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Decreto 18 settembre 2002

Ultimo Aggiornamento: 03/03/2010 20:50
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Città: ROMA
Età: 50
Sesso: Maschile
03/03/2010 20:50

Buongiorno e complimenti per l'iniziativa veramente utile, costruttiva e formativa.
Il mio quesito è in merito all'applicazione del Decreto 18 Settembre 2002 relativo alle strutture sanitarie pubbliche e private.
Il fabbricato in oggetto è una struttura residenziale (esistente) a
carattere sanitario per anziani autosufficienti e non autosufficienti: da ciò, essendo presente il requisito dell'assistenza sanitaria infermieristica e medica, ne deduco che la struttura ricada nelle disposizioni del citato decreto!?
Dovendo progettare un montalletighe al posto di un ascensore esistente, utilizzando il medesimo vano, ovviamente ingrandito, e dovendo seguire il decreto del 2002, premesso inoltre che il fabbricato dispone già di CPI, devo obbligatoriamente prevedere un montallettighe antincendio essendo un fabbricato di altezza pari a circa 15 metri?
Essendo un intervento su un impianto tecnologico, si applica il Titolo II o il Titolo III per edifici esistenti?
Il decreto si applica al fabbricati nuovi ed ai fabbricati esistenti nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro completa
ristrutturazione: cosa si intende quando afferma che " qualora gli
interventi effettuati su strutture esistenti, comportino la sostituzione o la modifica di impianti e/o attrezzature di protezione attiva antincendio,...., le disposizioni del presente decreto si applicano solamente agli impianti e/o alle parti della costruzione oggetto degli interventi di modifica." Per IMPIANTI si intendono solo quelli di protezione attiva antincendio o anche gli impianti quali gli ascensori?
Inoltre il Decreto afferma che " non sussiste l'obbligo dell'adeguamento alle disposizioni del decreto per le strutture sanitarie per le quali sia stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi" : con ciò si intende solamente che le strutture esistenti con CPI possono non adeguarsi entro i cinque anni o che l'intervento di sostituzione dell'ascensore con un altro più grande possa essere realizzato di tipo protetto ma senza l'obbligo di
realizzarlo Antincendio? Grazie per l'attenzione, cordiali saluti.


Risponde l'ing. Sebastiano Giuliano, Direzione Regionale VVF Lazio:

Il quesito inoltrato è articolato in varie sub-sezioni di cui non sempre è chiaro il collegamento alla problematica centrale affrontata. In ogni caso ,per quanto rappresentato dal richiedente, si fornisce risposta puntuale.
1) La struttura sanitaria descritta ricade nel campo di applicazione del D.M. 18-9-02.
2)La norma richiede per attività nuove, o esistenti nel caso di completa ristrutturazione o cambio di destinazione d'uso, il montalettighe antincendio di cui ai punti 3.6.1 Tit.II (attività nuova) e 15.6 Tit.III (attività esistente).
3)Per l'attività dotata di cpi non è richiesto adeguamento alla norma.
4) La progettazione del montalettighe antincendio richiede nel caso in esame la applicazione del Tit. III della norma, con modifica del cpi e obbligo di osservanza delle disposizioni di cui all' art. 1 della norma stessa. In tal senso per impianti non si intendono solo quelli di protezione attiva ma anche quelli ad esempio di condizionamento e di sollevamento.
5) La norma chiarisce che qualora la progettazione interessi sostituzioni e/o modifiche di impianti e/o attrezzature antincendio di protezione attiva, le disposizioni del decreto si applicano soltanto per la parte attinente gli impianti e/o attrezzature coinvolte,senza estensione degli adeguamenti ad altre problematiche (es. esodo), qualora le stesse non siano strutturalmente e funzionalmente coinvolte.
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