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Normativa per impianti termici di potenza inferiore a 35 KW

Ultimo Aggiornamento: 03/03/2010 22:32
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Città: ROMA
Età: 50
Sesso: Maschile
03/03/2010 22:32

Normativa per impianti termini di potenza inferiore a 35 KW

Abito in un'unità unifamiliare e la caldaia è attualmente installata nel locale garage e va dunque trasferita in locale idoneo. In questo stesso garage ho un locale separato che potrebbe essere adibito a locale caldaia, ma il mio installatore 'di fiducia' (che mi ha installato la caldaia in garage tanto per cominciare) non mi sembra avere le idee molto chiare. Ho cercato di venire a capo della normativa vigente ma senza successo.
In realtà avrei bisogno di capire quali requisiti deve avere questo locale dedicato: spessore dei tramezzi, porta tagliafuoco, dimensioni dell'apertura verso l'esterno, se il locale deve essere piastrellato o le pareti devono essere trattate in qualche modo ecc.
Esiste un documento in cui vengano riportati chiaramente tutti questi requisiti e, in caso contrario, potreste riepilogarli con una vostra cortese risposta?
Grazie mille per il vostro prezioso lavoro e cordialissimi saluti


RISPONDE L'ING. GIANFRANCESCO MONOPOLI
COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI ROMA

Con riferimento al quesito posto si chiarisce quanto segue:

la normativa di sicurezza antincendio che regolamenta le autorimesse è il D.M. 1/2/1986, mentre la regola d’arte per l’installazione degli impianti di riscaldamento a gas di potenzialità fino a 35 kW è la UNI 7129.
Ciò premesso l’installazione dell’impianto in questione entro un locale interno ad un box è consentita purchè lo stesso locale caldaia disponga di un accesso indipendente dall’autorimessa. Tale aspetto è infatti chiarito dalla Lettera-Circolare Ministero dell’Interno prot. n. P402 /4134 sott. 1 del 19 febbraio 1997 di cui si allega estratto. Tale comunicazione dovrà avvenire con porta tagliafuoco munita di congegno di autochiusur aREI 120. Il locale dovrà essere separato dall’autorimessa con stritture e muri di caratteristiche R-REI 90. All’interno dell’autorimessa non potranno in ogni caso transitare condotte di derivazione di gas. L’installazione dell’impianto dovrà inoltre rispondere alla regola d’arte (norme UNI-CIG).



Decreto ministeriale 1° febbraio 1986 (G.U. n. 38 del 15 febbraio 1986)
NORME DI SICUREZZA ANTINCENDI PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO
DI AUTORIMESSE E SIMILI

3.5 Comunicazioni (vd. Nota 4)
3.5.1 Le autorimesse e simili non possono avere comunicazioni con locali destinati ad attività di cui al
punto 77 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.
3.5.2 Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare
con locali di attività ad altra destinazione non elencate nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e/o
fabbricati di civile abitazione e di altezza antincendi non superiore a 32 m a mezzo di aperture con
porte di tipo almeno RE 120 munite di congegno di autochiusura.
Le autorimesse private fino a quindici autovetture possono comunicare con locali di abitazione di
edifici di altezza inferiore a 24 m a mezzo aperture munite di porte metalliche piene dotate di congegno
di autochiusura.
Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare con
locali destinati ad altra attività attraverso disimpegno, anche non aerato, avente porte di tipo almeno RE
60 munite di congegno di autochiusura con esclusione dei locali destinati ad attività di cui ai punti 1, 2,
3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45,
51, 75, 76, 78, 79, 80, 83, 84, 86, 87, 89, 90 e 91 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.
Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare
attraverso filtri, come definiti dal decreto ministeriale 30 novembre 1983, con locali destinati a tutte le
altre attività con l'esclusione di quelle di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 75, 76, 78, 79 e 80.
3.5.3 Le autorimesse possono comunicare attraverso filtri come definiti dal decreto ministeriale 30
novembre 1983 con locali destinati ad attività di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 con
l'esclusione delle attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 45, 75, 76, 78, 79, 80 e 83.


Nota 4-Chiarimento fornito con Lettera-Circolare prot. n. P402 /4134 sott. 1 del 19 febbraio 1997.
Sono pervenuti nel tempo da alcuni Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco e di recente dal C.I.G. - Comitato Italiano Gas - alcuni quesiti inerenti l'ammissibilità di comunicazione tra autorimesse e locali di installazione di impianti termici alimentati a gas metano di portata nominale non superiore a 35 kW.
Al riguardo, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'art. 10 del D.P.R. 29 luglio 1982, n° 577, si chiarisce che, in virtù del disposto del punto 3.5.2 del D.M. 1 febbraio 1986, tutte le autorimesse fino a 40 autovetture e non oltre il secondo interrato (compresi quindi singoli box e le autorimesse fino a 9 posti
auto), possono comunicare direttamente con i citati locali, purché la comunicazione sia protetta da porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco RE 120.

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