Pagina precedente | 1 | Pagina successiva

Prevenzione incendi e scariche atmosferiche CEI 81-10

Ultimo Aggiornamento: 04/03/2010 00:16
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 305
Città: ROMA
Età: 50
Sesso: Maschile
04/03/2010 00:16

Buongiorno,
Sto effettuando una valutazione dei rischi con la norma 81-10/2 per la valutazione della probabilità che un fulmine colpisca un struttura di un edificio residenziale di altezza fuori terra 38 m circa
Il valore che non mi consente di considerare l’edificio autoprotetto è RB cioè rischio d'incendio all'interno della struttura perciò per cercare di abbassare tale valore ho percorso varie strade incappando in altrettanti dubbi.


Possibilità “A”
L’edificio l’ho classificato rispetto ai rischi d’incendio rf “ordinario” e per quanto riguarda hz pericoli particolari “coefficiente di panico medio”.
Queste considerazioni le ho fatte basandomi sul ragionamento che , visto che l’edificio è sottoposto al controllo dei vigili del fuoco per altezza superiore ai 24m ci siano nella struttura dei rischi per l’incendio non trascurabili.
Sentito il parere di alcuni colleghi, e visto anche l’esempio dato dalla normativa, ho modificato tali valori adottando il rischio d’incendio ridotto e il livello di panico ridotto.
Però per assumere tali valori ho dei dubbi in base alle considerazioni prima riportate. Cosa ne pensate ?

Possibilità “B”

Su alcuni libri di prevenzione incendi, e sentito il professionista che si occupa di tale aspetto, il rischio incendio per gli appartamenti è trascurabile, se tale tesi fosse plausibile il rischi RB andrebbe ad azzerarsi.



Risponde L'ing. Luigi Abate, Direttore Regionale VVF Lazio:

NON SONO IN GRADO DI AIUTARLA A VALUTARE IL RISCHIO CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE PER IL SUO EDIFICIO RESIDENZIALE . LE POSSO DIRE CHE AI FINI DEL RISCHIO INCENDIO SE L'EDIFICIO SODDISFA IL DPR 246 DELL'87 ED HA IL CPI. IL RISCHIO PUO' DEFINIRSI " SOCIALMENTE ACCETTABILE". DI SEGUITO PUO' TRARNE DELLE SCELTE PROGETTUALI (RISCHIO BASSO), IN CASO CONTRARIO ( L'EDIFICIO NON SODDISFA LA NORMA) CREDO CHE LEI DEBBA CONSIDERARE UN RISCHIO REALE DI INCENDIO.
PUO' ANCHE CONFRONTARE LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONI ESISTENTI NELL' STABILE CON IL DM. 10-3-98 E TRARNE DELLE VALUTAZIONI SIGNIFICATIVE PER IL SUO LAVORO
CON CORDIALITA' ING. LUIGI ABATE
ALLEGO COPIA DEL DM.
Sono approvate le norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione contenute in allegato al presente decreto.
Sono abrogate tutte le disposizioni in vigore non conformi con le presenti norme.

ALLEGATO - Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione

1. Generalità

1.0 Scopo

Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza antincendi da applicare agli edifici destinati a civile abitazione, con altezza antincendi uguale o superiore a 12 m.
Si fa riferimento ai termini e definizioni generali di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1983 (Vedi) (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983).

1.1 Campo di applicazione

Le presenti norme si applicano agli edifici di cui al punto 1.0 di nuova costruzione o agli edifici esistenti in caso di ristrutturazione che comportino modifiche sostanziali i cui progetti siano presentati agli organi competenti per le approvazioni previste dalle vigenti disposizioni dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
Si intendono per modifiche sostanziali lavori, che comportino il rifacimento di oltre il 50% dei solai o il rifacimento strutturale delle scale o l'aumento di altezza.

Per gli edifici esistenti si applicano le disposizioni contenute nel successivo punto 8.

