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Attività di vendita

Ultimo Aggiornamento: 04/03/2010 00:07
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04/03/2010 00:05

Buongiorno, Le espongo un caso particlare.
In fase di rilascio di agibilità per cambio di destinazione (in parte ottenuta da condono edilizio '94) da magazzino vendita all'ingrosso/dettglio e lavorazione di prodotti ortofrutticoli a negozio con sup. di mq.600 + servizi e retro, ci è stato richiesto di produrre il CPI.
Siccome il locale è vuoto da due anni ed il nostro precedente CPI è scaduto, visto che io ora non sono in grado di sapere quale attività vi sarà svolta in un prossimo (spero) futuro, cosa devo fare ? Sono obbligato a consegnare il CPI ? Può essere valido il precedente, magari chiedendo il rinnovo ? Se devo farlo nuovo per quale tipo di attività o altro lo devo richiedere. Mi aiuti, grazie.


Risponde ll Direttore Regionale VVF Lazio Ing. Luigi Abate:

QUALSIASI ATTIVITA' DI VENDITA, AL DETTAGLIO O ALL'INGROSSO, SVOLTA IN LOCALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A 400MQ. DEVE ESSERE ESERCITA' CON IL POSSESSO DI UN C.P.I.
NELLA SUA SITUAZIONE CREDO CHE PER IL RILASCIO DEL TITOLO DI AGIBILITA' IL COMUNE SI PUO' ACCONTENTARE DI ACQUISIRE SIA IL VECCHIO CPI SCADUTO E SIA IL PARERE ESPRESSO DEL COMANDO PROVINCIALE COMPETENTE A SEGUITO DI RICHIESTA DI ESAME PROGETTO PRESENTATA DA LEI. ( AL MOMENTO PREVEDA UNA ATTIVITA' DI VENDITA SPECIALISTICA..... POTRA' SUCCESSIVAMENTE RICHIEDERE AL COMANDO VF. UNA EVENTUALE MODIFICA AL PARERE ESPRESSO)
ING. LUIGI ABATE
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04/03/2010 00:05

Con la presente sono a porre un quesito sulla possibilità o meno che una certa attività sia soggetta al Certificato di Prevenzione Incendi, per l'esattezza la numero 87, locali di esposizione e/o vendita con superficie lorda oltre i 400mq.

Questa attività ha 250mq di esposizione e vendita al pubblico di arredo bagno. La stessa area esposizione è collegata con una porta REI60 ad un capannone di 300 mq dove c'è il deposito e qualche strumento per l'installazione a domicilio degli arredi.
Chiedo se le due superfici sono sommabili e dunque l'attività rientra sotto la numero 87 e dunque soggetta a Certificato di Prevenzione incendi.


Risponde l'Ing. Luigi Abate, Direttore Regionale VVF Lazio:

LE DUE AREE, IN QUANTO COMUNICANTI TRA LORO TRAMITE PORTA REI, COSTITUISCONO UNA SINGOLA ATTIVITA' DI ESPOSIZIONE E VENDITA ALL'INGROSSO O DETTAGLIO CON ANNESSO MAGAZZINO. L'ATTIVITA' REALIZZATA IN CONFORMITA' ALLA CIRCOLARE 75 DEL 68 , DEVE ESSERE ESERCITA CON PROPRIO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI.
SALUTI ING. LUIGI ABATE
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04/03/2010 00:06

Un mio cliente ha preso in locazione una porzione di un fabbricato
multipiano destinato a uso commerciale per svolgervi commercio di di mobili.
Poiché tale porzione ha una superficie superiore a mq. 400 deve chiedere il
c.p.i.
Il proprietario dell'immobile non fornisce i dati tecnici e i documenti
relativi alle altre porzioni immobiliari che sono principalmente altri due
piani di superfici destinate a negozi, un piano di locali destinati a
depositi e magazzini e uno destinato a rimessa.
Tenendo conto del fatto che tutte le dette porzioni sono servite da scale
comuni, ingresso comune e montacarichi comune, così come comune è la scala
antincendio, vorrei sapere se il proprietario è tenuto a qualche adempimento
formale, se eventuali carenze delle dotazioni antincendio gli sarebbero
imputabili e quali sono le norme che regolano la materia.


