seminterrato e che conduce ai quattro box.
Ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti. V. P.


Risponde l’ing. Bernardo Lanzillotta, Dirigente Sezione Caricamento e Colonna Mobile del Comando Vigili del Fuoco Roma:

L’attuale normativa di prevenzione incendi per gli impianti termici alimentati a gas, Decreto Ministero Interni 12/4/1996, prevede al punto 6.2 che in ogni locale e in prossimità di ciascun apparecchio deve essere installato un estintore di classe 21A9BC.
Il Decreto Ministero Interni 1/2/1986 riguardante le norme di prevenzione incendi per le autorimesse prevede al punto 6.2 che deve essere prevista l’installazione di estintori portatili di tipo approvato di capacità estinguente non inferiore a 21A89B in numero non inferiore a 1 ogni 5 autoveicoli per i primi 20 autoveicoli.
Per quanto riguarda le norme degli estintori, la norma vigente è il Decreto Ministero Interno 7/1/2005 (in vigore dal 4 agosto 2005) contenente le nuove norme tecniche e procedurali per la classificazione degli estintori portatili. Tale decreto prevede all’art. 4 che gli estintori debbano essere mantenuti in efficienza mediante verifiche periodiche, svolte da personale esperto, sulla base di quanto previsto dal D.P.R. 547/55, dal D.M. 10 marzo 1998, secondo quanto indicato dalla norma UNI 9994 e dalle indicazioni di uso e manutenzione del libretto a corredo dell’estintore.
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