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Quesiti relativi ai Box, Autosili, Autorimesse (parcamento autovetture e/o motorini)

Ultimo Aggiornamento: 05/03/2010 14:03
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Città: ROMA
Età: 50
Sesso: Maschile
03/03/2010 21:09

Sto realizzano un progetto per il conseguimento del parere di conformità antincendio di un’autorimessa (mista, non sorvegliata, fuori terra, a box, con rampa chiusa e capienza di n°30 veicoli). A tal proposito ho diversi dubbi:

1) Nel calcolo della superficie di ventilazione (1/25 della sup. del compartimento) deve essere considerata la superficie di tutta l’autorimessa comprensiva anche dell’area dei box, o quella senza box (visto che per i box è richiesta una ventilazione ulteriore 1/100)?

2) Le scale di tipo “retrattile” (rese necessarie dalla mancanza di spazio e dalla necessità di una seconda uscita) possono essere considerate come vie di esodo?

3) Quale può essere la misura alternativa all’utilizzo di un impianto di spegnimento fisso? (assenza di spazio per la realizzazione della vasca di accumulo)?


Risponde Giuseppe Macrì, FUNZIONARIO DEL COMANDO VVF. LATINA:

In relazione ai quesiti posti, si precisa quanto segue:


1) La superficie di ventilazione è richiesta per 1/25 dell’intero compartimento autorimessa, quindi computando anche quelle dei singoli box, per I quali è ammessa la facoltà di aerazione per 1/100 Della loro superficie, direttamente dalla corsia di manovra, nei casi in cui questi non siano aerati direttamente dall’esterno. E’ altresì possibile non considerare, per IL conteggio complessivo Della superficie di aerazione, la superficie di quei box aerati direttamente dall’esterno con aperture pari a 1/25 Della loro singola superficie.


2) L’utilizzo delle scale retrattili è implicitamente consentito dal punto 3.10.2 del D.M. 01.02.1986, l’unica condizione posta è che IL congegno sia di facile utilizzo. Tanto per intenderci è ammesso quel dispositivo che con un unico gesto garantisca la contemporanea discesa Della scala fino al pavimento e l’apertura del grigliato soprastante.


3) Per la mancata realizzazione dell’impianto antincendio non esistono al momento disposizioni a carattere generale dalle quali discenda automaticamente un elenco di misure atte a garantire un equivalente grado di sicurezza. In questo caso pertanto, dovrà accedere esclusivamente all’istituto Della deroga.
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