Risponde L'Ing. Luigi Abate, Direttore Regionale VVF Lazio:

RITENGO CHE IN VIA PRIORITARIA L'INTERO STABILE ADIBITO AD ESPOSIZIONE E VENDITA SIA SOGGETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI CON IL POSSESSO DI UN PROPRIO CPI ( CENTRO COMMERCIALE O ASSIMILABILE). DOPODICHE' ANCHE LA SUA ATTIVITA' CON SUPERFICIE SUPERIORE A 400.MQ DEVE RISPETTARE LA NORMA DI RIFERIMENTO E POSSEDERE UN PROPRIO CPI.
LA NORMATIVA PER ENTRAMBE LE ATTIVITA' VIENE DI SEGUITO RIPORTATA:
Circ.M.Interno del 03/07/1967 n.75
Criteri di prevenzione incendi per grandi magazzini, empori, ecc.

É noto che al n. 97 del decreto interministeriale del 27 settembre 1965, n. 1973, emanato ai sensi dell'art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966, é previsto che i "depositi e grandi magazzini di vendita di abiti, biancheria, maglieria ed altri simili indumenti; grandi empori per la vendita di oggetti di genere vario; supermercati" (VediNota) siano sottoposti ai controlli di prevenzione incendi.
In relazione ad alcuni quesiti rivolti a questo Ministero, circa le principali caratteristiche costruttive e di ubicazione che debbono richiedersi ai locali per tali attività, si é reso necessario, allo scopo di dare uniformità d'indirizzo ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco, d'indicare i seguenti essenziali criteri di sicurezza che vanno applicati in occasione dell'esame di nuovi progetti dei grandi magazzini di vendita e dei grandi empori sia su richiesta diretta della Società, sia in sede di esame delle Commissioni edilizie comunali.

1) I grandi empori di vendita, in linea di massima, devono essere ubicati in edifici esclusivamente a ciò destinati. Possono essere ubicati anche in edifici di diverse destinazioni, purché queste non siano alberghi, cliniche, scuole o locali di pubblico spettacolo e l'altezza dell'edificio sia inferiore a 31 metri in gronda. In tal caso però i locali dell'emporio, oltre ad avere accessi, scale ed ascensori indipendenti, devono essere separati con strutture resistenti al fuoco sia nel senso verticale che nel senso orizzontale da locali di diversa destinazione.

2) I locali di vendita e gli uffici dei grandi empori debbono avere uscite di sicurezza in numero e ampiezza tali da permettere una rapida evacuazione degli occupanti in caso di emergenza.
Il tipo, il numero, l'ubicazione e la larghezza delle uscite sono da determinarsi tenendo conto del massimo numero possibile di persone presenti, delle caratteristiche costruttive dell'edificio, del numero e superficie dei piani dell'emporio, del quantitativo e distribuzione della merce.

Per la determinazione del numero delle persone presenti in ogni piano, bisogna riferirsi alle condizioni di massimo affollamento ipotizzabile e che comunque non dovrà essere inferiore:
a) ad una persona ogni 2,5 mq della superficie lorda dei piani interrati e del piano terra;
b) di una persona ogni 5 mq per i piani superiori;
c) di una persona ogni 10 mq per le aree adibite ad uffici, magazzini e spedizioni.
Le uscite debbono immettere in ampi disimpegni, direttamente aerati dall'esterno, dai quali possa accedere alle scale che devono condurre all'esterno.

Per quanto riguarda l'ubicazione può seguirsi il criterio di disporre le uscite in modo che siano raggiungibili con percorsi non superiori a 30 metri.
Per la determinazione della larghezza delle uscite (porte e larghezza di scale) possono applicarsi, in analogia, le disposizioni contenute nelle norme di sicurezza per i locali di pubblico spettacolo (circolare n. 16 del 15 febbraio 1951), con l'avvertenza che una scala può servire anche vari piani purché la stessa sia dimensionata opportunamente in modo da accogliere il flusso crescente delle persone verso l'esterno in fase di sfollamento. Almeno la metà delle scale deve essere a prova di fumo.

Le uscite di sicurezza predette devono risultare chiaramente segnalate anche in caso di spegnimento occasionale dell'impianto di illuminazione dell'emporio e devono essere mantenute sempre sgombere da materiali o da altri impedimenti che possono ostacolarne l'utilizzazione.
3) I depositi di riserva di grandi magazzini non devono essere ubicati in locali facenti parte dello stesso edificio, compresi quelli cantinati sottostanti gli edifici stessi.


Se a tal uso vengono adibiti locali posti in adiacenza al fabbricato del grande magazzino, essi devono risultare separati mediante strutture murarie del tipo tagliafuoco, con esclusione di qualsiasi apertura e devono avere accesso indipendente da ampie aree a cielo scoperto e sempreché la destinazione del fabbricato consenta l'ubicazione di tali depositi.

