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Luci d'emergenza nelle scale di un condominio

Ultimo Aggiornamento: 04/03/2010 00:46
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Città: ROMA
Età: 50
Sesso: Maschile
04/03/2010 00:46

Abito al terzo piano di un condominio di soli 10 appartamenti, collocati su quattro piani di scale (che danno accesso ad abitazioni), più un quinto che da accesso alla mia soffitta esterna al mio appartamento, nonchè ai locali condominiali dello stenditoio e della terrazza.
Le scale sono tipiche delle costruzioni degli trenta: hanno forma eleicodale, quindi tondeggiante, senza soluzioni di continuità tra un piano e l'altro. Inoltre nelle curve di metà piano i gradini hanno larghezza variabile (più larghi all'esterno, più stretti all'interno).
In ogni piano ci sono vetrate opacizzate, che di giorno consentono l'accesso della luce esterna.
Non c'è ascensore, e la tromba delle scale è quasi inesistente (40 cm di larghezza).
La luce elettrica è programata dal tramonto alle 8.00 di ogni mattina.
Arrivo al fatto che determinerà poi il mio quesito.
L'altra sera, erano circa le 19.00, stavo scendendo le scale con dei pacchi, quando improvvisamente è venuta meno la luce: è calato così un buio totale, anche perchè dai finestroni non è entrata alcuna luce esterna in quanto l'erogazione dell'energia stava interessando tutto il quartiere. Per di più era in corso un violento temporale.
Pur abitando da quasi 30 anni in questo palazzo, dopo il salto della luce, al buio, nella curva di metà scala tra il secondo ed il primo piano ho messo male il piede e sono caduto in terra, per fortuna non subendo alcuna conseguenza (solo escoriazioni e due ematomi ad una gamba ed al gluteo).
Premesso che non intendo avanzare nessuna richiesta di risarcimento al condominio, nè attivare procedure di copertura assicurativa RCT, vorrei però prendere spunto dall'accaduto per chiedere al condominio l'installazione delle luci di emergenza in ogni piano.
Questo per evitare in futuro analoghe possibili situazioni negative (ndr: tra l'altro è un periodo che salta spesso, anche se per pochi minuti, l'emergia elettrica nella mia zona, qui ad Ostia).
E non solo: purtroppo mia moglie per una grave patologia retinica è ipovedente (ndr: ha solo 2 decimi all'occhio destro, mentre è completamente inutilizzato l'occhio sinistro), per cui diventa fondamentale per lei muoversi in locali illuminati nella giusta misura.

In un primo colloquio telefonico con l'amministratore del condominio mi è stato detto che essendo la misura BASSO / ALTO delle scale che danno accesso agli appartamenti inferiore ai 35 metri, non vige l'obbligo di installare le luci di emergenza.
Si riserva però di portare in approvazione dei condomini la mia proposta all'assemblea annuale del prossimo anno, che si svolgerà a metà giugno!
Ho già saputo, per bocca degli stessi interessati, che i residenti degli appartamenti piano terra e primo piano (circa 400/1000, in pratica è unico propietario) sono restii ad una simile installazione poichè ritengono esagerata detta richiesta.
Perplessità vengono anche da un condomino del secondo piano (80/1000), mentre è quasi certo che un altro condomino (112/1000) anche lui con appartamento al 2° piano, non sarà presente alla riunione, nemmeno con delega, visto che da oltre 5 anni snobba totalmente un simile appuntamento. Quindi suppongo che la proposta non troverà la maggioranza dei consensi.
Arrivo al mio quesito: vista la tipologia delle scale, il limitato accesso di luce esterna, e per di più il grave handicap di cui soffre mia moglie, ho qualche margine per dar seguito alla mia esigenza?
Le risulta che esistono chiarimenti ministeriali, o interpretazioni, o altro su cui appigliarsi, per far sì che si possano installare le luci d'emergenza nelle scale del mio condominio?
Ovvero, non c'è un'autorità tecnica (e se c'è, ove rivolgersi) in grado di stabilire l'opportunità o meno di tale installazione?
Mi auguro di poter ricevere una Vs. risposta.
Nel contempo ringrazio per l'attenzione e porgo i più cordiali saluti.


Risponde Sebastiano Di Maria, ING. COMANDO VVF. LATINA:

Per la tipologia di fabbricato descritto le norme vigenti in materia di sicurezza antincednio (D.M. 16 maggio 1987 n. 246) non prevedono espressamente l'installazione di un sistema di illuminazione di sicurezza.
E' da evidenziare l'ipotesi in cui le scale del condominio fossero destinate all'accesso di lavoratori (es. Servizio delle pulizie, portire); in tal caso ai sensi dei DD.L.vi n. 626/94 e 493/96 è prescritta un'illuminazione di sicurezza.
Si fa presente infine che nella norma CEI 64-50, per le unità abitative "si consiglia l'installazione, almeno nel corridoio, di un punto luce di sicurezza con lampada di potenza 0.5 W".

Cordiali saluti.
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