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Quesiti relativi ai Box, Autosili, Autorimesse (parcamento autovetture e/o motorini)

Ultimo Aggiornamento: 05/03/2010 14:03
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Città: ROMA
Età: 50
Sesso: Maschile
03/03/2010 21:08

Domanda:

Ho acquistato recentemente un box auto + due posti auto antistanti il box, regolarmente accatastati siti al 2° piano interrato di un fabbricato di recente costruzione dove sono ubicati altri box auto. Ho avuto l’amara sorpresa che la mia autovettura è rimasta incastrata sulla curva della rampa di accesso costretto a svincolarmi con l’ausilio di diverse persone che mi hanno poi trainato in retromarcia. Ritenendo che tale limitazione sia determinata da un raggio di svolta non idoneo per una autorimessa, mi sono quindi rivolto al costruttore che mi ha riferito che tutto rientrava nella norma, ed era prossimo ad avere l’agibilità dai vigili del fuoco in quanto era stato a loro approvato un progetto in deroga. Successivamente mi sono rivolto ad un tecnico che mi ha confermato che in deroga si possono superare alcuni criteri costruttivi tra cui anche il raggio di curvatura, facendomi però osservare che I costruttori non potevano vendermi I posti auto antistanti l’apertura del box, trattandosi di spazio di manovra, essenziale per la messa in sicurezza dell’auto dal box. Alla luce di quanto sopra ritenendomi truffato gradirei alcuni chiarimenti prima di iniziare una inutile procedura legale nei confronti dei costruttori non potendo usufruire del bene acquistato e pagato oltre il valore di mercato considerata la posizione centrale alla mia città.

Pertanto ben accettando sue considerazioni e suggerimenti in proposito le pongo alcune domande:

è possibile avere una agibilità considerato il mio caso che non riesco a scendere nel garage con una autovettura di normali dimensioni?

Può esserci un vincolo nel rilascio dell’agibilità in ordine alla grandezza delle autovetture?

Esistono dei limiti nei progetti in deroga? Ed eventuali esposti che mi riservo di effettuare cosa possono determinare se poi ci sono le deroghe?

Il costruttore nella vendita era tenuto ad informarmi che in tale autorimessa non potevano accedere vetture medio grandi visto che a prima vista sembrava impossibile non accedervi?

È vero quello che mi ha riferito il tecnico che I posti auto posti davanti all’ingresso del box auto ostacolando l’uscita di quet’ultimo non dovevano esserci e che I vigili del fuoco se consapevoli non daranno autorizzazione? E se ciò è vero come hanno fatto ad accatastarli?


Risponde l’Ing. Antonio Albanese, Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rieti:

L’art. 6 del D.P.R. 12.01.98, n. 37 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi), prevede che, qualora un’attività sottoposta a controllo di prevenzione incendi presenti caratteristiche tali da non consentire l’integrale osservanza della normativa vigente, gli interessati possono presentare domanda motivata per la deroga al rispetto delle condizioni prescritte. Ai fini della concessione della deroga, occorre proporre adeguate misure alternative alle prescrizioni che non è possibile rispettare. Il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco competente per territorio (sentito il Comitato Tecnico Regionale ed esaminato il parere espresso dal Comando dei Vigili del Fuoco) decide se concedere la deroga dopo aver valutato se l’inosservanza alla norma risulti comunque accettabile e se le misure alternative proposte siano adeguate.

Un raggio di curvatura (della rampa di accesso ad un’autorimessa) inferiore al valore prescritto può essere oggetto di deroga, purché “ragionevole” e compensato da adeguati provvedimenti alternativi.

Nel caso prospettato si possono formulare tre diverse ipotesi:

1. Contrariamente a quanto affermato, non è stata concessa alcuna deroga (nel qual caso, essendoci una difformità rispetto alla norma di riferimento, non verrà rilasciato il Certificato di Prevenzione Incendi).

2. L’effettiva situazione dei luoghi non corrisponde a quanto riportato nella relazione tecnica e negli elaborati grafici trasmessi in allegato alla richiesta di deroga (nel qual caso, la deroga concessa è priva di validità e, pertanto, non verrà rilasciato il Certificato di Prevenzione Incendi).

3. Dalla documentazione tecnica (relazione ed elaborati grafici) presentata in allegato alla richiesta di deroga non si evinceva l’effettiva situazione dei luoghi.

In ogni caso, per decidere le iniziative da adottare, è opportuno rivolgersi al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio per valutare la situazione.



Per quanto attiene il secondo aspetto (parcheggio degli autoveicoli), si evidenzia che il D.M. 1.02.86 (Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili) precisa unicamente che “le corsie di manovra devono consentire il facile movimento degli autoveicoli..”. Tale prescrizione viene comunemente interpretata dai Comandi nel senso che ciascun posto auto o box deve risultare direttamente accessibile dalla corsia di manovra e non è, pertanto, possibile parcare autoveicoli davanti ad altri posti auto o box. Peraltro, il Ministero dell’Interno, interpellato al riguardo, ha ritenuto in più occasioni (ad esempio note in data 20.10.98 ed in data 7.11.01) tale soluzione accettabile solo nel caso di autorimesse pubbliche sorvegliate, dove cioè sia presente personale addetto alla movimentazione degli autoveicoli all’interno dell’autorimessa ed al loro corretto parcamento.
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