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Centrali termiche D.M. 12/04/96

Ultimo Aggiornamento: 03/03/2010 22:45
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Città: ROMA
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03/03/2010 22:45

Premessa

In riferimento alla normativa delle centrali termiche D.M. 12/04/96 volevo chiedere un chiarimento per il punto "4.2.5 - Accesso", nel caso di locali ubicati all'interno del volume di fabbricati destinati,

anche parzialmente a pubblico spettacolo, caserme, attività comprese nei punti 51, 75, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 94(per altezza antincendio oltre 54m), dell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 o soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone per m2, l'accesso deve avvenire direttamente dall'esterno o da intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9m."

Sottopongo questo quesito:

in una nuova palazzina costituita da tre piani fuori terra e da una autorimessa interrata e locali cantina, si vuole realizzare una centrale termica di potenzialità maggiore ai 116Kw, al piano interrato nella zona delle cantine. L'autorimessa è dotata di n°2 uscite dirette ad area a cielo libero,

mentre il vano scala e l'ascensore è separato da una porta rei 120. Dalla porta Rei 120 d'accesso al vano scala, si prosegue per un corridoio e si arriva alle cantine ed al locale "Centrale Termica".

Domanda:

Sono obbligato a rispettare il punto "4.2.5 - Accesso" soprariportato o posso realizzare l'accesso alla "Centrale Termica" dall'interno tramite disimpegno come riportato allo stesso articolo al comma b)?

Una seconda domanda:

in un'altro intervento edilizio, si vuole realizzare l'accesso della "Centrale Termica" dall'autorimessa

avente 30 posti auto. Il decreto delle autorimesse, autorizza l'accesso, previo la realizzazione di un "filtro a prova di fumo" è corretto?

Nell'analisi da me fatta, ho dovuto utilizzare la definizione di "filtro a prova di fumo" e di "intercapedine antincendio" in quanto sono in contrasto, ed in conclusione ne ho dedotto:

la soluzione adottata è la seguente, dall'autorimessa tramite porta REI 120 sono passato nel locale filtro a prova di fumo, avente sup. maggiore a 2mq, e profondità maggiore a 0,9mt, superiormente tutto grigliato e su area a cielo libero, maggiore a 1mq (in mezzo ad un giardino). Dal filtro tramite

porta REI 120 si accede alla Centrale Termica, che avrà un'intercapedine ad uso esclusivo per l'aerazione e per la parete esterna, come da prescrizione del D.M. 12/04/96.

Distinti Saluti


Risposta

Se l’autorimessa non rientra nel volume del fabbricato e/o se non rientra nel punto 92 del D.M. 16.02.82 (devono essere nove autoveicoli o inferiori) l’accesso alla centrale termica può essere consentito tramite disimpegno, con le caratteristiche indicate nel D.M. 12.04.96, altrimenti dovrà essere realizzato accesso diretto dall’esterno oppure da intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m.

Anche nel secondo caso si dovrà seguire quanto riportato nel D.M. 12.04.96 ovvero realizzare l’accesso diretto dall’esterno o da intercapedine antincendio, la soluzione prospettata di accesso, tramite filtro a prova di fumo, dall’autorimessa non è consentita dalla norma citata.

Resta inteso che per installazioni non rispondenti al D.M. 12.04.96 si potrà fare ricorso all’istituto della deroga proponendo in alternativa opportuni sistemi di sicurezza.


Valter Betti

FUNZIONARIO DEL COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI LATINA
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