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Rinnovo CPI

Ultimo Aggiornamento: 03/03/2010 23:05
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03/03/2010 22:18

Dovendo eseguire una richiesta di rinnovo CPI per una società, si è presentata una situazione per la quale vorrei richiedere un Vostro parere.
La società in esame ha ereditato il CPI dal precedente proprietario; l’attività è rimasta inalterata ( attività principale 57 secondaria 58). L’attuale proprietario ha dato però in comodato d’uso uno dei capannoni (di circa 900 mq) ad una ditta di assemblaggio di collettori solari (dove sono impiegati solo 3 persone); tale capannone è all'interno del comprensorio della società principale ed è attiguo ad uno degli edifici di essa. I 2 capannoni confinanti sono separati da un muro REI (certificato).

Dovendo eseguire un rinnovo del CPI, come si deve operare?

Grazie


Risposta:

Inoltri al Comando Vigili del Fuoco competente per territorio una richiesta di rinnovo del cpi., segnalando, con allegato elaborato grafico, la nuova configurazione senza il capannone ceduto a terzi e non soggetto alla prevenzione incendi. E' apprezzabile anche una piccola relazione tecnica, a firma di un tecnico abilitato, dalla quale si possa evincere che la cessione del magazzino non altera, diminuendole, le misure di sicurezza antincendio preesistenti.

Cordiali saluti

Ing. Luigi Abate
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Post: 305
Città: ROMA
Età: 50
Sesso: Maschile
03/03/2010 23:05

Domanda:

Occupandomi spesso di prevenzione incendi Le chiedo:

“In fase di rinnovo del C.P.I. è necessario, ai sensi dell’art. 4 del DPR 37/98, redigere una perizia giurata in modo da certificare l’efficienza e la funzionalità dei presidi di protezione attiva esistenti nell’attività in questione. Supponiamo, nella fattispecie, di avere a che fare con uno stabile ad uso civile nel quale risulta installata una rete di idranti.

La norma che regola la progettazione delle reti idranti è la UNI 10779, la quale, a seconda del tipo di impianto impone per ognuno di essi una serie di prestazioni in termini di portate e pressioni. Le domande che pongo sono le seguenti:

Il dichiarare, in fase di rinnovo, che l’impianto è efficiente e funzionante, equivale a verificare le prestazioni sopra citate, e cioè le portate e le pressioni per un certo tempo?

Se l’impianto è stato realizzato prima del 2001 (epoca in cui è stata pubblicata la UNI 10779) potrebbe accedere che lo stesso non rispetta i requisiti prestazionali citati dalla norma UNI 10779. In questo caso a quali prestazioni ci si deve riferire?



Risponde Antonio Pirri, Funzionario del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Frosinone:


Alla domanda di rinnovo del certificato di prevenzione incendi deve essere allegata oltre la copia del certificato di prevenzione incendi, la dichiarazione del responsabile dell'attività, redatta secondo il modello allegato decreto 04 maggio 1998 e resa, secondo le forme di legge, come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, e l’attestato del versamento, una perizia giurata attestante l'efficienza dei dispositivi, dei sistemi e degli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, resa da professionista abilitato ed iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno, ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818.

Tale perizia è redatta secondo il modello riportato in allegato 5 del decreto 04 maggio 1998 la quale prevede un sopralluogo tecnico per verificare la funzionalità e l’efficienza degli impianti di protezione antincendio; compreso le prestazioni idrauliche dell’impianto.

Se l’impianto è stato realizzato prima del settembre 1998 (data di prima emanazione delle Norme UNI 10779) si deve far riferimento alle caratteristiche idrauliche indicate nella documentazione tecnica ed alle eventuali prescrizioni del Comando VV.F. che ha approvato il progetto e che ha poi dato luogo, a seguito di sopralluogo, al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi che si intende rinnovare.

Se l’impianto è stato realizzato dopo ago
Si allega uno stralcio del punto 9 delle Norme UNI10779.

Esecuzione del collaudo

Devono essere eseguite le seguenti operazioni minime:

- esame generale dell'intero impianto comprese le alimentazioni, avente come particolare oggetto la capacità e tipologia delle alimentazioni, le caratteristiche delle pompe (se previste), i diametri delle tubazioni, la spaziatura degli idranti/naspi, i sostegni delle tubazioni;

- prova idrostatica delle tubazioni ad una pressione di almeno 1,5 volte la pressione di esercizio dell'impianto con un minimo di 1,4 MPa per 2 h;

- collaudo delle alimentazioni;

- verifica del regolare flusso nei collettori di alimentazione, aprendo completamente un idrante/naspo terminale per ogni ramo principale della rete a servizio di due o più idranti/naspi;

- verifica delle prestazioni di progetto con riferimento alle portate e pressioni minime da garantire, alla contemporaneità delle erogazioni, e alla durata delle alimentazioni.


Per l’esecuzione dei suddetti accertamenti il progetto deve individuare i punti di misurazione che devono essere opportunamente predisposti ed indicati.


9.2.3 Collaudo delle alimentazioni


Il collaudo delle alimentazioni deve essere eseguito in conformità a quanto specificato dalla UNI 9490 tenendo conto delle indicazioni riportate nell’appendice A.


9.3 Esercizio e verifica dell'impianto


L'utente è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza dell'impianto, che rimangono sotto la sua responsabilità anche esistendo il servizio di ispezione periodica da parte della ditta installatrice o di altro organismo autorizzato.

L’utente deve pertanto provvedere a quanto segue:

- sorveglianza dell'impianto;

- manutenzione dell'impianto in accordo alla UNI EN 671-3 e attenendosi alle istruzioni fornite dalla ditta installatrice;

- verifica periodica dell'impianto, almeno due volte all'anno, da parte di ditta o personale specializzato, allo scopo di accertare la funzionalità dell'impianto e la sua conformità alla presente norma.

L’utente deve tenere un apposito registro, firmato dai responsabili, costantemente aggiornato, cui annotare:

- i lavori svolti sull’impianto o le modifiche apportate alle aree protette (ristrutturazioni, variazioni di attività, modifiche strutturali, ecc.) qualora questi possano influire sulla efficacia della protezione;

le prove eseguite; i guasti e, se possibile, le relative cause; l’esito delle verifiche periodiche dell’impianto.
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