2. Caratteristiche costruttive

2.0 Classificazione

Gli edifici di cui al punto 1 vengono classificati in funzione della loro altezza antincendi secondo quanto indicato nella tabella A.

TABELLA A

Tipoedificio Altezzaantincendi Max superficiecompartimento(m²) Max superficie(m²) dicompetenza diogni scala perpiano Tipo vani scala e di almeno unvano ascensore Caratteristiche REIvani scala eascensore,filtri,porte,elementidi suddivisione tra icompartimenti
500 Nessuna prescrizione 60 (**)
500 Almeno protetto se non sonoosservati i requisiti del punto2.2.1 60
a da 12 m a 24m 8000 550 Almeno a prova di fumo interno 60
600 A prova di fumo 60
500 Nessuna prescrizione 60 (**)
500 Almeno a prova di fumointerno se non sono osservatii requisiti del punto 2.2.1 60
b da oltre 24 ma 32 m 6000 550 Almeno a prova di fumo interno 60
600 A prova di fumo 60
c da oltre 32 ma 54 m 5000 500 Almeno a prova di fumo interno 90
d da oltre 54 ma 80 m 4000 500 Almeno a prova di fumointerno con filtro aventecamino di ventilazione disezione non inferiore a 0,36 m² 90
e oltre 80 m 2000 350(*) Almeno a prova di fumointerno con filtro aventecamino di ventilazione disezione non inferiore a 0,36 m² 120
(*) Con un minimo di due scale per ogni edificio. Sulla copertura dell'edificio deve essere prevista un'area per l'atterraggio ed il decollo degli elicotteri di soccorso raggiungibile da ogni scala;
(**) Solo per gli elementi di suddivisione tra i compartimenti.

2.1. Comportamento al fuoco

2.1.0 Resistenza al fuoco delle strutture

I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali vanno valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite nella circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14 settembre 1961, prescindendo dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione degli elementi medesimi (calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi).
Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi di materiali suddetti nonché la classificazione degli edifici in funzione del carico di incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n. 91 citata, tenendo conto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 16 marzo 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1986).

Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico devono applicarsi le disposizioni emanate nelle relative normative.

2.1.1 Reazione al fuoco dei materiali

Per la reazione al fuoco dei materiali, si fa riferimento al decreto ministeriale 26 giugno 1984 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984).

2.2 Scelta dell'area

2.2.0 Accesso all'area
Gli accessi all'area ove sorgono gli edifici oggetto delle presenti norme devono avere i seguenti requisiti minimi:
larghezza: 3,50 m;
altezza libera: 4,00 m;
raggio di volta: 13,00 m;
pendenza: non superiore al 10%;
resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore; passo 4,00 m).


2.2.1 Accostamento autoscale

Per gli edifici di tipo "a" e "b" deve essere assicurata la possibilità di accostamento delle autoscale dei vigili del fuoco, sviluppate come da schema allegato, almeno ad una qualsiasi finestra o balcone di ogni piano.

Qualora tale requisito non sia soddisfatto gli edifici del tipo "a" devono essere dotati almeno di scale protette e gli edifici "b" almeno di scale a prova di fumo interna (vedi tabella A).

2.3 Compartimentazione

Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti anche costituiti da più piani, di superficie non eccedente quella indicata nella tabella A.
Gli elementi costruttivi di suddivisione tra i compartimenti devono soddisfare i requisiti di resistenza al fuoco indicati in tabella A.

2.4 Scale

Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala sono quelle previste nella tabella A. Negli edifici di tipo "a", di tipo "b", di tipo "c", la larghezza minima delle scale deve essere di 1.05 m, negli edifici di tipo "d" e di tipo "e" la larghezza minima delle scale deve essere di 1.20 m.
Le rampe devono preferibilmente essere rettilinee; sono ammesse rampe non rettilinee a condizione che vi siano pianerottoli di riposo e che la pedata del gradino sia almeno di 30 cm misurata a 40 cm. dal montante centrale o dal parapetto interno.

