Pagina precedente | 1 | Pagina successiva

Vie di esodo

Ultimo Aggiornamento: 05/03/2010 13:11
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 305
Città: ROMA
Età: 50
Sesso: Maschile
03/03/2010 23:15

Buongiorno
Volevo porle due quesiti
1) Ho una villa d'epoca dove vengono tenuti convegni, banchetti cocktails per quanto riguarda il dimensionamento dlle vie di esodo si deve fare riferimento al Decreto ministeriale 19.08.1996 oppure al DM 10/03/98.
2) Nell'ipotesi che si applichi il Decreto ministeriale 19.08.1996 se ho una sala con una capienza massima di 80 persone ed una scala di esodo larga 90 cm (lunghezza massima del percorso compreso la scala < di 30 m) non riuscendo a garantire i due moduli previsti dal Decreto ministeriale 19.08.1996 posso come sicurezza equivalente prevedere un impianto di rivelazione fumi ?


Risponde l'ing. Alessandro Gabrielli Responsabile Prevenzione della Direzine Regionale VVF. Lazio:

Bisogna fare necessariamente i seguenti distinguo:

1) Se vengono tenuti esclusivamente banchetti, l’attività non è regolamentata dal DM 19 agosto 1996 ma il titolare deve rispettare quanto specificatamente previsto dalla legislazione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro secondo gli indirizzi forniti, per la prevenzione incendi, con IL DM 10 marzo 1998.

2) Se vengono tenuti anche convegni, l’attività rientra al punto d) dell’art.1 del DM 19 agosto 1996 ed in tal caso avendo la stessa una capienza inferiore alle 100 persone non rientra però tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi; nel caso in cui la stessa sia configurabile come locale pubblico le necessarie autorizzazioni sono subordinate al parere della Commissione Provinciale di Vigilanza la quale verificherà la rispondenza al DM 19 agosto 1996.

Nel caso esposto al punto 2 di cui sopra, e dalle indicazioni fornite sembra che IL DM 19 agosto 1996 non viene rispettato in quanto il numero delle uscite previste (si parla di una sola scala) è inferiore a due.
OFFLINE
Post: 305
Città: ROMA
Età: 50
Sesso: Maschile
05/03/2010 13:09

Domanda:

Operando nel campo della sicurezza, mi trovo in questa situazione: su un cortile (regolamentare) si attestano le vie di esodo di una banca e di una facoltà universitaria.
Il cortile è delimitato da cancello che porta su pubblica via. Il cancello apre all’interno del cortile stesso.
Chiedo se le due soluzioni che vado a prospettarle possono entrambe essere accettate:

1) non intraprendere nessuna opera. Il proprietario del cortile si assumerà la responsabilità di chiudere il cancello la sera (stipulando un apposito contratto con un servizio di vigilanza)

2) arretrare il cancello, cambiargli di verso e dotarlo di maniglione antipanico.

Tengo a precisare che il cortile, considerando l’esodo simultaneodelle due attività è stato calcolato come luogo sicuro dinamico. Quando una sola attività è operativa il cortile ha le caratteristiche di luogo sicuro statico.
Inoltre quando le due attività sono entrambe esercite, il cancello è sempre e sicuramente aperto.
Il problema esposto quindi è da inquadrare quando una sola attività si protrae in esercizio.

La ringrazio moltissimo e Le rinnovo tutta la mia stima, salutandoLa rispettosamente.



Risponde l’ing. Massimo Elio Mantovani Vice Direttore Regionale VVF per il Lazio:

L’obbligo di tenere sempre aperto il cancello vale solo per la facoltà (assimilabile all’attività “scuola” per la quale vige il DM 26/08/1992) e sino a quando viene svolta attività didattica. Per questa attività il cortile deve essere quindi inteso come luogo sicuro dinamico.

Per la banca, il cortile può essere inteso come luogo sicuro statico solo se le dimensioni dello stesso siano tali da contenere tutte le persone presenti nei locali bancari. Con tali presupposti, non sussiste l’obbligo di tenere aperto il cancello che dà su pubblica via.

