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Deposito di carta

Ultimo Aggiornamento: 05/03/2010 14:02
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03/03/2010 21:56

Gent.
Ispettore Regionale

Vorrei sapere se, un ufficio a servizio di un'attività di deposito carta, soggetta a controllo dei VVF, può costituire un unico compartimento con il deposito stesso, disponendo via di esodo, che si attesta ad un'uscita di emergenza del deposito, quest'ultima vicinissima all'accesso dell'ufficio stesso.

Nel caso ciò fosse, esiste una lettera o circolare a sostegno di quanto espresso?

Sentiti ringraziamenti.


Risponde IL Vice Direttore Regionale VVF per IL Lazio Ing. Massimo Mantovani:

Per l’attività n°43 di cui al DM 16/02/82 non esiste norma specifica. Pertanto per la stessa dovrà essere valutato IL rischio di incendio connesso al tipo di materiale depositato, la quantità dello stesso Ed IL numero di lavoratori presenti.

Il sistema delle vie di esodo dovrà quindi essere congruente con IL rischio di incendio risultante, con la geometria del manufatto e con la tipologia costruttiva dello stesso.

Nel caso prospettato nel quesito, is ritiene accettabile la presenza di un ufficio all’interno del deposito di Carta considerato che l’uscita di emergenza è vicinissima all’ufficio stesso Ed a patto che IL numero totale di lavoratori sia limitato a non più di 25 unità.
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05/03/2010 14:02

Un'azienda che produce e immagazzina prodotti in scatole di cartone ha un certificato prevenzione incendio sul quale c'è scritto che per i depositi di carta, cartone, il valore è di 10 tonnellate.
Questo valore è da intendere come valore totale da stoccare in azienda, cioè comprensivo di magazzino materie prime e prodotti finiti o solo materie prime, visto che il magazzino prodotti finiti è di circa 3000mq dotato di circa 3000 posti pallets e su ogni pallets sono previsti almeno 12 cartoni per un peso di cartone di circa 1 kg? L. P.


Risponde l’Ing. Alessandro Gabrielli, Dirigente della Divisione Grandi rischi industriali della Direzione Regionale Vigili del Fuoco Lazio:

Tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi vanno considerati distintamente i "depositi di carta etc" di cui al punto 43 dell'allegato al DM 16 febbraio 1982 che sono soggetti se è presente nel deposito un quantitativo di carta superiore a 50 q.li dai "locali adibiti a depositi etc" di cui al punto 88 dell'allegato al citato decreto che risultano soggetti se di superficie superiore a 1000 mq.
La limitazione a 10 tonnellate di carta di cui al citato CPI è probabilmente riferita al solo magazzino dove è presente la carta e cartoni per gli imballi.
Analogamente però nello stesso certificato di prevenzione incendi dovrebbe essere esplicitamente citato il magazzino prodotti finiti dove gli imballi contribuiscono alla determinazione del carico di incendio del
magazzino stesso, ma non in maniera esclusiva (dipende ovviamente anche dai materiali contenuti
negli imballi di cartone).
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