Il vano scala deve avere superficie netta di aerazione permanente in sommità non inferiore ad 1 m². Nel vano di aerazione é consentita l'installazione di dispositivi per la protezione degli agenti atmosferici.
Il tipo e il numero delle scale sono stabilite in funzione della superficie lorda di ogni piano e del tipo di edificio (vedi tabella A).

2.5 Ascensori

2.5.0 Vano corsa
Il vano corsa all'ascensore deve avere le stesse caratteristiche REI del vano scala (vedi tabella A). Nel vano corsa sono ammesse le seguenti aperture:
a) accessi alle porte di piano;
b) aperture permanenti consentite dalle specifiche normative fra il vano corsa e il locale macchine e/o delle pulegge di rinvio;
c) portelli d'ispezione e/o porte di soccorso con le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del vano corsa;
d) aperture di aerazione e di scarico dei prodotti di combustione come di seguito indicato.

Il vano corsa deve avere superficie netta di aerazione permanente in sommità non inferiore al 3% dell'area della sezione orizzontale del vano stesso, e comunque non inferiore a 0,20 m². Tale aerazione può essere ottenuta anche tramite camini, che possono attraversare il locale macchine, purché realizzati con elementi di resistenza al fuoco equivalenti a quella del vano corsa.
Nel vano di aerazione é consentita l'installazione di dispositivi per la protezione degli agenti atmosferici.

Nel vano corsa non possono essere poste in opera canne fumarie, condutture o tubazioni che non appartengono all'impianto ascensore.
Quando il numero degli ascensori é superiore a due essi devono essere disposti in almeno due vani di corsa distinti.
Il filtro a prova di fumo per vano scale e vano corsa dell'ascensore può essere comune.

2.5.1 Locale macchine
Il locale macchine deve essere separato dagli altri ambienti dell'edificio con strutture di resistenza al fuoco equivalente a quella del vano corsa.

L'accesso al locale macchine deve avere le stesse caratteristiche del vano corsa; qualora il locale macchine sia ubicato su terrazzo, l'accesso può avvenire anche attraverso vano munito di porta metallica.
Il locale macchine deve avere superficie netta di aerazione permanente non inferiore al 3% della superficie del pavimento, con un minimo di 0,05 m², realizzata con finestre e/o camini aventi sezione non inferiore a quella sopra precisata e sfociante all'aperto ad una altezza almeno pari a quella dell'apertura di aerazione del vano corsa.

2.6 Comunicazioni

Per le comunicazioni con le aree a rischio specifico devono applicarsi le disposizioni emanate con le relative normative.
Sono consentite le comunicazioni tra scale, ascensori e locali cantinati pertinenti le abitazioni dell'edificio secondo quanto indicato nella tabella B.


TABELLA B

Tipo di edificio Tipo di comunicazione
a Diretta
b Tramite disimpegno con pareti REI 60 e porte REI 60
c Tramite filtro a prova di fumo con pareti REI 60 e porte REI 60
d, e Accesso diretto esclusivamente da spazio scoperto
2.7 Scale androni e passaggi comuni, reazioni al fuoco dei materiali

Le scale ed i gradini per gli androni e passaggi comuni devono essere realizzati con materiale di classe 0.
Sono ammessi materiali di rivestimento di classe 1, per androni e passaggi comuni e, limitatamente agli edifici di tipo "a" e di tipo "b", anche per i rivestimenti delle scale e gradini.
Non sono soggetti a tali prescrizioni le scale e i passaggi ubicati all'interno della stessa unità immobiliare.

3. Aree a rischio specifico

Per le aree a rischio specifico pertinenti gli edifici (autorimesse, locali di esposizione o vendita, depositi di materiali combustibili, ecc.) valgono le disposizioni in vigore.

4. Impianti di produzione di calore

Per gli impianti di produzione di calore devono essere osservate le norme vigenti oltre a quanto indicato nella tabella C.


