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Strutture alberghiere

Ultimo Aggiornamento: 04/03/2010 00:02
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Città: ROMA
Età: 50
Sesso: Maschile
04/03/2010 00:02

Domanda:

Premessa: In una struttura alberghiera con capacità massima di posti letto pari a 80 unità, si stanno realizzando dei lavori di adeguamento in riferimento alla normativa DM 09/04/94. La struttura è composta da un piano scantinato e da quattro piani fuori terra (in buona sostanza è uno delle ex strutture Motel Agip riconvertite circa dieci anni fa a nuovi proprietari).

Al piano scantinato è esistente in locale a se stante la Centrale Termica con potenzialità massima di kW 120 che da qualche anno è stata alimentata a gas metano, con accesso indipendente dall’esterno, tramite parete di intercapedine da mt 1,00.

Fra gli altri interventi previsti si dovranno ultimare i lavori di adeguamento dell’impianto elettrico alla L. 168 del 1° Marzo 1968.

Al piano scantinato in un vano tecnico si vuole posizionare il quadro elettrico generale che al fine di evitare pericoli di sorta sarà possibile in qualsiasi momento disabilitarlo (staccare l’energia elettrica generale) tramite pulsante di emergenza posizionato vicino alla zona reception che risulta sempre presieduta.

L’interruttore magnetotermico differenziale generale a monte di tutto il quadro è di 4x125 A. Tale quadro tramite linee dedicate alimenterà i quadri dei diversi piani e delle diverse zone della struttura.

Il vano tecnico dove sarà posizionato il quadro elettrico generale risulta comunicante da un lato direttamente con l’esterno tramite finestre poste nella parte alta di una parete con intercapedine superiore a mt 0,6 che si attesta superiormente su spazio scoperto (sopra vi è posizionata la griglia di aerazione permanente). Tale griglia di aerazione risulta a circa 40 cm sopra il livello del calpestio della quota zero del piano terra.

Nel vano tecnico sarà installato un impianto di rivelazione incendi ed inoltre lo stesso locale è fornito di un impianto di scarico acque reflue naturale che nel malaugurato caso di ipotetiche perdite di acque bianche o nere è in grado di far defluire in modo naturale l’acqua impedendo l’allagamento dei locali. Da precisare che la riserva idrica dell’impianto idrico antincendio non si trova nei locali del piano scantinato, ma è stata costruita una vasca a se stante nello spiazzale della struttura.


Si desidera conoscere:

1) è possibile mantenere la CENTRALE TERMICA alimentata a gas metano al piano seminterrato come previsto al TITOLO IV punto 4.1.1 e succ. della norma DM 12/04/1996 Approvazione della regola tecnica di Prevenzione incendi per la?.. degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi ?

2) è possibile installare il QUADRO ELETTRICO GENERALE, con gli accorgimenti sopra descritti, al piano scantinato in virtù del fatto che al punto 9 Impianti Elettrici della norma DM 09 Aprile 1994 ?Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per a costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere? le indicazioni dettate sono à Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall’incendio ?



Risponde l’Ing. Antonio Albanese, Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rieti:

Per quanto attiene il primo quesito, dalla sommaria descrizione fornita non si comprendono i dubbi avanzati. Qualora il locale in cui è ubicato l’impianto di produzione di calore risponda ai requisiti prescritti dal D.M. 12.04.96 nei punti 4.1.1 e 4.2.1 (ubicazione), 4.1.2 e 4.2.3 (aperture di aerazione), 4.2.2 (altezza del locale) e 4.2.5 (accesso), non vi sono motivi ostativi a mantenere l’impianto dove si trova.

Anche per il secondo quesito, non si comprendono le perplessità. Al punto 9 del D.M. 9.04.94 viene prescritto che il quadro elettrico generale sia ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall’incendio e questo significa che:

a) in posizione facilmente accessibile = il locale d’installazione non deve presentare particolari problemi di accessibilità (ciò non vuol dire che non possa essere installato al piano interrato, se questo era il dubbio);

b) in posizione segnalata = apposita cartellonistica ne deve indicare l’ubicazione;

c) in posizione protetta dall’incendio = il quadro elettrico generale deve essere posizionato in apposito vano costituente compartimento antincendio, nel quale non sussista un particolare rischio d’incendio per materiali presenti, utilizzazione, accessibilità anche a terzi non autorizzati, ecc.

Se tali requisiti sono rispettati, il quadro elettrico generale può essere ubicato dove previsto.

Si soggiunge che quando non vengono posti quesiti di carattere generale, ma si cercano soluzioni per casi specifici, è difficile fornire risposte corrette ed esaustive, in assenza di alcune informazioni e senza poter esaminare i relativi elaborati grafici. In tali casi sarebbe opportuno recarsi al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, dove sono presenti Funzionari Tecnici in grado di fornire tutti i chiarimenti necessari, tenuto conto anche della documentazione tecnica.
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04/03/2010 00:02

Domanda:

In alcune camere di un albergo preesistente alla data del 9 aprile 1994 ho constatato che i materassi dei letti non sono di classe 1 IM come previsto nel decreto 9 aprile 1994 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere” all’art. 6.2 “reazione al fuoco dei materiali” lettera e), ed art.19.2. “Reazione al fuoco dei materiali” che testualmente cita : È richiesto il rispetto del punto 6.2 con esclusione della lettera e) relativamente ai mobili imbottiti.

Per mobili si intendono tutti quegli oggetti che sono elementi di arredamento dell’abitazione. I materassi, a mio avviso, non sono elementi di arredo.

Per quanto su esposto, per una attività alberghiera preesistente alla data del decreto sopra citato i vecchi materassi devono essere sostituiti con quelli certificati 1 IM di reazione al fuoco?



Risponde l’Ing. Antonio Albanese, Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rieti:

Per le attività ricettive esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 09.04.94 è previsto, al punto 19.2, il rispetto del punto 6.2, con l’esclusione della lettera e) relativamente ai mobili imbottiti.

Poiché il punto 6.2, lettera e), prescrive che “i mobili imbottiti ed i materassi devono essere di classe 1 IM”, l’esclusione prevista al punto 19.2 si riferisce ai soli mobili imbottiti, rimanendo invece l’obbligo per i materassi.
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