In merito alle due soluzioni proposte nel quesito, la n° 2 è quella più pertinente in quanto rispetta i dettami dell’art. 33 titolo II del Dlgs 626/94.
Per quanto riguarda il maniglione antipanico, questo dovrà essere installato secondo quanto previsto nel DM 3/11/2004 “Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio”.

Si riporta per comodità l’art.3. Criteri di installazione del citato decreto:

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i dispositivi di cui all'art. 1 devono essere muniti di marcatura CE.

In particolare, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, l'installazione dei dispositivi di cui all'art. 1 e' prevista nei seguenti casi:

a) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l'installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all'art. 5, devono essere installati dispositivi almeno conformi alla norma UNI EN 179 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a.1) l'attivita' e' aperta al pubblico e la porta e' utilizzabile da meno di 10 persone;

a.2) l'attivita' non e' aperta al pubblico e la porta e' utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26;

b) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l'installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all'art. 5, devono essere installati dispositivi conformi alla norma UNI EN 1125 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

b.1) l'attivita' e' aperta al pubblico e la porta e' utilizzabile da piu' di 9 persone;

b.2) l'attivita' non e' aperta al pubblico e la porta e' utilizzabile da piu' di 25 persone;

b.3) i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d'incendio con piu' di 5 lavoratori addetti.
OFFLINE
Post: 305
Città: ROMA
Età: 50
Sesso: Maschile
05/03/2010 13:11

salve,
le pongo il seguente quesito che, anche se "banale", mi crea dei dubbi
(spero di riuscire a spiegarmi):

Nelle attività normate (es. 84,86,89, etc...)
le lunghezze di esodo sono imposte:
- 30 m per scala protetta
- 40 m per luogo
sicuro (45 per gli uffici ma non importa)
la mia domanda è su come interpretare
ciò:

A) da ogni punto da dove vado a misurare la lunghezza (es. porta della
camera per gli alberghi) devo avere le 2 caratteristiche in simultanea in ogni
caso. supponiamo:
- ho una distribuzione rettangolare con 2 scale protette agli
estremi raggiungibili con percorsi entro i 30 m
- sono al 3° piano e prima di
arrivare all'esterno (luogo sicuro)) percorro altri 20 m per un totale di 50m:
non ho i 40 m

allora devo rendere le scale a prova di fumo per rientrare nei
40?

B) se ho ad esempio una scala protetta da una parte e una prova di fumo
dall'altra per arrivare alla prima mi devo aver al max 30 e per la seconda
40m.

nella scala protetta posso non interessarmi se devo percorre 2 piani e
non sono in l.s. nei 40 m?


Risponde l'ing. Sebastiano Giuliano, Direzione Regionale VVF. Lazio:

Il richiedente si riferisce nel quesito posto ad attività diverse elencate nel D.M. 16-2-82.
Si risponde per l'attività ricettiva n. 84 del D.M.16-2-82, cui viene fatto specifico riferimento nelle argomentazioni prodotte.
Attività ricettiva.
La lunghezza del percorso d'esodo viene computata dalla porta di ciascuna camera e da ogni punto dei locali comuni.

La lunghezza del percorso d'esodo viene fissata in 30mt. fino a scala protetta e in 40 mt. fino a scala a prova di fumo.
Dette distanze sono fissate fino a luogo sicuro statico o dinamico come individuati dal D.M.30-11-83 e smi.

Nel computo della distanza fissata fino alla scala protetta la lunghezza del percorso interno alla scala protetta(che non è luogo sicuro) viene non computata nel caso la scala stessa immetta al piano terra direttamente su luogo sicuro.

A partire da due e fino a sei piani fuori terra sono ammesse scale protette;oltre sei piani fuori terra sono previste scale a prova di fumo, raggiungibili ai piani con percorsi non superiori ai 40 mt.
Ovviamente non serve che vengano rispettate contemporaneamente le due condizioni di esodo.
Ad esempio se ad un piano esistono contrapposte tra loro due scale , la prima a prova di fumo e la seconda del tipo protetta, alla prima si potra' giungere con un percorso massimo di 40 metri, mentre alla seconda si potra' giungere con un percorso di 30 metri assicurando che la scala al piede immetta direttamente su luogo sicuro.
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi
Cerca nel forum

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 22:25. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com