Pagina precedente | 1 | Pagina successiva

Fienili

Ultimo Aggiornamento: 04/03/2010 00:24
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 305
Città: ROMA
Età: 50
Sesso: Maschile
04/03/2010 00:24

Il quesito è questo: un fabbricato ad uso fienile con capacità > 500 q.li è sottoposto al controllo VV.F. (attività 46). Nel caso in cui tale fabbricato abbia un lato aperto e le distanze di sicurezza siano rispettate, il fabbricato non sarebbe più sottoposto alla vigilanza VV.F. (circ. n. 36 del 11 dic. 85).

Nel caso in cui il fienile sia > 1000 mq, tutto ciò è ancora valido o rientra nell’attività 88?

Se nello stesso fabbricato anziché paglia o fieno vengono posti attrezzi agricoli (con n. trattori < 9) rientra nell’attività 88? In tal caso che caratteristiche deve avere il fabbricato?

(si potrebbe arrivare all’assurdo che un fienile non è sottoposto ai VV.F. mentre un magazzino, con piccolo carico di incendio e quindi meno pericoloso, sarebbe sottoposto).

Per finire, la circ. sopra citata parla di distanze di sicurezza esterna > 100 m, ma successivamente specifica che i fabbricati esterni sono quelli fuori dei confini del complesso aziendale, senza specificare distanze: non c’è contraddizione?


Risponde l’Ing. Antonio Albanese, Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rieti:

Un fabbricato ad uso fienile aperto su un lato e con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 m non rientra tra le attività di cui al punto 46 dell’elenco allegato al D.M. 16.02.82 (Attività soggette alle visite di prevenzione incendi).

Nel caso in cui il fabbricato sia di superficie superiore a 1.000 mq, il deposito rientra tra le attività di cui al punto 88 dell’elenco allegato al D.M. 16.02.82.

Se il fabbricato è adibito a deposito di attrezzi e materiali vari e risulta di superficie superiore a 1.000 mq, lo stesso rientra sempre tra le attività di cui al punto 88 dell’elenco allegato al D.M. 16.02.82.

Se invece viene adibito a ricovero di trattori, il fabbricato si configura come autorimessa e, se il numero di autoveicoli è superiore a 9, rientra al punto 92 dell’elenco allegato al D.M. 16.02.82, (si evidenzia che al punto 0 dell’allegato al D.M. 01.02.86 si definisce autoveicolo un veicolo munito di motore a combustione interna). Indipendentemente dal numero di autoveicoli, la norma di riferimento è costituita dal D.M. 01.02.86.

Per quanto attiene l’ultimo aspetto, si evidenzia che il penultimo capoverso del punto 5 della Circ. n. 36/85 precisa solo la definizione di “fabbricati esterni”, cui fare riferimento per la distanza di sicurezza esterna indicata in precedenza.
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi
Cerca nel forum

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 00:48. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com