Per la scorta di merci, necessaria al normale fabbisogno dei reparti di vendita, é consentita l'utilizzazione dei locali ubicati nei piani interrati del fabbricato nel quale ha sede il grande emporio.
In tal caso detti locali devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere dotati di accesso diretto dall'esterno;
b) essere separati orizzontalmente dai piani sovrastanti mediante strutture aventi la resistenza al fuoco di 180 minuti primi;
c) essere compartimentati mediante divisori resistenti al fuoco in relazione anche alle caratteristiche della merce immagazzinata; le eventuali porte di comunicazione devono possedere gli stessi requisiti divisori;

d) per le comunicazioni tra il magazzino ed i piani sovrastanti a mezzo di scale e montacarichi, é ammessa la creazione di appositi vani, circoscritti da strutture resistenti al fuoco, con passaggio attraverso disimpegno in diretta comunicazione con aree esterne scoperte;
e) essere aerati a mezzo di finestre realizzate anche su muri prospicienti intercapedini.
4) Gli impianti termici o di condizionamento dovranno risultare isolati, con strutture resistenti al fuoco, rispetto ai locali di vendita ed a quelli eventuali adibiti a magazzini di riserva e dovranno essere muniti di accesso indipendente. Per quanto attiene alle altre prescrizioni relative all'installazione degli impianti termici, si applicano quelle attualmente in vigore (circolare n. 103 del 27 ottobre 1964).

Oltre ai predetti criteri di carattere costruttivo i Comandi cureranno altresì l'attuazione delle prescrizioni relative agli impianti elettrici, di segnalazione d'incendio e di spegnimento ed alle risorse idriche tenuto conto della quantità e della natura delle sostanze immagazzinate e del grado di compartimentazione dei locali.
Per meglio uniformare le misure di sicurezza riguardanti le attività di cui trattasi si dispone che i Comandi provinciali inviino a questo Ministero i progetti in loro esame, corredati da un'esauriente relazione illustrativa delle caratteristiche dei locali, della merce immagazzinata e degli impianti previsti con motivato parere di approvazione o meno del progetto e le eventuali condizioni proposte.

Infine, in occasione delle periodiche visite di prevenzione incendi, i Comandi cureranno di applicare, anche agli attuali grandi magazzini e grandi empori i criteri innanzi specificati suggerendo le possibili modifiche onde assicurare le necessarie condizioni di sicurezza.

Lett.Circ.M.Interno del 17/02/1975 n.5210
Chiarimenti riguardanti l'applicazione del punto 97 dell'elenco allegato al Decreto interministeriale n. 1973 del 27 settembre 1965 - Parziali modifiche alla Circolare n. 75 del 3 luglio 1967.
Sono pervenuti a questo Ministero, da parte di alcuni Comandi provinciali VV.F., quesiti riguardanti la regolamentazione delle attività commerciali sia in relazione alla classificazione di cui all'elenco allegato al D.I. n. 1973 del 27 settembre 1965, sia in relazione alle definizioni e limiti dei singoli esercizi.
Per quanto concerne la specificazione delle attività riportate al n. 97 dell'elenco suddetto (VediNota) , sotto le indicazioni generiche di "... grandi magazzini di vendita abiti, biancheria, maglieria ed altri simili indumenti, grandi empori per la vendita di oggetti di genere vario, supermercati", devono intendersi tutte le attività commerciali di vendita di prodotti combustibili o in prevalenza combustibili svolgentesi in edifici o locali ove si preveda un'affluenza di persone che possono dar luogo ad un affollamento tale da creare rischi di panico in caso di incendio o di incidente di altra natura.

Pertanto gli esercizi commerciali svolgenti le dette attività, ai fini delle presenti disposizioni, sono classificati in:
1) Grandi magazzini: empori al dettaglio che raggruppano in assortimenti organizzati un'ampia e completa gamma di articoli;
2) Supermercati alimentari: unità di vendita al dettaglio con un assortimento completo di tutti i prodotti alimentari di normale e diffusa domanda, integrati da un limitato numero di articoli non alimentari di più corrente consumo;

