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CPI per pizzeria

Ultimo Aggiornamento: 03/03/2010 22:17
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Post: 305
Città: ROMA
Età: 50
Sesso: Maschile
03/03/2010 22:17

RingraziandoVi anticipatamente per il prezioso aiuto, con la presente Vi
sottopongo il seguente quesito:

Premessa. L’attività in questione riguarda un’unità produttiva di piccola
dimensione connessa ad esercizio di vendita al dettaglio per asporto del
prodotto finito, ovvero, partendo dalla farina ed altri ingredienti base,
sviluppa la produzione di pizze attraverso un processo di cottura in:
- n.1 forno a legna per alimenti (c.a 3,5 mc di volume) Qn ? ;
- n.1 piastra di cottura a metano Qn 5,5 kW – 0,677 m3/h – tipo A.
- n.1 friggitrice a metano Qn 12,5 kW – 1,323 m3/h – tipo A.
La pizzeria d’asporto è a conduzione familiare ed è composta da n.3 persone.
La struttura è composta da un basso fabbricato a piano terreno interamente
in
cls, avente superficie commerciale di c.a 57 mq (superficie coperta) e
ripartito in n.5 locali (laboratorio, lavorazione e vendita, sgabuzzino,
spogliatoio, wc), separati da normali porte e muri intonacati e
piastrellati.
In deposito, l’unico materiale potenzialmente infiammabile è la farina, c.a
50 kg/giorno; la legna viene stoccata in un box esterno e distante c.a 15
metri
dal fabbricato pizzeria.
Per questioni fisiche di spazio, l’afflusso massimo di persone che possono
avere accesso al locale “vendita” non può essere superiore alle 89 persone.
Nel locale bagno è stata inoltre installata una caldaia a camera stagna da
26
kW ed alimentata a metano.

Quesito.
1) l’attività è soggetta a controllo dei vigili del fuoco e al rilascio del
CPI?
2) a quale riferimento normativo si dovrà fare riferimento?
3) necessiterà inoltre installare l’illuminazione di sicurezza?

Nuovamente Grazie.


Risponde l’ing. Gabrielli Alessandro in servizio presso la Direzione Regionale VVF per il Lazio:

L’attività di pizzeria così come descritta non rientra tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

E’ obbligatorio il rispetto di quanto disposto dal DM 12 aprile 1996 riguardante gli impianti termici alimentati a gas di rete in quanto viene superata la potenzialità di 35 Kw.

Per maggiore precisione si riporta di seguito quanto indicato dal comma 2 dell’articolo 1 relativo al campo di applicazione del succitato decreto:

“2. Più apparecchi termici alimentati a gas, di seguito denominati apparecchi, installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti sono considerati come facenti parte di un unico impianto, di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi. All'interno di una singola unità immobiliare adibita ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno ed i lavabiancheria.”

L’obbligo o meno dell’installazione di un’illuminazione di sicurezza deve essere specificatamente indicata nel documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 del D.lgs. 81/08.
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