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Attività di vendita

Ultimo Aggiornamento: 04/03/2010 00:07
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Città: ROMA
Età: 50
Sesso: Maschile
04/03/2010 00:06

la ditta A insediata in un immobile di tipo produttivo della superficie di circa 4.100mq tra uffici e magazzini, presenta l'attività principale n°88 (depositi con sup>1000mq) e attività secondaria n°91 (impianti produzione calore >100.000kcal/h)
la ditta A è provvista di idonea pratica antincendio
la ditta A affitterà alla ditta B parte dell'immobile (previa realizzazione di opere murarie che divideranno fisicamente l'immobile) ed avrà in comune con tale ditta l'impianto di riscaldamento dei locali, che sarà effettuato da impianto di produzione del calore con potenzialità superiore a 100.000kcal/h in apposito locale di centrale termica che diventerà comune tra le due unità.
la ditta B non necessita di certificato di prevenzione incendi in quanto trattasi di deposito di materiali vari con superficie di 360mq ed uffici di 350mq e quindi inferiore a 1000mq (secondo l'attività n°88)
1 - per redigere la nuova pratica antincendio devo prendere in esame solo la ditta A o anche la ditta B in quanto anch'essa usufruisce dell'impianto di riscaldamento con potenzialità superiore a 100.000kcal/h?
2 - se fosse necessario redigere pratica antincendio per entrambe le ditte, è possibile realizzare una sola pratica con due committenze diverse (ditta A e B) che prendono in esame l'intero immobile (come rappresentato negli elaborati della pratica antincendio precedentemente redatta per la ditta A)?


Risponde l'Ing. Lanfranco Miconi:

L’art. 2 del D.P.R. 37/98 determina l’obbligo per i titolari di attività riconducibili a quelle elencate nell’allegato al D.M. 16.02.1982, di richiedere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il parere di conformità sul progetto di adeguamento ai fini antincendi.

Ciò in funzione del successivo sopralluogo da richiedere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 37/98, per la verifica della conformità e regolarità dei lavori effettuati, rispetto al progetto approvato e, per quanto non deducibile dalla relazione tecnica e dai grafici, rispetto alle regole tecniche di prevenzione incendi, specifiche per la particolare attività di cui si tratta.

Il quesito posto contempla un’immobile produttivo della ditta A, contenente un’attività di deposito ed un’attività di centrale termica, autorizzate dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco con il Certificato di Prevenzione Incendi.

La ditta A prima della cessione di una porzione del suo immobile alla ditta B, dovrà richiedere al Comando Provinciale Vigili del Fuoco il parere preventivo per i lavori di scorporo che si intendono effettuare, con il presupposto che le due unità così costituite siano separate con pareti e solai resistenti al fuoco e siano prive di comunicazioni da ambienti interni, in quanto mantiene un’attività di deposito di superficie superiore a 1000 mq (att. 88 del D.M. 16.02.1982).

La ditta B avendo un deposito di superficie inferiore a 1000 mq, non sarà tenuto alla richiesta del Certificato di Prevenzione Incendi in quanto la sua attività non è riconducibile a quella di cui al punto 88 dell’allegato al D.M. 16.02.1982.

Il fatto che entrambe le attività usufruiscano dello stesso impianto produzione calore di potenzialità superiore a 116 KW, non comporta che entrambe siano assoggettate all’obbligo dell’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi per i depositi, in quanto i questi costituiscono entità separate fisicamente tra di loro, e rispetto alla centrale termica.

Potrà essere richiesto il certificato di prevenzione incendi congiuntamente dalle due ditte A,B, per la sola centrale termica che non è parte del ciclo produttivo dei depositi, solo se la stessa sarà gestita congiuntamente da entrambe le ditte che ne usufruiscono.

E’ comunque possibile richiedere il parere di conformità per l’intero immobile costituito da un deposito della ditta A di superficie superiore a 1000 mq, un deposito della ditta B di superficie inferiore a 1000 mq, una centrale termica comune, ma ciò solo al fine di considerare il complesso produttivo nel medesimo edificio per una migliore valutazione del rischio incendio e delle opere da attuare.

Trattandosi però di due attività di deposito fisicamente separate ed aventi accessi indipendenti dall’esterno, gestioni separate e distinte, le pratiche al fine di ottenere i parere di conformità dovranno essere separate.
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