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Autosalone con più di 9 auto parcheggiate

Ultimo Aggiornamento: 05/03/2010 14:09
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05/03/2010 13:01

Domanda:

L'attività Nr. 92 dell'allegato 1 al DM 16.02.1982 prevede che se un'autorimessa contenga più di 9 autoveicoli, questa sia soggetta a controllo dei VVF e quindi al rilascio del CPI.
Il DM 1 febbraio 1986 distingue tra autorimesse ed autosaloni, definendo questi ultimi come "area coperta destinata all'esposizione e alla vendita di autoveicoli", definizione un po' diversa da autorimessa, indicata come "area coperta destinata esclusivamente al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli con i servizi annessi. Non sono considerate autorimesse le tettoie aperte almeno su due lati".
All'art.9 si dice inoltre che, se la capacità dell'autosalone non supera le trenta auto, le disposizioni del DM 01.02.86 possono non essere applicate.
Il dubbio è: se un autosalone ha più di 9 auto parcheggiate, rientra nell'attività Nr. 92 ed è quindi soggetto al rilascio del CPI???
Il parere del M.I. N. P1881/4108 dice "gli autosaloni rientrano nel punto 87 del D.M. 16.2.82 quando hanno una superficie lorda, superiore a 400 mq".
L'argomento viene affrontato anche dalla circolare del M.I. nr P267/4108 di prot, che però sembra non chiarire del tutto in quanto sposta il limite di superficie a 1000 mq. Il dubbio in definitiva è se un salone con superficie lorda inferiore a 400 mq (ma con più di 9 auto, eventualmente prive di combustibile e con le connessioni elettriche scollegate) sia soggetto o meno al controllo dei VVf e quindi al rilascio del CPI.

Grazie in anticipo

A. T.


Risponde l’arch. Domenico Balestrieri della Direzione Regionale VVF del Lazio:

Come è noto il D.M. 1 febbraio 1986, ha così definito l’autosalone o salone di esposizione autoveicoli:

“Area destinata all’esposizione e alla vendita di autoveicoli”

mentre ha così definito l’autorimessa:

“Area destinata esclusivamente al ricovero alla sosta e alla manovra degli autoveicoli con i servizi annessi…omissis…”

Al riguardo si ribadisce, pertanto, che in base al D.M. 16 febbraio 1982 punto 92, “Autorimesse private con più di 9 veicoli…omissis…” non sono soggette ai controlli dei vigili del fuoco gli autosaloni, anche con capienza superiore a 9 veicoli.
Il Ministero dell’Interno ha chiarito, però che “Gli autosaloni con superficie superiore ai 400 metri quadri”, sono soggetti ai controlli dei Vigili del fuoco, ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982 punto 87 “Locali adibiti ad esposizione e/o vendita…omissis…con superficie lorda superiore a 400 metri quadrati…omissis…”.
Il Ministero dell’Interno ha chiarito, altresì che nella fattispecie i “Depositi di autoveicoli con superficie superiore a 1000 metri quadrati” sono soggetti ai controlli dei Vigili del fuoco, ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982, punto 88 “Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1000 metri quadrati”.
Per quanto concerne l’applicazione delle norme tecniche di sicurezza antincendio, si applicano quelle relative al D.M 16 febbraio 1986, punto 9.
Per quanto sopra esposto si può affermare che l’attività a cui Lei fa riferimento nno è soggetta agli obblighi di prevenzione incendi.
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05/03/2010 13:01

Domanda:

Una precisazione: per far si che l'autosalone sia tale, e non debba essere considerata autorimessa, è necessario che i veicoli siano tenuti con il serbatoio vuoto e l'alimentazione elettrica scollegata? (A. T.)


Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

L'autosalone, nelle condizioni rappresentate, rimane sempre una attivita' non soggetta alla prevenzione incendi indipendentemente dalla quantita' di combustibile presente nei serbatoi dei veicoli e dal collegamento o meno dell'alimentazione elettrica.
Ovviamente trattandosi comunque di un luogo di lavoro e valutando il rischio incendio come fattore significativo e' opportuno limitarlo riducendo quanto piu' e' possibile i quantitativi di sostanze infiammabili e le cause di innesco (elettricita') in armonia con gli indirizzi forniti dal DM 10-3-98.
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05/03/2010 14:09

Domanda:

Mi chiamo F., scrivo dalla Puglia. Abito presso un condominio con vari locali commerciali posti al piano terra, fra questi c'è un autosalone con varie auto in esposizione. Mi è stato riferito (non sò se questo corrisponde a verità) che i locali posti presso uno satabile condominiale con diverse autovetture all'interno di questo, costituisce un elevato rischio per il condominio. Pertanto la mia domanda è la seguente: Può esistere un autosalone nei locali posti in un condominio?
Certo di una sicura risposta alla mia domanda, colgo l'occasione per porgere distinti saluti e Buone Feste.


Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

Caro F., gli autosaloni possono essere compresi nelle aree commerciali al piano terra di uno stabile per civile abitazione a condizione che non abbiano comunicazioni con aree condominiali od altre non pertinenti.
Qualora l’attività di esposizione e vendita di autovetture è svolta in locali con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi e depositi, questa rientra nell’attività 87 del D.M. 16-2-82 e quindi è soggetta ad essere esercita con un proprio cpi, valendo per questa attività le norme di cui alla lettera circolare n. 75 del 3.7.67.
Nel caso in cui la superficie complessiva risulta essere inferiore al valore di cui sopra e sono presenti più di 30 autoveicoli, si dovranno rispettare comunque le norme del D.M. 1.2.86 punto 9.
Qualora non sussistano le condizioni sopra riportate, dovranno essere osservati per i luoghi di lavoro i contenuti di cui al D.M. 10.3.98.
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