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Misure per Locale Caldaia

Ultimo Aggiornamento: 05/03/2010 13:16
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Città: ROMA
Età: 50
Sesso: Maschile
05/03/2010 13:16

Domanda:

Quali debbono essere le misure di un locale caldaia da costruirsi in un cortile condominiale di Roma per ospitare una caldaia atmosferica ad elementi in ghisa componibile da Kcal/h 409000 utile Kcal/h 453000, focolare Bongioanni Duplex, in sostituzione della vecchia caldaia condominiale a carbone ch'era collocata altrove? Trattasi di misure rigide? E a quali distanze bisogna mantenersi dai muri già presenti? Infine, qualora questa nuova costruzione pregiudicasse l'attuale andito di accesso alle cantine restringendolo a 0,61 m., oltre al conseguente danno economico si deve temere anche qualche altro pregiudizio sulla sicurezza di accesso alle cantine? Infiniti ringraziamenti per una sollecita risposta.



Risponde l’ing. Massimo Elio Mantovani Vice Direttore Regionale VVF per il Lazio:

Se il combustibile usato fosse gasolio il decreto di riferimento è il DM 28 aprile 2005.

Di seguito si riportano i punti di interesse.


Installazione in locali esterni.

locale esterno: locale ubicato su spazio scoperto, anche in adiacenza all'edificio servito, purché strutturalmente separato e privo di pareti comuni;

I locali devono essere ad uso esclusivo e realizzati in materiali incombustibili. Inoltre essi devono soddisfare ai seguenti requisiti :


Disposizione degli apparecchi all'interno dei locali.

1. Le distanze tra un qualsiasi punto esterno degli apparecchi e le pareti verticali e orizzontali del locale, nonchè le distanze fra gli apparecchi installati nello stesso locale, devono permettere l'accessibilità agli organi di regolazione, sicurezza e controllo nonchè la manutenzione ordinaria secondo quanto prescritto dal costruttore dell'apparecchio.


Aperture di aerazione.

1. I locali devono essere dotati di una o più aperture permanenti di aerazione realizzate su pareti esterne di cui al punto 4.1.1; è consentita la protezione delle aperture di aerazione con grigliati metallici, reti e/o alette antipioggia a condizione che non venga ridotta la superficie netta di aerazione. Ai fini della realizzazione delle aperture di aerazione, la copertura è considerata parete esterna qualora confinante con spazio scoperto e di superficie non inferiore al 20%.

2. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, contro l'inquinamento atmosferico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391 (S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 1971), le superfici libere minime, in funzione della portata termica complessiva, non devono essere inferiori a quanto di seguito riportato ("Q" esprime la portata termica, in kW, e "S" la superficie, in cm2):

a) locali fuori terra: S >= Q x 6;

b) locali seminterrati ed interrati, fino a quota -5 m dal piano di riferimento: S >= Q x 9;

c) locali interrati, a quota inferiore a -5 m al di sotto del piano di riferimento: S >= Q x 12 con un minimo di 3.000 cm2.

In ogni caso ciascuna apertura non deve avere superficie netta inferiore a 100 cm2.

Se il combustibile usato fosse metano allora il decreto di riferimento è il DM 12 aprile 1996 del quale si riportano i punti di interesse.


Disposizioni comuni.

Gli apparecchi installati all'aperto devono essere costruiti per tale tipo di installazione.

É ammessa l'installazione in adiacenza alle pareti dell'edificio servito alle seguenti condizioni:

la parete deve possedere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 30 ed essere realizzata con materiale di classe 0 di reazione al fuoco, nonché essere priva di aperture nella zona che si estende, a partire dall'apparecchio, per almeno 0,5 m lateralmente e 1 m superiormente.

Qualora la parete non soddisfi in tutto o in parte tali requisiti: gli apparecchi devono distare non meno di 0,6 m dalle pareti degli edifici, oppure deve essere interposta una struttura di caratteristiche non inferiori a REI 120 di dimensioni superiori di almeno 0,50 m della proiezione retta dell'apparecchio lateralmente ed 1 m superiormente.


INSTALLAZIONE IN LOCALI ESTERNI

I locali devono essere ad uso esclusivo e realizzati in materiali di classe 0 di reazione al fuoco. Inoltre essi devono soddisfare i seguenti requisiti:


Aperture di aerazione.

I locali devono essere dotati di una o più aperture permanenti di aerazione realizzate su pareti esterne di cui al punto 4.1.1,b); è consentita la protezione delle aperture di aerazione con grigliati metallici, reti e/o alette antipioggia a condizione che non venga ridotta la superficie netta di areazione.
Le aperture di aerazione devono essere realizzate e collocate in modo da evitare la formazione di sacche di gas, indipendentemente dalla conformazione della copertura.
Nel caso di coperture piane tali aperture devono essere realizzate nella parte più alta della parete di cui al punto 4.1.1, b).
Ai fini della realizzazione delle aperture di aerazione, la copertura è considerata parete esterna qualora confinante con spazio scoperto e di superficie non inferiore al 50% della superficie in pianta del locale, nel caso dei locali di cui al punto 4.2 e al 20% negli altri casi.
Le superfici libere minime, in funzione della portata termica complessiva non devono essere inferiori a (”Q” esprime la portata termica. in kW ed "S" la superficie, in cm 2): Q³a) locali fuori terra: S x 10;

b ) locali seminterrati ed interrati, fino a quota -5 m dal piano di Q x 15;³riferimento: S

c) locali interrati, a quota compresa tra -5 m e -10 m al di sotto del piano di riferimento, (consentiti solo per i locali Q x³di cui al punto 4.2): S 20 (con un minimo di 5.000 cm2).

Alle serre non si applicano tali valori.

In ogni caso ciascuna apertura non deve avere superficie netta inferiore a 100 cm2.


Disposizione degli apparecchi all’interno dei locali.

Le distanze tra un qualsiasi punto esterno degli apparecchi e le pareti verticali e orizzontali del locale, nonché le distanze fra gli apparecchi installati nello stesso locale devono permettere l’accessibilità agli organi di regolazione, sicurezza e controllo nonché la manutenzione ordinaria.

Per quanto riguarda l’accesso alle cantina, si reputa che la larghezza di 60 cm sia insufficiente per il regolare transito delle persone. Pertanto, la larghezza minima dovrà essere di 0,80 cm in analogia al Dlgs 626/94.
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