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Auditorium da 300 posti circa in complesso scolastico

Ultimo Aggiornamento: 05/03/2010 11:00
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Città: ROMA
Età: 50
Sesso: Maschile
05/03/2010 11:00

Innanzitutto complimenti per l'iniziativa e la disponibilità Sua e dei
funzionari VVF.
Volevo sottoporLe il seguente problema:
In un complesso scolastico dei primi anni '70 è ubicato un auditorium con
capienza di circa 300 persone, attualmente comunicante direttamente con la
scuola a mezzo di normali serramenti in alluminio/legno ed utilizzato dalla
scuola quale aula magna/salone conferenze. L'auditorium, che al di fuori
dell'orario scolastico è utilizzato per manifestazioni non scolastiche,
risulta provvisto di parere favorevole da parte della CPVLPS (rinnovato nel
1992) ma non di CPI, e da allora non sono stati eseguiti interventi diversi
da quelli di ordinaria manutenzione, mentre si è ottemperato a quanto
previsto dall'art. 19 del vigente decreto sui locali di pubblico spettacolo.
Vorrei sapere:
1) se in qualsiasi caso, indipendentemente dall'uso extrascolastico,
l'auditorium debba essere separato dalla scuola tramite filtro a prova di
fumo come potrebbe evincersi dal combinato degli art. 6.4 e 2.4 del dm 26
agosto 1992;
2) se la separazione tramite filtro a prova di fumo sia invece da
realizzarsi solo qualora l'auditorium venga utilizzato anche per
manifestazioni non scolastiche indipendentemente dal fatto che tali eventi
siano o meno contemporanei all'attività scolastica;
3) se l'utilizzo dell'auditorium per attività non scolatiche esclusivamente
al di fuori dell'orario di apertura della scuola comporti il venir meno sia
dei requisiti di isolamento del locale di pubblico spettacolo rispetto alla
scuola (come previsto dall' art. 6.4 del dm 26/08/92) e pertanto anche della
necessità di dotare l'auditorium di filtro a prova di fumo.
Ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti.


RISPONDE L'ING. ALESSANDRO PAOLA
FUNZIONARIO ADDETTO ALLA SEGRETERIA TECNICA DEL VICE CAPO DIPARTIMENTO VF:


Le comunicazioni tra le attività scolastiche individuate al punto 85 del DM 16/02/1982 e gli auditorum devono avvenire nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2.4 e 6.4 del DM 26/08/1992. Nel quesito in esame, la comunicazione tramite filtro a prova di fumo è necessaria nel caso in cui l'auditorium venga anche adibito ad attività non scolastiche, che comunque dovranno effettuarsi in modo non contemporaneo all'attività della scuola, trovando applicazione quanto indicato dal punto 2.2.3 del DM 19/08/1996. Ai sensi di tale norma, il filtro a prova di fumo deve essere dotato di porte resistenti al fuoco almeno REI 30 e le comunicazioni con la scuola non possono essere considerate ai fini del computo delle vie di uscita. Salvo quanto specificamente disposto al punto 3.0 del DM 26/08/1992, le strutture di separazione devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60.
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