3) Ipermercati e centri commerciali: grandi unità di vendita al dettaglio o raggruppamento di grandi unità normalmente sviluppantesi su uno o due piani di superficie notevolmente superiore alle dimensioni tradizionali dei grandi magazzini;
4) Supermercati e aziende specialistici: unità di vendita al dettaglio di varie dimensioni indirizzate prevalentemente su un unico settore merceologico. Rientrano tra gli altri in questo gruppo i supermercati del mobile o complessi commerciali per la vendita di mobili e arredi ed i complessi di vendita di tessuti, abiti, biancheria e abbigliamento in genere;

5) Grandi magazzini e supermercati all'ingrosso: Unità di vendita all'ingrosso che comprendono i prodotti di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4).
Non rientrano nella predetta classificazione e pertanto non sono soggetti alle visite e ai controllo di prevenzione incendi da parte dei Comandi provinciali VV.F., gli esercizi commerciali di cui sopra la cui superficie globale di vendita sia inferiore a 400 m².
A parziale modifica della Circolare n. 75 del 3 luglio 1967 ed in attesa che venga emanata una nuova normativa, si dispone che i Comandi provinciali VV.F., si attengano ai seguenti criteri per la determinazione del massimo affollamento ipotizzabile per la predisposizione di un sistema organizzato delle vie di uscita.

Densità di affollamento

1. - Per grandi magazzini e supermercati alimentari:
a) 0,4 persone/m² per il piano interrato e piano terra;
b) 0,2 persone/m² per i piani superiori;
c) 0,1 persone/m² per le aree adibite ad uffici e servizi.
2. - Per ipermercati e centri commerciali:
a) 0,2 persone/m² per le aree adibite a vendita;
b) 0,05 persone/m² per le aree adibite ad uffici e servizi.
3. - Per supermercati e aziende specialistici:
3.1 - Aziende specialistiche:
a) 0,1 persone/m² per i piani interrati e piani terra;

b) 0,05 persone/m² per i piani superiori;
c) 0,05 persone/m² per le aree adibite ad uffici e servizi.
3.2 - Supermercati di mobili e di arredi - esercizi commerciali all'ingrosso:
a) 0,05 persone/m² per i piani interrati e piani terra;
b) 0,04 persone/m² per i piani superiori;
c) 0,05 persone/m² per le aree adibite ad uffici e servizi.

Capacità di deflusso

1) 50 per il piano terra;
2) 37,5 per i piani interrati;
3) 33 per i piani superiori di edifici a più di tre piani fuori terra;
4) 37,5 per i piani superiori di edifici a tre piani fuori terra.

Larghezza delle vie di uscita

Le vie di uscita devono essere dimensionate in funzione del massimo affollamento ipotizzabile.
La larghezza delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (m 1,20) con tolleranza non superiore all'8%. La misurazione della larghezza delle uscite sarà eseguita nel punto più stretto della luce.

Larghezza delle scale

Le scale ed i pianerottoli devono avere la stessa larghezza delle vie di uscita di cui fanno parte.
É consentito che una stessa scala serve più piani. In tal caso la larghezza delle scale sarà commisurata:
- per edifici a 3 piani fuori terra, alla somma delle capacità di deflusso del 2° e 1° piano;
- per edifici a più piani fuori terra, alla somma delle capacità di deflusso dell'ultimo e penultimo piano quando la capacità di deflusso da ogni piano sottostante rimanga uguale a quella dell'ultimo e penultimo piano. Per capacità di deflusso maggiori dai piani sottostanti la larghezza, a partire da tali piani, dovrà essere pari alla somma delle due capacità massime.

Se la scala serve anche il piano interrato la larghezza del pianerottolo del piano terreno e della porta di uscita a livello stradale deve essere uguale alla somma delle larghezze della rampa a servizio dei piani fuori terra e quella del piano interrato.
Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni valgono le definizioni di cui alla lettera-circolare del 21 ottobre 1974 protocollo n. 27030/4122/1, che in appresso si riportano:
- Vie di uscita. Percorso orizzontale e/o sub-verticale che conduce da un punto interno qualsiasi dell'edificio all'esterno, su strada pubblica o in luogo sicuro. Il percorso può comprendere corsie, corridoi, spazi di locali intermedi, vani di porte di accesso alle scale e di uscita all'esterno, scale, rampe e passaggi.

- Modulo di uscita. unità di misura della larghezza delle vie di uscita. Esprime la larghezza media occupata da una persona e si assume uguale a 0,60 m.
- Densità di affollamento. Massimo numero prevedibile di persone presenti per unità di superficie lorda del pavimento (persone/m²).
- Massimo affollamento ipotizzabile. Massimo numero prevedibile di persone presenti a qualsiasi titolo di ogni piano dell'edificio.
É determinato dal prodotto della densità di affollamento per la superficie lorda del pavimento.

