Pagina precedente | 1 | Pagina successiva

Attività di produzione cosmetici e farmaci

Ultimo Aggiornamento: 04/03/2010 00:11
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 305
Città: ROMA
Età: 50
Sesso: Maschile
04/03/2010 00:11

ATTIVITA' DI PRODUZIONE COSMETICI E FARMACI IN CAPANNONE 1200 MQ CIRCA

La presente per richiedere cortesemente se tale attività è normata da precisa regola tecnica o quali norme bisogna seguire in alternativa.

Nel caso l'attività non fosse normata è possibile non ricorrere al metodo ingegneristico e valutare il rischio incendio nel modo tradizionale?

A servizio di tale attività gli impianti e le attrezzature principali saranno le seguenti:

- nuova cabina enel,

- deposito colle in esterno;

- postcombustore;

- bombola gpl;

- centrale termica con serbatoio di olio diatermico


All'interno invece macchina accoppiatrice con zone miscelazione e taglio.

ringraziandovi per l'attenzione porgo distinti saluti.


La risposta e' fornita dall'ing. Giuliano Sebastiano, dirigente area prevenzione attivita' a rischio di incidenti rilevanti della Direzione VVF. Lazio:

Il quesito posto risulta non sufficientemente dettagliato in quanto il richiedente pone l'accento sulle sole caratteristiche geometriche dell'attività (mq.1200) e qualitative di prodotto( settore farmaceutico), che teoricamente potrebbero far ricadere l'attività stessa nell'ambito delle categorie n. 59 e 88 del D.M.16-2-82. Niente è detto in ordine alle caratteristiche di sicurezza dei prodotti iniziali e finali, alle modalità di produzione dei prodotti intermedi e relativi quantitativi depositati dei prodotti finali che potrebbero far ricadere l'attività tra quelle di cui all'allegato A e allegato I Parti I e II del decreto legislativo 334/99 e s.m.i. In tale eventuale contesto sarebbero necessari sia il ricorso all D.M. 9-5-07 ,sia eventualmente la p
redisposizione del Rapporto di Sicurezza.
Per quanto rappresentato si può solo affermare che trattandosi di attività lavorativa non normata,qualora sia esclusa l'applicazione del decreto legislativo 334/99,in luogo del D.M. 9-5-07(approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio) possa costituire una utile linea guida di riferimento il D.M. 10-3-98.
In relazione alle componenti impiantistiche elencate le norme verticali di riferimento possono riassumersi come di seguito indicato:
cabina Enel : CEI 11-35 e 11-37
deposito colle : D.M.31-7-34 o D.M.9-3-07
postcombustore : Direttiva Atex 94/9/Ce( D.P.R.23/3/99 n.126) e Direttiva macchine 89/392/CEE(D.P.R. 24/7/96)
bombola g.p.l. : uni-cig 7131
centrale termica : D.M. 9-5-07 (qualora non inserita in ciclo di produzione industriale)
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi
Cerca nel forum

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 00:40. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com