TABELLA C - TIPO DI COMBUSTIBILE

Tipo Liquido Gas con densità Gas con densità
di o rispetto all'aria rispetto all'aria
edificio solido < 0,8 ³ 0,8
a (4) (4) (3)
b (4) (4) (1)
c (4) (4) (1)
d (1) (2) (1)
e (1) (2) (1)
Legenda
(1) = divieto di installazione entro il volume degli edifici
(2) = divieto di installazione entro il volume degli edifici ma ammesso sul terrazzo più elevato
(3) = divieto di installazione nei piani interrati
(4) = ammesso entro il volume degli edifici.
N.B. - In corpi di fabbrica separati sono ammessi impianti alimentati da qualsiasi tipo di combustibile con la sola condizione, per quelli funzionanti a gas con densità rispetto all'aria ³ 0,8, che siano ubicati in locali fuori terra.

5. Impianti elettrici

Devono essere realizzati in conformità della legge 1° marzo 1968, n. 186.
Negli edifici di tipo "c", "d", "e" deve essere installato un sistema di illuminazione di sicurezza, che deve garantire un'affidabile illuminazione e la segnalazione delle vie di esodo.
Esso deve avere alimentazione autonoma, centralizzata o localizzata che, per durata e livello di illuminamento, consenta un ordinato sfollamento.

6. Impiego gas combustibili

Le condutture principali dei gas combustibili devono essere esterne al fabbricato ed a vista.
Sono ammessi attraversamenti di locali purché le tubazioni siano poste in guaina metallica aperta alle due estremità comunicante con l'esterno e di diametro superiore di almeno 2 cm rispetto al diametro della tubazione interna.

7. Impianti antincendi

Gli edifici di tipo "b", "c", "d", "e", devono essere dotati di reti idranti conformi a quanto di seguito riportato.
La rete idranti deve essere costituita da almeno una colonna montante in ciascun vano scala dell'edificio; da essa deve essere derivato ad ogni piano, sia fuori terra che interrato, almeno un idrante con attacco 45 UNI 804 a disposizione per eventuale collegamento di tubazione flessibile o attacco per naspo.
Il naspo deve essere corredato di tubazione semirigida con diametro minimo di 25 mm e di larghezza idonea ad assicurare l'intervento in tutte le aree del piano medesimo.

Tale naspo deve essere installato nel locale filtro, qualora la scala sia a prova di fumo interna.
Al piede di ogni colonna montante deve essere installato un idoneo attacco di mandata per autopompa.
L'impianto deve essere dimensionato per garantire una portata minima di 360 l/min per ogni colonna montante e, nel caso di più colonne, il funzionamento contemporaneo di 2.
L'alimentazione idrica deve essere in grado di assicurare l'erogazione, ai 3 idranti idraulicamente più sforiti, di 120 l/min cad., con una pressione residua al bocchello di bar 1,5 per un tempo di almeno 60 min.

Qualora l'acquedotto non garantisca le condizioni di cui al punto precedente dovrà essere installata idonea riserva idrica; questa può essere ubicata a qualsiasi piano e deve essere alimentata da acquedotto pubblico e/o da altre fonti.
Tale riserva deve essere mantenuta costantemente piena.
Le elettropompe di alimentazione della rete antincendio devono essere collegate all'alimentazione elettrica dell'edificio tramite linea propria non utilizzata per altre utenze.
Negli edifici di tipo "d", "e", i gruppi di pompaggio della rete antincendio devono essere costituiti da due pompe, una di riserva all'altra, alimentate da fonti di energia indipendenti (ad esempio elettropompa e motopompa). L'avviamento dei gruppi di pompaggio deve essere automatico.

Le tubazioni di alimentazione e quelle costituenti la rete devono essere protette dal gelo, da urti e dal fuoco. Le colonne montanti possono correre, a giorno o incassate, nei vani scale oppure in appositi alloggiamenti resistenti al fuoco REI 60.

8. Norme transitorie

Negli edifici esistenti, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, devono essere attuate le seguenti prescrizioni.