- Superficie lorda. Superficie lorda del pavimento di qualsiasi piano é la superficie del piano o parte di esso compresa entro il perimetro esterno dei muri o pareti delimitanti il piano stesso o parte di esso.
- Capacità di deflusso o di sfollamento. Numero massimo consentito di persone che possono defluire attraverso un'uscita di "modulo uno".
PER QUESTA TIPOLOGIA DI ATTIVITA' ESISTONO POI TANTE CIRCOLARI ESPLICATIVE DA PARTE DEL MINISTERO DELL'INTERNO.

PER LE CARENZE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ATTUARE NELLE PARTI COMUNI DEL CENTRO COMMERCIALE RISPONDE IL PROPRIETARIO DEL CENTRO.
OGNI INQUILINO, CON PROPRIA ATTIVITA' DI VENDITA SOGGETTA AL CPI. RISPONDE IN PROPRIO PER LE PROPRIE VIOLAZIONI ALLA NORMA DI RIFERIMENTO
CON VIVA CORDIALITA' ING. LUIGI ABATE.
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04/03/2010 00:06

la ditta A insediata in un immobile di tipo produttivo della superficie di circa 4.100mq tra uffici e magazzini, presenta l'attività principale n°88 (depositi con sup>1000mq) e attività secondaria n°91 (impianti produzione calore >100.000kcal/h)
la ditta A è provvista di idonea pratica antincendio
la ditta A affitterà alla ditta B parte dell'immobile (previa realizzazione di opere murarie che divideranno fisicamente l'immobile) ed avrà in comune con tale ditta l'impianto di riscaldamento dei locali, che sarà effettuato da impianto di produzione del calore con potenzialità superiore a 100.000kcal/h in apposito locale di centrale termica che diventerà comune tra le due unità.
la ditta B non necessita di certificato di prevenzione incendi in quanto trattasi di deposito di materiali vari con superficie di 360mq ed uffici di 350mq e quindi inferiore a 1000mq (secondo l'attività n°88)
1 - per redigere la nuova pratica antincendio devo prendere in esame solo la ditta A o anche la ditta B in quanto anch'essa usufruisce dell'impianto di riscaldamento con potenzialità superiore a 100.000kcal/h?
2 - se fosse necessario redigere pratica antincendio per entrambe le ditte, è possibile realizzare una sola pratica con due committenze diverse (ditta A e B) che prendono in esame l'intero immobile (come rappresentato negli elaborati della pratica antincendio precedentemente redatta per la ditta A)?


Risponde l'Ing. Lanfranco Miconi:

L’art. 2 del D.P.R. 37/98 determina l’obbligo per i titolari di attività riconducibili a quelle elencate nell’allegato al D.M. 16.02.1982, di richiedere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il parere di conformità sul progetto di adeguamento ai fini antincendi.

Ciò in funzione del successivo sopralluogo da richiedere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 37/98, per la verifica della conformità e regolarità dei lavori effettuati, rispetto al progetto approvato e, per quanto non deducibile dalla relazione tecnica e dai grafici, rispetto alle regole tecniche di prevenzione incendi, specifiche per la particolare attività di cui si tratta.

Il quesito posto contempla un’immobile produttivo della ditta A, contenente un’attività di deposito ed un’attività di centrale termica, autorizzate dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco con il Certificato di Prevenzione Incendi.

La ditta A prima della cessione di una porzione del suo immobile alla ditta B, dovrà richiedere al Comando Provinciale Vigili del Fuoco il parere preventivo per i lavori di scorporo che si intendono effettuare, con il presupposto che le due unità così costituite siano separate con pareti e solai resistenti al fuoco e siano prive di comunicazioni da ambienti interni, in quanto mantiene un’attività di deposito di superficie superiore a 1000 mq (att. 88 del D.M. 16.02.1982).

La ditta B avendo un deposito di superficie inferiore a 1000 mq, non sarà tenuto alla richiesta del Certificato di Prevenzione Incendi in quanto la sua attività non è riconducibile a quella di cui al punto 88 dell’allegato al D.M. 16.02.1982.

Il fatto che entrambe le attività usufruiscano dello stesso impianto produzione calore di potenzialità superiore a 116 KW, non comporta che entrambe siano assoggettate all’obbligo dell’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi per i depositi, in quanto i questi costituiscono entità separate fisicamente tra di loro, e rispetto alla centrale termica.

