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D.M. 16.02.1982

Ultimo Aggiornamento: 03/03/2010 20:51
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Città: ROMA
Età: 50
Sesso: Maschile
03/03/2010 20:51

Gradirei avere chiarimenti in merito alla prevenzione incendi nelle strutture sanitarie.

I due quesiti che seguono sono relativi alla soglia di 25 posti letto oltre i quali in base al dettato del D.M. 16.02.1982, è necessario l’ottenimento del C.P.I.



Quesito 1

All’interno di una struttura sanitaria soggetta a completa ristrutturazione, i posti letto dedicati a day Hospital o primo soccorso o effettuazione di terapie, e quindi non destinati al pernottamento dei pazienti, devono o no essere accomunati a quelli di ricovero ai fini del conteggio dei posti letto per l’eventuale richiesta del C.P.I. qualora sia superato il numero complessivo di 25?



Quesito 2

Qualora una struttura sanitaria soggetta a completa ristrutturazione sia provvista di 24 camere singole e tra i requisiti strutturali emanati con Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri sia previsto che un familiare possa pernottare nella stessa camera del paziente (ancorché su divano o branda) deve o no essere avviata la procedura per l’ottenimento del C.P.I.?

Certo di un Vs. Riscontro ringrazio anticipatamente per la collaborazione che mi riservate e per l’iniziativa nel suo complesso.

Cordiali Saluti


Risponde l'Ing. Luigi Abate, Direttore Regionale VVF Lazio:

PRIMO QUESITO:

SE LA STRUTTURA SANITARIA (DAY-HOSPITAL) E' STATA COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA ( E' CONSIDERATA COME NUOVA COSTRUZIONE) E INSISTONO ALL'INTERNO DI ESSA PIU' DI 25 POSTI LETTO VALE QUANTO DI SEGUITO:

TITOLO II
STRUTTURE DI NUOVA COSTRUZIONE CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO E/O IN REGIME RESIDENZIALE A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO
chiarimento: per effetto dei commi 1 e 4 dell’art. 4
il titolo II si applica alle strutture ospedaliere e residenziali :
– a ciclo continuativo qualunque sia il numero di posti letto
– a ciclo diurno con oltre 25 posti letto


Titolo III
STRUTTURE ESISTENTI CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO E/O IN REGIME RESIDENZIALE A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO.


chiarimento: per effetto dei commi 1 e 4 dell’art. 4 il titolo III si applica alle strutture esistenti:
– ospedaliere, a ciclo continuativo, qualunque sia il numero di posti letto
– residenziali, a ciclo continuativo, con oltre 25 posti letto;
(fino a 25 posti si applica il titolo IV )
– ospedaliere e residenziali, a ciclo diurno, con oltre 25 posti letto
(fino a 25 posti si applica il titolo IV )



Titolo IV
SI APPLICA:

STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE, SIA ESISTENTI CHE DI NUOVA COSTRUZIONE

STRUTTURE, FINO A 25 POSTI LETTO, CHE EROGANO PRESTAZIONI A CICLO DIURNO IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO E/O RESIDENZIALE, SIA ESISTENTI CHE DI NUOVA COSTRUZIONE

STRUTTURE ESISTENTI, FINO A 25 POSTI LETTO, CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME RESIDENZIALE A CICLO CONTINUATIVO.



SECONDO QUESITO:

LA REGOLA TECNICA SI APPLICA IN FUNZIONE DEI POSTI LETTO E NON IN FUNZIONE DEL NUMERO DELLE STANZE.
RITENGO CHE NEL CALCOLO VANNO CONSIDERATI ANCHE I LETTI MESSI A DISPOSIZIONI DEI PARENTI

CORDIALI SALUTI
ING. LUIGI ABATE


SEGUITO AL CHIARIMENTO:

OVVIAMENTE IN TUTTI I CASI, A MENO DELLE ATTIVITA' SANITARIE DI CUI AL TITOLO IV, IL SUPERAMENTO DI 25 POSTI LETTO COMPORTA LA RICHIESTA DEL CPI.
SALUTI
ING. LUIGI ABATE
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