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Realizzazione di una tettoia per deposito di motociclette

Ultimo Aggiornamento: 03/03/2010 23:09
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Città: ROMA
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Sesso: Maschile
03/03/2010 23:09

Domanda:

Si chiede di conoscere quali norme ed obblighi ai fini della sicurezza antincendio (distanze da fabbricati e da confini, tipi di impianti antincendio ecc. ) bisogna osservare per la realizzazione di una tettoia

chiusa su tre lati per deposito di motociclette in attesa della loro commercializzazione in apposito locale di vendita distante dal deposito circa 40 m.

Si precisa che l'area scoperta su cui dovrebbe sorgere il deposito è di circa 200 mq ed è ubicata all'interno di un casamento urbano condominiale. Nell'attesa si ringrazia e saluta.



Risponde l’Ing. Antonio Albanese, Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rieti:

Si premette che quando non viene posto un quesito di carattere generale, ma si cercano soluzioni per un caso specifico, è difficile fornire una risposta corretta ed esaustiva, in assenza di alcune informazioni e senza poter esaminare i relativi elaborati grafici. In tali casi sarebbe opportuno recarsi al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, dove sono presenti Funzionari Tecnici in grado di fornire tutti i chiarimenti necessari, tenuto conto anche della documentazione tecnica esibita.

Ciò premesso, la risposta al quesito formulato non può che essere di carattere generale.

Con riferimento al punto 0 del D.M. 1.02.86 (“Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili”), si definisce “autosalone” un’area coperta destinata all’esposizione e alla vendita di autoveicoli. Per “autoveicolo” s’intende qualsiasi veicolo o macchina munito di motore a combustione interna e, pertanto, rientrano in tale definizione anche i motocicli ed i ciclomotori.

Pertanto, nel caso in argomento, l’attività di che trattasi è, molto probabilmente, un autosalone.

Gli autosaloni rientrano tra le attività di cui al punto 87 dell’elenco allegato al D.M. 16.02.82, qualora la superficie lorda, comprensiva di depositi e servizi, sia superiore a 400 mq.

Premesso che, con Lettera Circolare prot. n. P713/4108 del 25.07.00, il Ministero dell’Interno ha introdotto un parametro di equivalenza tra autovetture e motocicli o ciclomotori nella misura di 1 a 4, la normativa tecnica di riferimento per gli autosaloni con un numero complessivo di autoveicoli superiore a 30 è costituita da quella contenuta nel D.M. 1.02.86, come previsto al punto 9 del decreto ministeriale stesso.

Per gli autosaloni fino a 30 autoveicoli, come precisato in più occasioni dal Ministero dell’Interno, vanno applicati i normali criteri di prevenzione incendi. In particolare, in questi casi il riferimento è costituito dalla Circolare n. 75 del 3.07.67 e dalla Lettera Circolare prot. n. 5210/4118/4 del 17.02.75.

Si soggiunge che, poiché per alcuni argomenti (come ad esempio l’impianto di rivelazione incendi e gli impianti di spegnimento) la Circolare n. 75/67 rimanda ai singoli Comandi la definizione delle specifiche disposizioni da attuare, si ribadisce quanto premesso sulla necessità di fare riferimento al Comando competente per territorio.
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