8.0 Comunicazioni

Negli edifici di tipo "b", "c", "d", "e", sono ammesse le comunicazioni di cui al secondo comma del punto 2.6 attraverso porte REI 30, anche senza disimpegno, filtro a prova di fumo o accesso diretto da spazio scoperto.

8.1 Illuminazione di sicurezza

Negli edifici di tipo "c", "d", "e", deve essere installato un sistema di illuminazione di sicurezza in conformità con quanto specificato al punto 5.

8.2 Impianti antincendio

Negli edifici di tipo "c", "d", "e", devono essere installati impianti antincendio fissi conformi al punto 7.
Restano tuttavia validi gli impianti già installati a condizione che siano sempre assicurate le prestazioni idrauliche di cui al punto 7.

9. Deroghe

Qualora per particolari esigenze di carattere tecnico o di esercizio non fosse possibile attuare qualcuna delle prescrizioni contenute nelle presenti norme, potrà essere avanzata istanza di deroga con le procedure di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.
OFFLINE
Post: 305
Città: ROMA
Età: 50
Sesso: Maschile
04/03/2010 00:16

scariche atmosferiche
Grazie per l'interessamento
Per quanto riguarda il rischio d'incendio condivido pienamente la sua osservazione.
C'è però un secondo elemento discriminante per i calcoli cioè quello che la norma definisce "pericoli particolari"
La norma li definisce in queste categorie
Tabella C.5 – Valori del coefficiente hz che incrementa l’ammontare relativo della perdita in presenza di pericoli particolari

Nessuno pericolo coefficiente 1

Livello ridotto di panico (p.e.: struttura limitata a due piani ed un numero di persone inferiore a 100) coefficiente 2

Livello medio di panico (p.e.: strutture destinate ad eventi culturali o sportivi con un numero di partecipanti compreso tra 100 and 1000 persone)coefficiente 5

Difficoltà di evacuazione (p.e.: strutture con presenza di persone impossibilitate a muoversi,ospedali)coefficiente 5

Livello elevato di panico (p.e.: strutture destinate ad eventi culturali o sportivi con un numero di partecipanti maggiore di 1000 persone)coefficiente 10

Pericolo per strutture circostanti o per l’ambiente coefficiente 20

Contaminazione dell’ambiente circostante coefficiente 50

Secondo lei un condominio di 37 m e 10 piani fuori terra (anche se rispondente alle prescrizioni antincendio)può essere considerato rischio d'evacuazione nullo secondo quanto sopra esposto

grazie



Risponde l'Ing. Luigi Abate, Direttore Regionale VVF Lazio:

PREMESSO CHE PER DEFINIZIONE " IL PERICOLO" ESPRIME UNA SITUAZIONE DI DANNO CERTO , MENTRE "IL RISCHIO" RAPPRESENTA UNA CIRCOSTANZA NON DESIDERATA CHE HA POSSIBILITA' "F" DI ACCADIMENTO E INTENSITA' DI DANNO "M" ; NON HA SENSO PARLARE DI RISCHIO "0" DI EVACUAZIONE PER DUE MOTIVI:
- NON ESISTE E NON E' POSSIBILE TENDERE AL RISCHIO "0" (UTOPIA)
- SI PUO' PARLARE DI RISCHIO DI PANICO E NON DI EVACUAZIONE
IN BUONA SOSTANZA SE L'EDIFICIO E' CONFORME ALLA NORMA ANTINCENDIO, SE IL CONDOMINIO AVRA' IL BUON SENSO DI DEDICARE UNA ORA, NELLE USUALI RIUNIONI, PER PARLARE DI PIANO DI EVACUAZIONE IN CASO DI INCENDIO.... MAGARI CON UNA SIMULAZIONE, SIMPATICA E COSTRUTTIVA, LEI CON CONVINZIONE POTRA' ASSEGNARE NEI SUOI CALCOLI IL COEFFICIENTE " 1".
CON VIVA CORDIALITA'
ING. LUIGI ABATE
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi
Cerca nel forum

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 21:32. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com