Potrà essere richiesto il certificato di prevenzione incendi congiuntamente dalle due ditte A,B, per la sola centrale termica che non è parte del ciclo produttivo dei depositi, solo se la stessa sarà gestita congiuntamente da entrambe le ditte che ne usufruiscono.

E’ comunque possibile richiedere il parere di conformità per l’intero immobile costituito da un deposito della ditta A di superficie superiore a 1000 mq, un deposito della ditta B di superficie inferiore a 1000 mq, una centrale termica comune, ma ciò solo al fine di considerare il complesso produttivo nel medesimo edificio per una migliore valutazione del rischio incendio e delle opere da attuare.

Trattandosi però di due attività di deposito fisicamente separate ed aventi accessi indipendenti dall’esterno, gestioni separate e distinte, le pratiche al fine di ottenere i parere di conformità dovranno essere separate.
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04/03/2010 00:07

- All'interno dello stesso capannone isolato da altri edifici, possono
coesiste in modo contiguo le attività di falegnameria 400mq (attiv.n.47) e
di esposizione mobili 800mq (attiv.n.87)? Se sì come dovrà essere realizzata
la compartimentazione e la comunicazione?

- Nello stesso capannone è sufficiente che le strutture portanti della
copertura realizzate in strutture in legno siano certificate R60 e la
copertura sia in Classe 1?


Risponde l’arch. Girolamo Balistreri , DVD del Corpo Nazionale in servizio presso la Dir.Reg.VV.F. Lazio e Presidente Nazionale dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo:

In relazione al quesito posto, si riporta quanto prescritto dalla Circ.M.Interno del 03/07/1967 n. 75 "Criteri di prevenzione incendi per grandi magazzini, empori, ecc."



1) I grandi empori di vendita, in linea di massima, devono essere ubicati in edifici esclusivamente a ciò destinati. Possono essere ubicati anche in edifici di diverse destinazioni, purché queste non siano alberghi, cliniche, scuole o locali di pubblico spettacolo e l'altezza dell'edificio sia inferiore a 31 metri in gronda. In tal caso però i locali dell'emporio, oltre ad avere accessi, scale ed ascensori indipendenti, devono essere separati con strutture resistenti al fuoco sia nel senso verticale che nel senso orizzontale da locali di diversa destinazione.



2) Per quanto concerne la resistenza al fuoco delle strutture portanti della copertura, si fa presente che devono essere osservate le norme tecniche di cui al D.M. 9.3.2007 e D.M. 16.2.2007. Il relativo calcolo delle strutture in legno va fatto secondo gli EUROCODICI.
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04/03/2010 00:07

Buongiorno,
avrei bisogno un chiarimento.

Io ho due locali, uno adibito a esposizione e vendita di moto e l'altro adibito ad officina per la riparazione delle moto.

Sono due locali ben distinti in luoghi diversi

Entrambi hanno una superficie inferiore ai 400 mq ma all'interno vengono tenute più di 36 moto, mediamente una cinquantina.

Le chiedo:

- sono obbligato ad applicare il DM 01/02/1986?
- sono obbligato a richiedere comunque il CPI nel caso in cui non
rientrassi nel DM sopra citato?

- nel caso non dovessi seguire la norma più restrittiva, quali sono le prescrizioni minime per questi locali (es estintori etc) e dove trovo l'elenco delle prescrizioni?

- se dovessi richiedere solo il CPI in quale numero di attività ricadono i due locali?


Risposta:

SI PREMETTE CHE LA NORMA PREVEDE UN RAPPORTO DI COMPARAZIONE TRA AUTOVETTURA E MOTO DA 1 A 4.
SICCHE' NEL SUO CASO SIA IL RICOVERO CHE LA RIPARAZIONE DI MOTO NUMERICAMENTE SUPERIORI A 36 (4X9) COMPORTA CHE ENTRAMBE LE ATTIVITA' RISULTANO ESSERE SOGGETTE ALLA PREVENZIONE INCENDI CON L'OBBLIGO DI DOTARSI DEL CPI PER IL GESTORE.
LE ATTIVITA' COSI' COME QUALIFICATE RIENTRANO A PIENO TITOLO NEL DM.16-2-82 E SPECIFICATAMENTE AI PUNTI:
92) Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili

72) Officine per la lavorazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti
LA NORMA DA APLLICARE E' QUELLA DA LEI RICHIAMATA E DATATA 1-2-86
CORDIALI SALUTI
ING. LUIGI ABATE
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